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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 gennaio 2021

Cassazione n. 39182/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Milano ha annullato l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Pavia in data 12 gennaio 2021 con cui era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del ricorrente in relazione a fattispecie di associazione a delinquere e truffa ai danni dello Stato.

A fondamento del provvedimento, la mancanza di autonoma valutazione da parte del GIP degli elementi presentati dal pubblico ministero indicando partitamente il modo in cui si articolava l'iter logico della decisione e valutando la fonte degli specifici profili motivazionale.

2. Propone ricorso per cassazione il pubblico ministero territoriale articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta mancanza dell'autonoma valutazione da parte del GIP della richiesta del pubblico ministero.

Il pubblico ministero ricorrente ritiene che vi siano molteplici profili che smentirebbero gli assunti del Tribunale del riesame ed in particolare: • la legittimità della redazione per incorporazione dovendosi ritenere che il GIP abbia dato conto di aver pienamente compreso la richiesta del pubblico ministero; • la presenza di un'autonoma valutazione desumibile dal fatto che il GIP aveva rigettato in precedenza l'identica istanza invitando il pubblico ministero a svolgere ulteriori indagini poi materialmente effettuate e che la successiva misura si fondava proprio sulla valorizzazione delle indagini effettuate; • la presenza di specifiche valutazioni in punto collocazione temporale delle condotte illecite, portata delle operazioni truffaldine in termini percentuali rispetto agli incentivi ottenuti, motivazioni economiche che avrebbero spinto protagonisti della vicenda ricorso al sistema della sostituzione delle bolle • l'omessa valutazione sul punto da parte del Tribunale del riesame del diverso contenuto delle dichiarazioni del dichiarante BRINDISI in sede di nuova audizione a seguito dell'originario rigetto da parte del GIP • la presenza a pagina 21í'a pagina 23 dell'ordinanza di specifiche valutazioni in ordine alla portata delle dichiarazioni del dichiarante BRINDISI; • la presenza, nelle pagine 114-115 del provvedimento impugnato, di specifiche valutazioni in ordine alla formazione della compagine associativa;• la rilevanza del rigetto della misura in relazione alla posizione REALI e ad alcune richieste di sequestro e della applicazione di misura meno afflittive rispetto a quelle richieste in relazione agli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGHEMO, [OSCURATO:PERSONA], ROSSO, VOGLINI, LEONE, DIATO, [OSCURATO:PERSONA] ; • la rilevanza delle dissonanti pronuncia del Tribunale di Pavia in ordine alle misure reali.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte — originariamente trasmesse alla sesta sezione - chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

4. Con memoria versata in atti, la difesa dell'indagato ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero illustrando le ragioni a sostegno delle proprie conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile

2. Quanto ai profili relativi alla mancanza di autonoma valutazione ritenuta dal Tribunale del riesame, deve rilevarsi che il pubblico ministero, nel contestare tale assunto, opera un confronto tra il contenuto dell'ordinanza del GIP ed il contenuto dell'ordinanza del riesame senza allegare la propria originaria richiesta e senza operare una valutazione di confronto tra tale richiesta e l'ordinanza del GIP.

Così facendo, oltre a violare il principio di autosufficienza del ricorso, omette di valutare l'unico parametro alla stregua del quale è possibile sindacare la presenza o meno di un'autonoma valutazione costituito dalla base testuale della richiesta di misura e della ordinanza che tale misura dispone.

Sotto altro aspetto, le ulteriori indicazioni relative alla presenza di indici estrinseci da cui desumere la presenza di un'autonoma valutazione risultano del tutto irrilevanti.

In particolare, oggetto del sindacato è la presenza di una valutazione effettiva e congrua e non del puro e semplice fatto che il GIP abbia materialmente compreso l'oggetto della richiesta.

Per altro verso, i passaggi motivazionali richiamati nel ricorso del pubblico ministero attengono a considerazioni che il Tribunale del riesame individua già nella richiesta del pubblico ministero stesso senza che vi sia un effettivo contrasto sul punto focale costituito dal mero recepimento del contenuto della richiesta (si fa riferimento in particolare alle considerazioni svolte alle pagine 21, 23, 38,114 e seguenti della motivazione laddove il Tribunale del riesame stigmatizza proprio quei passaggi valutativi indicandone la fonte nella richiesta del pubblico ministero).

Quanto alla rilevanza del precedente rigetto della misura cautelare richiesta, tale circostanza risulta potenzialmente senz'altro qualificare una sostanziale valutazione degli elementi contenuti nell'originaria richiesta.

Tuttavia, non possibile desumere il carattere effettivo della valutazione da parte del GIP solo in base alla presenza di un precedente rigetto.

Sul punto, il Tribunale del riesame ha correttamente e diffusamente motivato segnalando come possa ritenersi soltanto apparente la modificazione dei presupposti della richiesta e come risulti ampiamente disattesa la parte più significativa della richiesta integrazione in quanto finalizzata all'acquisizione, se non di riscontri, di elementi di coerenza estrinseca Quanto alla denunciata rilevanza dei rigetti e delle modifiche operate dal GIP rispetto alle richieste del pubblico ministero, deve rilevarsi che tutte attengono a posizioni diverse da quelle dell'indagato interessato nel procedimento e che, se anche si può ritenere che rigetti anche parziali delle richieste del pubblico ministero siano elementi da cui sia possibile desumere la concreta valutazione da parte del GIP procedente della richiesta del pubblico ministero, tale assunto è valido in relazione alle questioni e ai soggetti interessati dai rigetti medesimi e non in via generale e astratta.

Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Milano ha annullato l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Pavia in data 12 gennaio 2021 con cui era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del ricorrente in relazione a fattispecie di associazione a delinquere e truffa ai danni dello Stato. A fondamento del provvedimento, la mancanza di autonoma valutazione da parte del GIP degli elementi presentati dal pubblico ministero indicando partitamente il modo in cui si articolava l'iter logico della decisione e valutando la fonte degli specifici profili motivazionale. 2. Propone ricorso per cassazione il pubblico ministero territoriale articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta mancanza dell'autonoma valutazione da parte del GIP della richiesta del pubblico ministero. Il pubblico ministero ricorrente ritiene che vi siano molteplici profili che smentirebbero gli assunti del Tribunale del riesame ed in particolare: • la legittimità della redazione per incorporazione dovendosi ritenere che il GIP abbia dato conto di aver pienamente compreso la richiesta del pubblico ministero; • la presenza di un'autonoma valutazione desumibile dal fatto che il GIP aveva rigettato in precedenza l'identica istanza invitando il pubblico ministero a svolgere ulteriori indagini poi materialmente effettuate e che la successiva misura si fondava proprio sulla valorizzazione delle indagini effettuate; • la presenza di specifiche valutazioni in punto collocazione temporale delle condotte illecite, portata delle operazioni truffaldine in termini percentuali rispetto agli incentivi ottenuti, motivazioni economiche che avrebbero spinto protagonisti della vicenda ricorso al sistema della sostituzione delle bolle • l'omessa valutazione sul punto da parte del Tribunale del riesame del diverso contenuto delle dichiarazioni del dichiarante BRINDISI in sede di nuova audizione a seguito dell'originario rigetto da parte del GIP • la presenza a pagina 21í'a pagina 23 dell'ordinanza di specifiche valutazioni in ordine alla portata delle dichiarazioni del dichiarante BRINDISI; • la presenza, nelle pagine 114-115 del provvedimento impugnato, di specifiche valutazioni in ordine alla formazione della compagine associativa;• la rilevanza del rigetto della misura in relazione alla posizione REALI e ad alcune richieste di sequestro e della applicazione di misura meno afflittive rispetto a quelle richieste in relazione agli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGHEMO, [OSCURATO:PERSONA], ROSSO, VOGLINI, LEONE, DIATO, [OSCURATO:PERSONA] ; • la rilevanza delle dissonanti pronuncia del Tribunale di Pavia in ordine alle misure reali. 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte — originariamente trasmesse alla sesta sezione - chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. 4. Con memoria versata in atti, la difesa dell'indagato ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero illustrando le ragioni a sostegno delle proprie conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 2. Quanto ai profili relativi alla mancanza di autonoma valutazione ritenuta dal Tribunale del riesame, deve rilevarsi che il pubblico ministero, nel contestare tale assunto, opera un confronto tra il contenuto dell'ordinanza del GIP ed il contenuto dell'ordinanza del riesame senza allegare la propria originaria richiesta e senza operare una valutazione di confronto tra tale richiesta e l'ordinanza del GIP. Così facendo, oltre a violare il principio di autosufficienza del ricorso, omette di valutare l'unico parametro alla stregua del quale è possibile sindacare la presenza o meno di un'autonoma valutazione costituito dalla base testuale della richiesta di misura e della ordinanza che tale misura dispone. Sotto altro aspetto, le ulteriori indicazioni relative alla presenza di indici estrinseci da cui desumere la presenza di un'autonoma valutazione risultano del tutto irrilevanti. In particolare, oggetto del sindacato è la presenza di una valutazione effettiva e congrua e non del puro e semplice fatto che il GIP abbia materialmente compreso l'oggetto della richiesta. Per altro verso, i passaggi motivazionali richiamati nel ricorso del pubblico ministero attengono a considerazioni che il Tribunale del riesame individua già nella richiesta del pubblico ministero stesso senza che vi sia un effettivo contrasto sul punto focale costituito dal mero recepimento del contenuto della richiesta (si fa riferimento in particolare alle considerazioni svolte alle pagine 21, 23, 38,114 e seguenti della motivazione laddove il Tribunale del riesame stigmatizza proprio quei passaggi valutativi indicandone la fonte nella richiesta del pubblico ministero). Quanto alla rilevanza del precedente rigetto della misura cautelare richiesta, tale circostanza risulta potenzialmente senz'altro qualificare una sostanziale valutazione degli elementi contenuti nell'originaria richiesta. Tuttavia, non possibile desumere il carattere effettivo della valutazione da parte del GIP solo in base alla presenza di un precedente rigetto. Sul punto, il Tribunale del riesame ha correttamente e diffusamente motivato segnalando come possa ritenersi soltanto apparente la modificazione dei presupposti della richiesta e come risulti ampiamente disattesa la parte più significativa della richiesta integrazione in quanto finalizzata all'acquisizione, se non di riscontri, di elementi di coerenza estrinseca Quanto alla denunciata rilevanza dei rigetti e delle modifiche operate dal GIP rispetto alle richieste del pubblico ministero, deve rilevarsi che tutte attengono a posizioni diverse da quelle dell'indagato interessato nel procedimento e che, se anche si può ritenere che rigetti anche parziali delle richieste del pubblico ministero siano elementi da cui sia possibile desumere la concreta valutazione da parte del GIP procedente della richiesta del pubblico ministero, tale assunto è valido in relazione alle questioni e ai soggetti interessati dai rigetti medesimi e non in via generale e astratta. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così decis