CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 07521/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10421-2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (cod. fisc. 050806180963 ), rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta a margine delricorso, dall’AvvocatoNicola Squillace. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. - intimat a - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano , depositata in data 27.10.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, ha accolto il gravame e per l’effetto ha condannato quest’ultima al pagamento in favore della banca della somma di euro 51.846,38, oltre interessi dalla data di effettivo pagamento. 2. Con sentenza n. 10104 del 12 luglio 2013 il Tribunale di Milano aveva infatti rigettato la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dalla banca nei confronti della convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. 3. Avverso tale sentenza aveva proposto gravame la [OSCURATO:SOCIETA]., sostenendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa: (i) aveva ritenuto che la sua legittimazione attiva all’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. fosse derivata da una autorizzazione della delegante Eurinvest, eccedendo il petitumdella causa; (ii) aveva ritenuto che l’ammissione al passivo della Eurinvest fosse condizione risolutiva legittimante all’azione in esame; (iii) aveva escluso l’imputabilità in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di un fatto illecito produttivo di un danno per l’allora attrice. 4. La Corte di appello ha ricordato e rilevato, per quanto ancora riguardava la questione della consumazione dell’azione di [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell’ammissione al passivo della delegante Eurinvest nonché sulla fondatezza dell’azione ex art. 2033 cod. civ., che: (a) la pretesa dell’appellante concerneva la richiesta di condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione alla restituzione ex art. 2033 cod. civ. ovvero al pagamento ex art. 2043 o 2041 cod. civ. in suo favore della somma di euro 51.846,38, quale importo corrisposto dalla [OSCURATO:PERSONA] a KH su incarico e per delega di Eurinvest a titolo di interessi maturati, alla scadenza del 30 maggio 2009, sulle obbligazioni emesse dalla stessa Eurinvest e sottoscritte da KH nel 2007; (b) successivamente al pagamento da parte della banca delegata in favore degli obbligazionisti, Eurinvest delegante aveva comunicato a quest’ultimi di non poter far fronte alla corresponsione delle cedole di interessi al 30 maggio 2009 per ragioni di rimodulazione del proprio debito e di conseguenza invitava gli obbligazionisti a restituire direttamente alla banca quanto ricevuto a tale titolo; (c) KH rifiutava tuttavia la restituzione e convertiva le suddette obbligazioni in azioni KR Energy, beneficiando in tal modo per la seconda volta dei suddetti interessi; (d) l’appellante aveva altresì proposto in data 10 maggio 2011, e dunque in seguito alla notifica dell’atto di citazione in primo grado, domanda di insinuazione al passivo fallimentare della delegante Eurinvest, circostanza quest’ultima che era stata apprezzata dal giudice di prime cure come produttiva della perdita della legittimazione all’azione proposta dall’allora attrice MB. 5. Sulla base di tali premesse, la Corte di appello ha osservato che: (1) non essendo stato effettuato alcun pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] da parte del Fallimento, la mera circostanza che l’impugnante fosse stato ammesso al passivo della delegante non rappresentava in alcun modo fatto idoneo ad estinguere l’obbligazione restitutoria in capo ad HK relativa alla somma oggetto del giudizio; (2) infatti il provvedimento di approvazione dello stato passivo aveva solo efficacia preclusiva endofallimentare; (3) era dunque erronea l’affermazione del Tribunale circa la carenza di interesse e di legittimazione ad agire dell’appellante; (4) accertata pertanto la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], l’esistenza dell’indebito oggettivo era circostanza ammessa dalla stessa appellata; (5) considerato poi che il rapporto oggetto di giudizio era da ricondurre alla fattispecie della delegazione di pagamento cd. titolata, il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere la ripetizione ex art. 2033 c.c. era ricavabile dalla disciplina dell’istituto; (6) la predetta qualificazione giuridica nei termini di una delegazione di pagamento era evincibile dalle seguenti circostanze: - il Regolamento del prestito, e cioè il documento contrattuale che disciplinava i rapporti tra l’emittente e delegante Eurinvest e gli obbligazionisti (tra cui KH) prevedeva la figura della banca depositaria dei titoli, espressamente individuata in Meliorbanca; - il predetto Regolamento era stato sottoscritto anche dalla banca che pertanto in quel contesto contrattuale trilatero era vincolata a quanto dovuto da Eurinvest agli obbligazionisti, con conseguente titolazione della delegazione rispetto al rapporto di valuta proprio in virtù di siffatto corredo informativo nonché di formali e connesse assunzioni di responsabilità della banca depositaria e degli obbligazionisti; (7) in caso di delegazione di pagamento cd. titolata rispetto al rapporto di valuta, come nel caso di specie, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo delegatario vanta il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, perché a norma dell’art. 1271, terzo comma, c od . c iv ., dettato per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento, ove la delegazione sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell’indebito puòessere esperita anche dal delegato; (8) era pertanto fondata la pretesa restitutoria avanzata dall’appellante, con la corresponsione degli interessi che, secondo il disposto dell’art. 2033 cod. civ., dovevano essere riconosciuti sin dal momento del pagamento, stante la mala fede dell’accipiens, dimostrata dalla circostanza che la conversione delle obbligazioni era intervenuta successivamente alla ricezione della predetta somma nonché a seguito della richiesta - datata 21.7.2009 e rivolta dalla Eurinvest a tutti gli obbligazionisti - di restituzi one delle somme erroneamente percepite. 