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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30452/2026

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te d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Napoli con la sentenza del 18 marzo 2026 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi uno egiorni sei di reclusione per il delitto di cui all’art. 75 d.lgs. 159/20112.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia articolando quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 75 d.lgs. 159/2011 evizio di motivazione.Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe dedotto l’elementosoggettivo del reato senza minimamente valutare le argomentazioni difensivevolte a dimostrare come non vi fosse alcuna volontà di sottrarsi ai controlliovvero di violare la misura.Il dato oggettivo della violazione non sarebbe sufficiente a dimostrarel’elemento volitivo.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 131 bis cod. pen. evizio di motivazione.La condotta contestata all’imputato sarebbe di limitata gravità eciononostante non è stata ritenuta sussistente la causa di esclusione dellapunibilità, poiché non sono state considerate le argomentazioni esposte daldifensore in punto alla mancata individuazione di specifici profili di danno opericolo, ovvero alla abitualità del comportamento.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 99 cod. pen. e vizio dimotivazione.La sussistenza della recidiva è stata confermata in ragione di unamotivazione meramente apparente; l’aggravante, infatti, è stata ritenutasussistente in ragione dei plurimi precedenti penali, in ragione di unautomatismo non accettabile.2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione degli art. 62 bis e 133 cod. pen.L’ordito motivazionale a sostegno del diniego delle attenuanti generiche èapparente e non consente di verificare il procedimento logico giuridico utilizzatoper giungere a tale conclusione.La valutazione negativa si basa fondamentalmente sulla presenza diprecedenti penali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Tutti i motivi di ricorso costituiscono pedissequa reiterazione dei motivicontenuti nell’atto di gravame e vagliati dalla Corte territoriale nelprovvedimento impugnato.La Corte, infatti, ha chiaramente esplicitato le ragioni per cui ha ritenutosussistente l’elemento soggettivo del reato, deducibile dalla condotta tenutadall’imputato, in violazione delle prescrizioni impostegli e contenute nelprovvedimento che gli era stato notificato e di cui egli era ben consapevole.Analogamente non ha ritenuto sussistente la causa di esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto con argomentazione non illogica némanifestamente contraddittoria con la quale il ricorrente non si confrontaminimamente.Considerazioni del medesimo tenore debbono farsi circa il mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche, il riconoscimento della recidiva e ladosimetria sanzionatoria: la motivazione della Corte è del tutto coerente e ampiae per contro le argomentazioni opposte dal ricorrente non si confrontano conl’ordito argomentativo avversato.Di fatto, dunque, il ricorrente sollecita una diversa – e ritenuta preferibile -ricostruzione fattuale che è operazione inibita nel giudizio di legittimitàNel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli con la sentenza del 18 marzo 2026 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi uno egiorni sei di reclusione per il delitto di cui all’art. 75 d.lgs. 159/20112. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia articolando quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 75 d.lgs. 159/2011 evizio di motivazione.Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe dedotto l’elementosoggettivo del reato senza minimamente valutare le argomentazioni difensivevolte a dimostrare come non vi fosse alcuna volontà di sottrarsi ai controlliovvero di violare la misura.Il dato oggettivo della violazione non sarebbe sufficiente a dimostrarel’elemento volitivo.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 131 bis cod. pen. evizio di motivazione.La condotta contestata all’imputato sarebbe di limitata gravità eciononostante non è stata ritenuta sussistente la causa di esclusione dellapunibilità, poiché non sono state considerate le argomentazioni esposte daldifensore in punto alla mancata individuazione di specifici profili di danno opericolo, ovvero alla abitualità del comportamento.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 99 cod. pen. e vizio dimotivazione.La sussistenza della recidiva è stata confermata in ragione di unamotivazione meramente apparente; l’aggravante, infatti, è stata ritenutasussistente in ragione dei plurimi precedenti penali, in ragione di unautomatismo non accettabile.2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione degli art. 62 bis e 133 cod. pen.L’ordito motivazionale a sostegno del diniego delle attenuanti generiche èapparente e non consente di verificare il procedimento logico giuridico utilizzatoper giungere a tale conclusione.La valutazione negativa si basa fondamentalmente sulla presenza diprecedenti penali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Tutti i motivi di ricorso costituiscono pedissequa reiterazione dei motivicontenuti nell’atto di gravame e vagliati dalla Corte territoriale nelprovvedimento impugnato.La Corte, infatti, ha chiaramente esplicitato le ragioni per cui ha ritenutosussistente l’elemento soggettivo del reato, deducibile dalla condotta tenutadall’imputato, in violazione delle prescrizioni impostegli e contenute nelprovvedimento che gli era stato notificato e di cui egli era ben consapevole.Analogamente non ha ritenuto sussistente la causa di esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto con argomentazione non illogica némanifestamente contraddittoria con la quale il ricorrente non si confrontaminimamente.Considerazioni del medesimo tenore debbono farsi circa il mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche, il riconoscimento della recidiva e ladosimetria sanzionatoria: la motivazione della Corte è del tutto coerente e ampiae per contro le argomentazioni opposte dal ricorrente non si confrontano conl’ordito argomentativo avversato.Di fatto, dunque, il ricorrente sollecita una diversa – e ritenuta preferibile -ricostruzione fattuale che è operazione inibita nel giudizio di legittimitàNel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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