CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2023
Cassazione n. 08679/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02BS75B) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Torino, in ordine ai reati alla stessa ascritti. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (erronea applicazione dell'art. 64 n. 2 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto) non è consentito in sede di legittimità, perché afferente al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da idonea e non illogica motivazione. La Corte territoriale, invero, ha escluso che dalla cessione di hashish l'imputata abbia conseguito o potesse conseguire un lucro di speciale tenuità; alla medesima stregua, ha escluso che l'evento dannoso o pericoloso, posto in essere dalla Dervishi, possa qualificarsi di speciale tenuità, atteso che l'attività di spaccio è stata posta in essere in un locale pubblico, nei confronti di una clientela già acquisita, in palese violazione degli orari autorizzati per allontanarsi dalla detenzione domiciliare cui era sottoposta, in un contesto di disponibilità in capo all'imputata di plurime sostanze stupefacenti e di un'attività di cessione di droga ben avviata (p. 4 sent. impugnata). L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il