6. La sentenza, pubblicata il 27.10.2016 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionecon ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. , intimata, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazionedell’art.342 c.p.c.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazionesu un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, 1 comma, nn. 3 e 4, c.p.c. Omessa motivazione sulla inammissibilità e/o nullità dell’appello”, sul rilievo che la Corte di appello non avrebbe argomentato sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione del precetto di specificità dei motivi di gravame. 1.1 Il motivo è inammissibile per l’evidente genericità nella sua formulazione. 1.1.1 Sul punto è utile ricordare che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione -che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte -trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29495 del 23/12/2020 ; v. anche: Sez. L, Ordinanza n. 3612del 04/02/2022). Tanto non risulta dall’odierno ricorso. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “ degli artt. 1269, 1271, 1292, 1298, 2697 cod. civ., 115, 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, 1 comma, nn. 3 e 5, c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti relativamente all’accertamento sulla sussistenza di carenza di legittimazione attiva, della rinuncia alla (ovvero consumazione della) azione da parte di Bpr”. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione “dell’art. 2697 c.c., 100, 115, 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti relativamente all’accertamento della sussistenza della carenza di interesse da parte di [OSCURATO:PERSONA] e sulla carenza di legittimazione passiva di KH”. 3.1 Il secondo e terzo motivo -che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni prospettate -sono infondati, in quanto, inquadrata indiscutibilmente (e correttamente) la fattispecie qui ora in esame come “delegazione di pagamento titolata”, quanto al rapporto di valuta (quello, cioè, che lega delegante-delegatario) (cosa che, infatti, non viene in alcun modo messa in discussione dalla censura prospettata dalla ricorrente), deve allora ritenersi che le statuizioni della Corte territoriale risultano conformi ai principi affermati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità. 3.2 Sul puntogiova infatti ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha statuito espressamente che “In caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare l'accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell'imputazione del secondo pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario, sia perché la ratifica per essere efficace deve avere per oggetto proprio il negozio compiuto dall'agente, individuato dalla sua causa (incorporata nello schema strutturale del negozio o impressa dalla destinazione funzionale data allo stesso negozio dal suo autore), sia perché, a norma dell'art. 1271, terzo comma, cod. civ., dettato per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento, ove la delegazione sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell'indebito può essere esperita anche dal delegato” (così Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 2943del 04/04/1997; v. anche: Sez. 3, Ordinanza n. 12885 del 13/05/2021). In una più risalente pronuncia è stato invero precisato e spiegato, sempre da questa Corte di legittimità, che “… qualora venga accertata l'invalidità o l'inefficacia dei due rapporti, di valuta e di provvista, legittimato ad agire, e ad opporre al delegatario le eccezioni fondate sui due rapporti nonché a ripetere quanto indebitamente questi abbia ricevuto, è esclusivamente il delegato, e non il delegante. Invero, nell'ipotesi in cui sia efficiente il rapporto di provvista e inefficiente il rapporto di valuta, se il delegato non oppone al delegatario le eccezioni relative al rapporto di valuta, cui sarebbe legittimato a sensi dell'art. 1271, ultimo comma, cod. civ., legittimato alla ripetizione è il delegante, in quanto, con l'attuazione del valido rapporto di provvista, le conseguenze dell'indebito pagamento vengono a gravare sul suo patrimonio. Nell'ipotesi, invece, che sia invalido o inefficace anche il rapporto di provvista, il delegato, essendo legittimato ad opporre al delegatario sia le eccezioni concernenti il rapporto di valuta - ai sensi del citato ultimo comma dell'art.1271 -sia le eccezioni concernenti il rapporto di provvista - ai sensi del secondo comma dello stesso articolo - , ove tali eccezioni non opponga, rimane legittimato ad agire per la ripetizione. Nella seconda delle ipotesi suindicate, una legittimazione del delegante ad agire in ripetizione verso il delegatario facendo valere l'invalidità o l'inefficacia del rapportodi valuta potrebbe, tuttavia, ugualmente aversi qualora il delegato agisse in ripetizione nei confronti del delegante, facendo valere l'invaliditào l'inefficacia del rapporto di provvista anche in questo caso, infatti, a seguito della pretesa restitutoria avanzata dal delegato, le conseguenze dell'indebito graverebbero sul patrimonio del delegante”(così, altrettanto espressamente Cass.Sez. 1 , Sentenza n. 1788 del 15/07/1967 ). Alla luce dei principi ora ricordati (e qui di nuovo riaffermati), le censure proposte dalla ricorrente risultano pertanto infondate. 4. Il quarto mezzo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2033, 2697 c.c., 100, 115, 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti relativamente all’accertamento della sussistenza della buona fede da parte di [OSCURATO:PERSONA]”. 4.1 La doglianza, così come articolata, è inammissibile in quanto volta, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di leggeex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., a sollecitare il giudice di legittimità ad un nuovo scrutinio della quaestio facti(con riferimento, più precisamente, al profilo fattuale della buona o mala fede dell’accipiens ex art. 2033 cod. civ.), e ciò tramite la rilettura degli atti istruttori, scrutinio che tuttavia è inibito, come noto, alla Corte di cassazione (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019;S ez. 1 , Ordinanza n. 24155 del 1 3/10/2017;Sez.1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019). Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della società intimata. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte