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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30288/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 luglio 2021, la Corte d'appello di Firenze ha respinto il gravame proposto dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], confermandone la condanna alla pena di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver detenuto a fini spaccio gr. 4,8 lordi di sostanza stupefacente tipo eroina e due compresse di suboxone.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, la violazione della legge processuale e sostanziale ed il vizio di motivazione per essere stata esclusa la detenzione per fini personali sulla base di argomentazioni contraddittorie, manifestamente illogiche e di mere congetture, travisandosi anche la prova testimoniale assunta in giudizio.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto e l'eventuale superamento dei limiti tabellari oggi indicati nell'art. 75, comma 1-bis, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256611; Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, Delugan, Rv. 242923).

3.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha fatto buongoverno dei richiamati principi, avendo considerato: che l'imputato era stato visto sostare in una nota piazza di spaccio e che, all'arrivo della polizia, aveva cercato di allontanarsi lasciando cadere a terra una bustina di cellophane, raccolta dagli operanti, contenente sostanze stupefacenti; in particolare, egli deteneva quattro piccoli involucri di eroina con peso complessivo di gr. 3,8, altri due involucri di eroina, diversamente confezionati, del peso complessivo di gr. 1, due compresse di suboxone (farmaco considerato stupefacente, utilizzato per la cura dalla dipendenza da oppioidi e dispensabile esclusivamente dal SERT); non vi era prova che le compresse fossero state fornite all'imputato dal SERT, come il medesimo aveva dichiarato, e la dichiarazione resa dal Servizio non supportava quella dichiarazione; la quantità di eroina, giustificata dall'imputato come una 2 Ai piccola scorta, era incompatibile con il fatto che egli, scarcerato soltanto 15 giorni prima, fosse privo di redditi e risorse e senza fissa dimora; né era verosimile che egli le avesse appena acquistate, posto che, non avendo gli operanti notato alcuna cessione, se questa fosse avvenuta precedentemente al sopraggiungere della polizia, l'imputato si sarebbe allontanato da quella zona.

Da tali elementi indiziari la Corte territoriale - come già il primo giudice - ha ricavato che le sostanze stupefacenti sequestrate fossero destinato allo spaccio.

3.3. Diversamente da quanto allegato dal ricorrente, reputa il Collegio che la motivazione non sia manifestamente illogica e la stessa non è dunque censurabile in sede di legittimità, alla luce di consolidati principi di diritto.

Il ricorrente, infatti, trascura di considerare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099;).

Non sono deducibili, in particolare, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Ed invero, alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

3.4. L'unica doglianza di travisamento probatorio - vizio invece certamente qui deducibile - svolta dal ricorrente circa il fatto che il testimone di polizia giudiziaria avrebbe confermato quanto dall'imputato sostenuto, vale a dire che, dopo l'acquisto della droga, egli si stava allontanando dalla piazza di spaccio, non trova conferma nell'atto processuale richiamato in ricorso.

Ed invero, il teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che «nei pressi dello sgambatoio» della pineta - notoria piazza di spaccio - «notammo la presenza dell'odierno imputato, che alla nostra vista cercò di defilarsi», sì che del tutto correttamente la sentenza impugnata ha ricostruito il fatto come più sopra indicato.

Quanto alla contestazione della logicità dell'affermazione che le due diverse modalità di confezionamento dell'eroina sequestrata mal si concilierebbero con l'acquisto da unico spacciatore, si tratta di critica non infondata, posto che la sentenza ha appunto reputato che l'imputato, quale spacciatore, le deteneva tutte ai fini di illecita cessione.

La doglianza, tuttavia, non scardina la tenuta logica della decisione, come pure il ragionamento - da cui non si è peraltro tratta alcuna conclusione a carico - circa il fatto che addosso all'imputato non fu trovato denaro, circostanza che, alla luce delle comunque non manifestamente illogiche considerazioni svolte in sentenza, gioca un ruolo neul:ro rispetto al tema qui in discussione.

4. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 luglio 2021, la Corte d'appello di Firenze ha respinto il gravame proposto dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], confermandone la condanna alla pena di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver detenuto a fini spaccio gr. 4,8 lordi di sostanza stupefacente tipo eroina e due compresse di suboxone. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, la violazione della legge processuale e sostanziale ed il vizio di motivazione per essere stata esclusa la detenzione per fini personali sulla base di argomentazioni contraddittorie, manifestamente illogiche e di mere congetture, travisandosi anche la prova testimoniale assunta in giudizio. 3. Il ricorso è infondato. 3.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto e l'eventuale superamento dei limiti tabellari oggi indicati nell'art. 75, comma 1-bis, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256611; Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, Delugan, Rv. 242923). 3.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha fatto buongoverno dei richiamati principi, avendo considerato: che l'imputato era stato visto sostare in una nota piazza di spaccio e che, all'arrivo della polizia, aveva cercato di allontanarsi lasciando cadere a terra una bustina di cellophane, raccolta dagli operanti, contenente sostanze stupefacenti; in particolare, egli deteneva quattro piccoli involucri di eroina con peso complessivo di gr. 3,8, altri due involucri di eroina, diversamente confezionati, del peso complessivo di gr. 1, due compresse di suboxone (farmaco considerato stupefacente, utilizzato per la cura dalla dipendenza da oppioidi e dispensabile esclusivamente dal SERT); non vi era prova che le compresse fossero state fornite all'imputato dal SERT, come il medesimo aveva dichiarato, e la dichiarazione resa dal Servizio non supportava quella dichiarazione; la quantità di eroina, giustificata dall'imputato come una 2 Ai piccola scorta, era incompatibile con il fatto che egli, scarcerato soltanto 15 giorni prima, fosse privo di redditi e risorse e senza fissa dimora; né era verosimile che egli le avesse appena acquistate, posto che, non avendo gli operanti notato alcuna cessione, se questa fosse avvenuta precedentemente al sopraggiungere della polizia, l'imputato si sarebbe allontanato da quella zona. Da tali elementi indiziari la Corte territoriale - come già il primo giudice - ha ricavato che le sostanze stupefacenti sequestrate fossero destinato allo spaccio. 3.3. Diversamente da quanto allegato dal ricorrente, reputa il Collegio che la motivazione non sia manifestamente illogica e la stessa non è dunque censurabile in sede di legittimità, alla luce di consolidati principi di diritto. Il ricorrente, infatti, trascura di considerare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099;). Non sono deducibili, in particolare, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Ed invero, alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 3.4. L'unica doglianza di travisamento probatorio - vizio invece certamente qui deducibile - svolta dal ricorrente circa il fatto che il testimone di polizia giudiziaria avrebbe confermato quanto dall'imputato sostenuto, vale a dire che, dopo l'acquisto della droga, egli si stava allontanando dalla piazza di spaccio, non trova conferma nell'atto processuale richiamato in ricorso. Ed invero, il teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che «nei pressi dello sgambatoio» della pineta - notoria piazza di spaccio - «notammo la presenza dell'odierno imputato, che alla nostra vista cercò di defilarsi», sì che del tutto correttamente la sentenza impugnata ha ricostruito il fatto come più sopra indicato. Quanto alla contestazione della logicità dell'affermazione che le due diverse modalità di confezionamento dell'eroina sequestrata mal si concilierebbero con l'acquisto da unico spacciatore, si tratta di critica non infondata, posto che la sentenza ha appunto reputato che l'imputato, quale spacciatore, le deteneva tutte ai fini di illecita cessione. La doglianza, tuttavia, non scardina la tenuta logica della decisione, come pure il ragionamento - da cui non si è peraltro tratta alcuna conclusione a carico - circa il fatto che addosso all'imputato non fu trovato denaro, circostanza che, alla luce delle comunque non manifestamente illogiche considerazioni svolte in sentenza, gioca un ruolo neul:ro rispetto al tema qui in discussione. 4. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso
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