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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35261/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata, confermava, per quanto qui rileva, la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Trani in data 26 febbraio 2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81-648 cod. pen. e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, dal momento che la condotta punita alla fattispecie incriminatrice non è la detenzione, ma la ricezione o l'acquisto (cfr. Sez. 2, n. 11024 del 12/11/2019, dep. 2020, Agengo, Rv. 278514, secondo cui la condotta di chi riceve una pluralità di beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia e una distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di reati, anche se il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona); Considerato che è impossibile la nuova ponderazione del compendio istruttorio invocata con il primo motivo da Campanale (e ribadita con la memoria suddetta), onde rivedere l'affermazione di penale responsabilità, viceversa ritenuta dai giudici di merito con congrua motivazione, che accerta la provenienza delittuosa dei ricambi alla stregua di condivisibili massime di comune esperienza in relazione alle modalità di rinvenimento, ai luoghi di detenzione e alle peculiarità delle cose (p. 6) e che, avuto riguardo alla qualifica professionale di titolare di autosalone, attesta la sussistenza del dolo di legge (così del pari escludendo la possibilità di riqualificazione ex art. 712 cod. pen., invocata con il secondo motivo); Considerato che, per quanto attiene al secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e al terzo motivo di Campanale, non solo la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ma quando, come nel caso di specie, venga irrogata una pena molto al di sotto della media edittale, l'obbligo motivazionale si attenua: è sufficiente che si richiami il criterio di adeguatezza della pena o che si dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., anche solo con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata, confermava, per quanto qui rileva, la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Trani in data 26 febbraio 2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81-648 cod. pen. e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, dal momento che la condotta punita alla fattispecie incriminatrice non è la detenzione, ma la ricezione o l'acquisto (cfr. Sez. 2, n. 11024 del 12/11/2019, dep. 2020, Agengo, Rv. 278514, secondo cui la condotta di chi riceve una pluralità di beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia e una distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di reati, anche se il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona); Considerato che è impossibile la nuova ponderazione del compendio istruttorio invocata con il primo motivo da Campanale (e ribadita con la memoria suddetta), onde rivedere l'affermazione di penale responsabilità, viceversa ritenuta dai giudici di merito con congrua motivazione, che accerta la provenienza delittuosa dei ricambi alla stregua di condivisibili massime di comune esperienza in relazione alle modalità di rinvenimento, ai luoghi di detenzione e alle peculiarità delle cose (p. 6) e che, avuto riguardo alla qualifica professionale di titolare di autosalone, attesta la sussistenza del dolo di legge (così del pari escludendo la possibilità di riqualificazione ex art. 712 cod. pen., invocata con il secondo motivo); Considerato che, per quanto attiene al secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e al terzo motivo di Campanale, non solo la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ma quando, come nel caso di specie, venga irrogata una pena molto al di sotto della media edittale, l'obbligo motivazionale si attenua: è sufficiente che si richiami il criterio di adeguatezza della pena o che si dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., anche solo con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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