CassazionesentenzaSezione F
Cassazione n. 39562/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna, riformava in favore dell'imputato, limitatamente all'imputazione di cui al capo 1b), da cui lo assolveva perché il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, e alla durata delle pene accessorie fallimentari irrogate, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Forlì, decidendo in sede di giudizio abbreviato, in data 16.4.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale in rubrica ascrittigli, in qualità dì amministratore di fatto della società "[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione" (già "[OSCURATO:PERSONA]"), dichiarata fallita con sentenza del 23:3.2010. Secondo l'ipotesi accusatoria, condivisa dai giudici di merito, il Serra, nell'anzidetta qualità, ha distratto parte dell'attivo patrimoniale della società fallita a favore della società "Dream in [OSCURATO:SOCIETA]", attraverso la stipula, in data 1.4.2009, di un contratto di affitto di azienda al quale non corrispondeva per la fallita alcuna reale contropartita economica, contratto stipulato in previsione del fallimento della cedente e allo scopo di trasferire la disponibilità dei principali beni aziendali all'affittuaria, così distaccando risorse economiche per complessivi euro 541.600,00. La contestazione sub 1b), invece, concerneva la tenuta delle scritture contabili. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo di ricorso il prevenuto lamenta vizio di motivazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, n. 3) e 546, lett. e), c.p.p., in ordine all'omessa valutazione e motivazione circa l'inattendibilità delle prove contrarie offerte dalla difesa dell'imputato, con particolare riferimento al contenuto della consulenza tecnica di parte e delle deposizioni testimoniali rese dal consulente dell'imputato, dott. [OSCURATO:PERSONA], e dal consulente tecnico del pubblico ministero, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Da tali elementi è possibile ricavare che nessun depauperamento del patrimonio della fallita si è verificato sulla base del menzionato contratto di affitto di azienda e che, a tutto voler concedere, l'affittuaria "Dream in [OSCURATO:SOCIETA]." risulta creditrice di euro 175.000,00 nei confronti della fallita, dopo avere compensato il proprio debito con il valore sia degli affitti non corrisposti, sia delle merci ricevute al momento dell'inizio dell'affitto. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso l'imputato lamenta la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Rileva al riguardo il ricorrente che appare corretta la previsione contrattuale secondo cui a carico della concedente sarebbero rimasti i debiti sorti prima della conclusione del contratto, mentre quelli sorti dopo tale conclusione sarebbero stati posti a carico dell'affittuario. Lo stesso contratto prevedeva che, a prescindere dal pagamento del canone mensile di 7000,00 euro, se l'affittuario "avesse dovuto far fronte a qualche debito di [OSCURATO:SOCIETA] si sarebbero fatti i conti in dare/avere a fine rapporto". Ciò, rileva il ricorrente, è quello che si è verificato: la "Dream in liouse" ha dovuto far fronte in proprio a numerosi debiti pregressi della società fallita, per importi considerevoli, come da relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], compensando tali esborsi con quanto dovuto per canoni e materiali, restando creditrice della "[OSCURATO:SOCIETA]", alla fine, per un importo di oltre 175.000,00, euro. Evidenzia il Serra come lo stesso consulente del pubblico ministero abbia confermato la compensazione degli importi di dare e avere tra le due società, precisando, inoltre che l'affittuaria si era fatta carico anche delle posizioni creditorie dei dipendenti della fallita. Quanto alla distrazione dei beni per un valore di 325.000,00 euro, consistenti nelle attrezzature trasferite alla "Dream in House", in seguito al menzionato contratto di affitto di azienda, essa viene categoricamente negata dal ricorrente, sul presupposto che, come osservato dal consulente di parte, si è trattato di un semplice spossessamento temporaneo, essendo tali beni rientrati nella disponibilità della società originaria, utilizzati dal Serra e tutti acquisiti nella immediatezza della procedura fallimentare. Del tutto indimostrata, infine, è la finalità illecita, che, nella formulazione del capo d'imputazione, accomuna i fratelli Serra, Fabio e Fabrizio, rispettivamente, amministratore di diritto e amministratore di fatto della fallita. [OSCURATO:PERSONA], infatti, nei confronti del quale si è proceduto separatamente, è stato assolto dai medesimi reati contestati al fratello, mentre quest'ultimo "è stato assolto dalla bancarotta della "Dream in house". 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, che è il "vizio" realmente denunciato dal ricorrente sotto l'apparente veste del travisamento della prova, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gracili di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Fhl . 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 20:39 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado non di fondare una diversa ricostruzione dei fatti, ma di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. 5 Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento