CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 38910/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla richiesta applicazione della desistenza è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435); Considerato che il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della decisione sul punto dell'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. peri. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4, non avendo i ricorrenti esplicitato quali elementi avrebbero consentito di desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima; v. Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]