CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 06922/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8, rilevava che “la Corte d'Appello, facendo proprie le valutazioni del C.t.u. nominato nel corso del secondo grado del giudizio, ha erroneamente ritenuto che i crediti di cui al capo B) fossero stati già riscossi, e li ha arbitrariamente ricompresi nella somma che doveva essere corrisposta al socio receduto”, constatava che “dalla lettura della decisione della Corte territoriale emerge che, effettivamente, nel proporre la sua impugnazione [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato l'emesso ordine di immediato, e non differito, Ric. 2020 n. 16348 sez. M1 - ud. 03-02-2022 - 2- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16348/2020 Numero sezionale 1331/2022 Numero di raccolta generale 6922/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 pagamento dei crediti di cui al capo B), ed il vizio di ultrapetizione risulta, pertanto, effettivamente sussistere” e, in accoglimento del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] del dr. [OSCURATO:PERSONA] e del dr. [OSCURATO:PERSONA] & c. s.s., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], disponeva che la Corte territoriale procedesse “a calcolare nuovamente l'importo e la decorrenza delle somme che devono essere corrisposte a [OSCURATO:PERSONA]”. 5. La Corte d’appello di Catania in sede di rinvio, “effettuando il ricalcolo dell’importo, con esclusione delle somme di cui al capo B) della sentenza di primo grado (pari a € 30.482)”, determinava l’importo complessivamente dovuto al Battaglia in € 402.170, detraeva gli acconti ricevuti, “pari a € 188.753,69”, e condannava di conseguenza gli appellati in solido al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di € 213.416,31. Compensava, infine, nella misura di un terzo le spese del grado di appello, del giudizio di cassazione e di quello di rinvio e poneva i restanti due terzi a carico degli appellati in solido. 6. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 6 novembre 2019, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] del dr. [OSCURATO:PERSONA] e del dr. [OSCURATO:PERSONA] & c. s.s., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che: 7. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 384, comma 2, 383 e 394 cod. proc. civ., perché la Corte distrettuale ha rideterminato il valore della quota sociale di spettanza di [OSCURATO:PERSONA] senza limitarsi a espungere gli importi di cui al capo B) della sentenza di primo grado (pari a € 30.482), ma detraendo pure gli Ric. 2020 n. 16348 sez. M1 - ud. 03-02-2022 - 3- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16348/2020 Numero sezionale 1331/2022 Numero di raccolta generale 6922/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 acconti già corrisposti, che ha erroneamente quantificato nella somma di € 188.753,69. 8. Il motivo è inammissibile Il mezzo in esame lamenta, nella sostanza, che la Corte di merito si sia spinta a individuare l’importo degli acconti versati (determinandoli erroneamente in € 188.753,69 piuttosto che in € 229.008,53, somma versata – a dire dei ricorrenti - a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado), quando era chiamata soltanto a espungere gli effetti del vizio di ultrapetizione rilevato in sede di legittimità. Ora, la decisione impugnata registra (a pag. 2) che “il Tribunale di Ragusa, all’esito del giudizio, tenuto conto che il valore della quota era pari ad € 366.157,29 … , e detratti gli acconti ricevuti, condannava i convenuti in s olido al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell’importo di € 177.403,60”. Se ne ricava, per differenza fra l’importo ritenuto dovuto e l’ammontare della statuizione di condanna, che l’entità degli acconti corrisposti era stata accertata come pari a € 188.753,69. Gli odierni ricorrenti, pur assumendo di aver corrisposto una somma superiore all’importo degli acconti considerato dal Tribunale, hanno dato atto (a pag. 4 del ricorso) di non aver presentato appello incidentale su questo specifico punto. L’acquiescenza determinata, ai sensi dell’art. 329, comma 2, cod. proc. civ., da una simile portata dell’impugnazione comportava l’obbligo per la Corte distrettuale, nell’effettuare il ricalcolo dell’importo dovuto secondo lo schema già seguito nel precedente sviluppo del procedimento (in applicazione del quale occorreva determinare il valore della quota, detrarre gli acconti già versati e individuare l’entità della statuizione di condanna, a cui poi si sarebbero aggiunte le somme di cui al capo B della sentenza di primo grado), di detrarre gli acconti nella misura oramai definitivamente accertata. Ric. 2020 n. 16348 sez. M1 - ud. 03-02-2022 - 4- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16348/2020 Numero sezionale 1331/2022 Numero di raccolta generale 6922/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 La critica in esame risulta, quindi, inammissibile in questa sede, essendo volta a porre in contestazione una parte della sentenza di primo grado a cui gli odierni ricorrenti avevano prestato acquiescenza. 9. Il secondo motivo di ricorso assume la nullità della sentenza impugnata per vizio di ultrapetizione e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., poiché la Corte di merito ha rideterminato le spese relative al giudizio di appello, compensandole per un terzo e ponendo la residua parte a carico degli odierni ricorrenti, malgrado [OSCURATO:PERSONA] non avesse proposto alcun ricorso incidentale in sede di legittimità al fine di porre in contestazione la statuizione assunta a questo proposito dalla Corte d’appello; allo stesso modo il Battaglia, nell’ambito del giudizio di rinvio, non aveva avanzato alcuna richiesta in tal senso. 10. Il motivo non è fondato. Il principio, fissato dall'art. 336, comma 1, cod. proc. civ., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, ancorché limitata ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessità della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (Cass., Sez. U., 10615/2003, Cass. 10378/1995). Nessun vizio di ultrapetizione può quindi essere predicato, dato che il giudice del rinvio, tenuto conto dell’effetto espansivo della cassazione parziale pronunziata da questa Corte, ha provveduto ad una nuova regolazione delle spese di lite, in applicazione del disposto degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.. 11. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. perché la Corte di merito ha compensato le spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio Ric. 2020 n. 16348 sez. M1 - ud. 03-02-2022 - 5- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16348/2020 Numero sezionale 1331/2022 Numero di raccolta generale 6922/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 nella misura di un terzo, ponendo la residua parte a carico degli odierni ricorrenti, benchè questi ultimi fossero risultati integralmente vincitori tanto nel giudizio di legittimità, quanto nel successivo giudizio di rinvio. La Corte d’appello avrebbe dovuto, invece, condannare il Battaglia al pagamento integrale delle spese di lite o, ove avesse optato, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 92 cod. proc. civ., per una compensazione parziale, porre la residua parte a carico dello stesso Battaglia. 12. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. 12.1 La Corte d’appello, nel provvedere alla regolazione delle spese di lite, doveva tenere conto non dell’esito delle singole fasi del procedimento, ma dell'esito complessivo della lite. In vero, il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (Cass. 15506/2018, Cass. 28698/2019, Cass. 7243/2006). 12.2 Il sindacato della Corte di cassazione in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. E che nel caso di specie gli odierni ricorrenti non fossero totalmente vittoriosi ne dà conto il provvedimento impugnato, laddove, nel valutare l’esito complessivo della lite, fa riferimento all’accoglimento parziale della domanda in origine presentata dal Battaglia. Non può poi essere censurata in questa sede né la pronuncia di parziale compensazione delle spese, né la determinazione delle quote in cui le spese processuali sono state ripartite. Ric. 2020 n. 16348 sez. M1 - ud. 03-02-2022 - 6- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9