CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 48301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente bENTZ " i SEMPLIFiCATA SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 05/07/2022 del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Mariaemanuela GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 5 luglio 2022 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale lo stesso Tribunale aveva respinto l'istanza dalle stesse proposta, intesa a ottenere la revoca del sequestro preventivo della [OSCURATO:PERSONA] C21 s.r.I., disposto dal G.i.p. nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mariti delle ricorrenti, sottoposti a indagini per i reati di cui agli artt. 110, 416 cod. pen. e 110, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen. 2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge (artt. 512-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen.). La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C21 aveva subìto il vincolo reale in quanto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deteneva il 50% del suo capitale, mentre l'altro 50% era detenuto in parti uguali dalle due ricorrenti, ingiustamente pregiudicate in quanto la prima società era estranea all'ipotizzato schema fraudolento riguardante la seconda. E' insussistente il periculum in mora ritenuto dal Tribunale: "se la misura reale serve a neutralizzare il 50% della [OSCURATO:PERSONA] per evitare che venga gestito male e si reiteri il reato in contestazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] e Raffaele, il rischio è senza dubbio evitato dalla presenza dell'amministratore giudiziario, rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., socio di maggioranza con il 50% del capitale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].". 3. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti con un motivo generico e non consentito, anche laddove si volesse interpretare la istanza respinta dal Tribunale di Napoli quale appello avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di dissequestro delle solo quote in titolarità delle due ricorrenti (in questo caso sussiste la legittimazione del socio di una società a responsabilità limitata: cfr. Sez. 1, n. 5883 del 08/01/2021, Luca, Rv. 280792). Secondo il diritto vivente, «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (così Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, non mass. sul punto; successivamente, in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; da ultimo v. Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035).Nel caso di specie, la difesa, pur avendo formalmente denunciato una violazione di legge in ordine alla valutazione dei presupposti del sequestro impeditivo, ha in realtà censurato la motivazione dell'ordinanza, tutt'altro che mancante o apparente sul punto: il Tribunale, infatti, ha dedotto la sussistenza del pericolo di prosecuzione del reato o di aggravamento delle sue conseguenze evidenziando il legame di coniugio fra le ricorrenti e gli indagati nonché l'inserimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nelle società facenti capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., "società caposaldo di tutte le operazioni fittizie". Va peraltro ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il sequestro preventivo di tipo impeditivo «implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso» (così Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 3, n. 40480 del 27/10/2010, Orlando, Rv. 248741; Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, Carne, Rv. 246358; Sez. 3, n. 1806 del 04/11/2008, dep. 2009, Pepe, Rv. 242262; da ultimo v. Sez. 1, n. 31906 del 03/06/2022, Miraglia, non mass.). L'eventuale stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva soltanto ove il sequestro sia stato disposto in quanto funzionale alla confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, del codice di rito. 4. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuna, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del