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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 28419/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30864-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del l egale r appresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma,[OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’ A vvocato Marco MEDURI,che li rappresenta e difende; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del l egale r appresentante “ pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] SOMMINISTRAZIONE Somministrazione di acqua non conforme ai livelli minimi di potabilità e qualità - Azione risarcitoria proposta dall’utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato -Azione di manleva verso la Regione - Giurisdizione del giudice ordinarioin relazione a entrambe- Sussistenza R.G.N.30864/2020 Cron.

Rep.

Ud.21/04/2023 CC Colonna 27,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] BARONE , che la rappresenta e difende; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] D’AMBITO N. 1 [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso sentenza del Tribunale di Viterbo, n. 261/20, depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 261/20, del 21 febbraio 2020, del Tribunale di Viterbo, che, nel confermare l’accoglimento della domanda risarcitoria, proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della predetta società, ha invece dichiarato –in parziale accoglimento del gravame esperito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 854/15, del 30 Luglio 2015, del Giudice di pace di Viterbo (rigettando, invece, quello incidentale proposto dalle già attrici) – il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di manleva della [OSCURATO:SOCIETA] verso la Regione [OSCURATO:PERSONA].

2. Riferisce, in punto di fattol’odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio da Bezilli, [OSCURATO:PERSONA] e Cusi, perché fosse accertato il suo inadempimento contrattuale in merito all’avvenuta somministrazione di acqua non potabile e non adatta a consumi domestici, perché contenente valori di arsenico e/o fluoruri superiori alle norme vigenti, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici ed esistenziali patiti dalleattrici, oltre che alla restituzione del 50% dei canoni già versati dal 1° gennaio 2013 fino alla rinnovata potabilizzazione dell’acqua, nonché alla riduzione del 50% del canone per le future somministrazioni.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa – per essere dalle stesse eventualmente manlevata – la Regione e l’Au torità d’Ambito n. 1 [OSCURATO:PERSONA] (in relazione alla cui posizione la società [OSCURATO:SOCIETA] rinunciava alla propria pretesa di manleva), insistendo, nel merito, per il rigetto della domanda formulata, ma chiedendo, in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Il giudice di prime cure, in parziale accoglimento delle domande formulate dalle utenti del servizio idrico, condannava la società [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento dei danni (liquidati in € 500,00 per la Bezilli, in € 800,00 per la [OSCURATO:PERSONA] e in € 300,00 per la Cusi), accogliendo, altresì, la domanda di manleva dalla stessa promossa nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA].

Esperito gravame, in via di principalità, da quest’ultima (e, per quanto qui non più di interesse dalle già attrici, in via incidentale), il giudice di appello –accogliendo parzialmente il mezzo principale – dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ma in relazione alla sola domanda di manleva.

3. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

4. Hanno del pari resistito, con controricorso, Bezilli, [OSCURATO:PERSONA] e Cusi, anch’esse concludendo affinché il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.

4. È rimastasola intimata, invece, l’[OSCURATO:PERSONA]Ambito n. 1 [OSCURATO:PERSONA].

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.

6. Le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Cusi e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]

7. Con i l primo motivo la ricorrente denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 1), cod. proc. civ. –difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Assume che la controversia incardinata dalle utenti del servizio idrico rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo, a norma dell’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, atteso che la domanda dalle stesse proposte non aveva natura solo risarcitoria, avendo ad oggetto pure la richiesta di parziale restituzione del canone corrisposto durante il periodo di non potabilità dell’acqua, oltre che di riduzione del canone stesso.

7.1. Il motivo è inammissibile.

Nell’esaminarlo, peraltro, va premesso che il suo scrutinio è possibile, da parte di questa Sezione (senza doverlo devolvere alle Sezioni Unite), alla stregua del principio secondo cui “l’art. 374 cod. proc. civ. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione «si sono già pronunciate le sezioni unite», ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato” (così Cass. Sez.

Un., sent. 19 gennaio 2022, n. 1599, Rv. 663733-01).

Nel caso di specie, l’inammissibilità del presente motivo deriva dal fatto che la sentenza impugnata – diversamente da quanto afferma la società [OSCURATO:SOCIETA] (pag. 6 del proprio ricorso), la quale assume di aver eccepito il difetto di giurisdizione “sia in I° grado che in grado di appello” –non d à affatto conto della (ri)proposizione di tale eccezione, la quale, oltretutto, sarebbe dovuta avvenire con ricorso incidentale, e non certo a norma dell’art. 346 cod. proc. civ.

Se è vero, infatti, che [OSCURATO:SOCIETA] ebbe ad eccepire, in primo grado, il difetto di giurisdizione (e ciò in relazione alla domanda proposta dalle utenti del servizio idrico), l’accoglimento, parziale, della domanda attorea da parte del giudice di prime cure ha implicato una pronuncia implicita anche sulla giurisdizione, e ciò alla stregua del principio secondo cui “il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione delle sole decisioni che non contengano statuizioni implicanti l’affermazione della giurisdizione, sicché la preclusione da giudicato non può scaturire da una pronuncia che non contenga alcuna statuizione sull’attribuzione o sulla negazione del bene della vita preteso, ma si limiti a risolvere questione giuridiche strumentali all’attribuzione del bene controverso” (Cass. Sez.

Un., sent. 19 marzo 2020, n. 7454, Rv. 657417-03).

Senza sottacersi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ripetutamente affermato che l’azione risarcitoria, “ proposta dall’utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato – qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno cagionato all’utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e floruri) imposti da disposizioni anche di rango eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato– rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tale ipotesi l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza” (così Cass. Sez.

Un., sent. 19 dicembre 2018, n. 32780, Rv. 652097-01; in senso conforme anche Cass. Sez.

Un., sent. 21 dicembre 2018, n. 33209, non massimata;Cass.

Sez.

Un., sent. 26 novembre 2021, n. 36897, non massimata; Cass. Sez.

Un., ord. 27 maggio 2022, n. 17248, non massimata, la quale ha, appunto, concluso per l’inammissibilità del motivo ex art. 360-biscod. proc. civ.).

7.2. Con il secondo motivola ricorrente denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione degli artt. 141 e ss. del d.lgs 3 aprile 2006, 152, oltre che degli artt. 9, 12 e 13 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (di attuazione della Direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2011, n. 3921, “rapportati all’art. 1218 cod. civ.”.

Censura la decisione del Tribunale viterbese di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione –in favore del giudice amministrativo – in relazione alla domanda di manleva proposta da essa società [OSCURATO:SOCIETA] verso la Regione, giacché basata (si sottolinea nella sentenza oggi impugnata) sull’“insufficiente e inadeguato esercizio dei poteri sostitutivi” nonché sulla “omissione di interventi per la manutenzione e realizzazione di infrastrutture idonee a garantire la potabilità dell’acqua e la realizzazione di un adeguato approvvigionamento idrico”.

Assume, infatti, la ricorrente che tali aspetti, più che al profilo amministrativo, attengono al profilo civilistico della vicenda, come dedotti dalle utenti del servizio idrico. 7.2.1.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Questa Corte, nuovamente con indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite, ha osservato –proprio con riferimento ad un ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] avverso altra sentenza che aveva riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione alla domanda di manleva da essa proposta nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a pretese risarcitorie/restitutorie fatte valere da utenti del servizio idrico –che “la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l'Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell’[OSCURATO:PERSONA]”, non potendo “pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale” (così Cass. Sez.

Un., sent. n. 36897 del 2021, cit., che peraltro richiama quanto già affermato, incidentalmente, da Cass. Sez.

Un., sent. n. 32780 del 2018, cit.; in senso conforme anche Cass. Sez.

Un., ord. n. 17248 del 2022, cit., nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 6 giugno 2022, n. 18065, Cass. Sez. 6-3, ord. 15 giugno 2022, n. 19219, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 giugno 2022, n. 19574, Cass. Sez. 6-3, ord. 31 gennaio 2023, n. 2899, tutte non massimate).

7.3. Il terzo motivo – con cui la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, n. 5), cod. proc. civ., in relazione alla mancata valutazione della normativa richiamata con il secondo motivo di ricorso – rest a assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.

8. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo ed affermata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di manleva proposta dall’odierna ricorrente verso la Regione [OSCURATO:PERSONA], con rinvio al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbito il terzo.

Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato, per la decisione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30864-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del l egale r appresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma,[OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’ A vvocato Marco MEDURI,che li rappresenta e difende; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del l egale r appresentante “ pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] SOMMINISTRAZIONE Somministrazione di acqua non conforme ai livelli minimi di potabilità e qualità - Azione risarcitoria proposta dall’utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato -Azione di manleva verso la Regione - Giurisdizione del giudice ordinarioin relazione a entrambe- Sussistenza R.G.N.30864/2020 Cron. Rep. Ud.21/04/2023 CC Colonna 27,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] BARONE , che la rappresenta e difende; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] D’AMBITO N. 1 [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso sentenza del Tribunale di Viterbo, n. 261/20, depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 261/20, del 21 febbraio 2020, del Tribunale di Viterbo, che, nel confermare l’accoglimento della domanda risarcitoria, proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della predetta società, ha invece dichiarato –in parziale accoglimento del gravame esperito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 854/15, del 30 Luglio 2015, del Giudice di pace di Viterbo (rigettando, invece, quello incidentale proposto dalle già attrici) – il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di manleva della [OSCURATO:SOCIETA] verso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. 2. Riferisce, in punto di fattol’odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio da Bezilli, [OSCURATO:PERSONA] e Cusi, perché fosse accertato il suo inadempimento contrattuale in merito all’avvenuta somministrazione di acqua non potabile e non adatta a consumi domestici, perché contenente valori di arsenico e/o fluoruri superiori alle norme vigenti, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici ed esistenziali patiti dalleattrici, oltre che alla restituzione del 50% dei canoni già versati dal 1° gennaio 2013 fino alla rinnovata potabilizzazione dell’acqua, nonché alla riduzione del 50% del canone per le future somministrazioni. Si costituiva in giudizio la società convenuta, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa – per essere dalle stesse eventualmente manlevata – la Regione e l’Au torità d’Ambito n. 1 [OSCURATO:PERSONA] (in relazione alla cui posizione la società [OSCURATO:SOCIETA] rinunciava alla propria pretesa di manleva), insistendo, nel merito, per il rigetto della domanda formulata, ma chiedendo, in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice di prime cure, in parziale accoglimento delle domande formulate dalle utenti del servizio idrico, condannava la società [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento dei danni (liquidati in € 500,00 per la Bezilli, in € 800,00 per la [OSCURATO:PERSONA] e in € 300,00 per la Cusi), accogliendo, altresì, la domanda di manleva dalla stessa promossa nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]. Esperito gravame, in via di principalità, da quest’ultima (e, per quanto qui non più di interesse dalle già attrici, in via incidentale), il giudice di appello –accogliendo parzialmente il mezzo principale – dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ma in relazione alla sola domanda di manleva. 3. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 4. Hanno del pari resistito, con controricorso, Bezilli, [OSCURATO:PERSONA] e Cusi, anch’esse concludendo affinché il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato. 4. È rimastasola intimata, invece, l’[OSCURATO:PERSONA]Ambito n. 1 [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. 6. Le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Cusi e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 7. Con i l primo motivo la ricorrente denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 1), cod. proc. civ. –difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Assume che la controversia incardinata dalle utenti del servizio idrico rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo, a norma dell’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, atteso che la domanda dalle stesse proposte non aveva natura solo risarcitoria, avendo ad oggetto pure la richiesta di parziale restituzione del canone corrisposto durante il periodo di non potabilità dell’acqua, oltre che di riduzione del canone stesso. 7.1. Il motivo è inammissibile. Nell’esaminarlo, peraltro, va premesso che il suo scrutinio è possibile, da parte di questa Sezione (senza doverlo devolvere alle Sezioni Unite), alla stregua del principio secondo cui “l’art. 374 cod. proc. civ. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione «si sono già pronunciate le sezioni unite», ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato” (così Cass. Sez. Un., sent. 19 gennaio 2022, n. 1599, Rv. 663733-01). Nel caso di specie, l’inammissibilità del presente motivo deriva dal fatto che la sentenza impugnata – diversamente da quanto afferma la società [OSCURATO:SOCIETA] (pag. 6 del proprio ricorso), la quale assume di aver eccepito il difetto di giurisdizione “sia in I° grado che in grado di appello” –non d à affatto conto della (ri)proposizione di tale eccezione, la quale, oltretutto, sarebbe dovuta avvenire con ricorso incidentale, e non certo a norma dell’art. 346 cod. proc. civ. Se è vero, infatti, che [OSCURATO:SOCIETA] ebbe ad eccepire, in primo grado, il difetto di giurisdizione (e ciò in relazione alla domanda proposta dalle utenti del servizio idrico), l’accoglimento, parziale, della domanda attorea da parte del giudice di prime cure ha implicato una pronuncia implicita anche sulla giurisdizione, e ciò alla stregua del principio secondo cui “il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione delle sole decisioni che non contengano statuizioni implicanti l’affermazione della giurisdizione, sicché la preclusione da giudicato non può scaturire da una pronuncia che non contenga alcuna statuizione sull’attribuzione o sulla negazione del bene della vita preteso, ma si limiti a risolvere questione giuridiche strumentali all’attribuzione del bene controverso” (Cass. Sez. Un., sent. 19 marzo 2020, n. 7454, Rv. 657417-03). Senza sottacersi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ripetutamente affermato che l’azione risarcitoria, “ proposta dall’utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato – qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno cagionato all’utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e floruri) imposti da disposizioni anche di rango eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato– rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tale ipotesi l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza” (così Cass. Sez. Un., sent. 19 dicembre 2018, n. 32780, Rv. 652097-01; in senso conforme anche Cass. Sez. Un., sent. 21 dicembre 2018, n. 33209, non massimata;Cass. Sez. Un., sent. 26 novembre 2021, n. 36897, non massimata; Cass. Sez. Un., ord. 27 maggio 2022, n. 17248, non massimata, la quale ha, appunto, concluso per l’inammissibilità del motivo ex art. 360-biscod. proc. civ.). 7.2. Con il secondo motivola ricorrente denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione degli artt. 141 e ss. del d.lgs 3 aprile 2006, 152, oltre che degli artt. 9, 12 e 13 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (di attuazione della Direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2011, n. 3921, “rapportati all’art. 1218 cod. civ.”. Censura la decisione del Tribunale viterbese di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione –in favore del giudice amministrativo – in relazione alla domanda di manleva proposta da essa società [OSCURATO:SOCIETA] verso la Regione, giacché basata (si sottolinea nella sentenza oggi impugnata) sull’“insufficiente e inadeguato esercizio dei poteri sostitutivi” nonché sulla “omissione di interventi per la manutenzione e realizzazione di infrastrutture idonee a garantire la potabilità dell’acqua e la realizzazione di un adeguato approvvigionamento idrico”. Assume, infatti, la ricorrente che tali aspetti, più che al profilo amministrativo, attengono al profilo civilistico della vicenda, come dedotti dalle utenti del servizio idrico. 7.2.1. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Questa Corte, nuovamente con indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite, ha osservato –proprio con riferimento ad un ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] avverso altra sentenza che aveva riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione alla domanda di manleva da essa proposta nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a pretese risarcitorie/restitutorie fatte valere da utenti del servizio idrico –che “la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l'Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell’[OSCURATO:PERSONA]”, non potendo “pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale” (così Cass. Sez. Un., sent. n. 36897 del 2021, cit., che peraltro richiama quanto già affermato, incidentalmente, da Cass. Sez. Un., sent. n. 32780 del 2018, cit.; in senso conforme anche Cass. Sez. Un., ord. n. 17248 del 2022, cit., nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 6 giugno 2022, n. 18065, Cass. Sez. 6-3, ord. 15 giugno 2022, n. 19219, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 giugno 2022, n. 19574, Cass. Sez. 6-3, ord. 31 gennaio 2023, n. 2899, tutte non massimate). 7.3. Il terzo motivo – con cui la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, n. 5), cod. proc. civ., in relazione alla mancata valutazione della normativa richiamata con il secondo motivo di ricorso – rest a assorbito dall’accoglimento del secondo motivo. 8. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo ed affermata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di manleva proposta dall’odierna ricorrente verso la Regione [OSCURATO:PERSONA], con rinvio al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbito il terzo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato, per la decisione
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