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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23355/2024

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va - Mancato rispetto del termine assegnato - Estinzione - Inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A.P. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cron.

R.G.N. 8290/2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 8290/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 38,presso lo studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e dife so dal l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso , domicilio digitale -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a in Roma , Piazza C avour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al contro ricorso, domicilio digitale -controricorrente - econtro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - N. 8290/22R.G. avverso la sentenza n. 2184/2021 del la Corte d ’ appello di Bari , depositata i n data 27.12.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 15.5.2024dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] promosse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il procedimento esecutivo immobiliare N. 1179/2013 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Bari, avente ad oggetto la sua quota di proprietà dell’unità immobiliare in comunione con la sorella [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 29.10.2014, sospese la procedura esecutiva, rimettendo le parti dinanzi a sé per l’istruzione del giudizio di divisione endoesecutiva per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e assegnando alla Colella -creditrice procedente - “ termine perentorio fino a 90 giorni prima per l’integrazione del contraddittorio mediante notifica della presente ordinanza nonché di un atto contenente l’oggetto dell’instaurando giudizio, l’avviso a costituirsi nelle forme previste dall’art. 166 c.p.c. e l’avvertimento che, in mancanza, si applicheranno le decadenza di cui all’art.167 c.p.c.”. [OSCURATO:PERSONA] chiese la notifica all’ufficiale giudiziario in data 3.12.2014 ed essa venne tentata il 10.12.2014 nei confronti dei fratelli Marzulli presso la loro residenza; tuttavia, al contrario che per la comproprietaria non debitrice, la notifica all’odierno ricorrente non andò a buon fine, in quanto “come da dichiarazione della nipote … trasferito per ignota destinazione” (così la relata di notificazione in pari data).

Il relativo giudizio di divisione endoesecutiva venne iscritto al N. 19618/2014 R.G.

All’udienza di prima comparizione del 17.3.2015 la Colella chiese rinvio “al fine di depositare prova dell’avvenuta notifica N. 8290/22R.G. dell’ordinanza giudiziale e dell’avviso ex artt. 600 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c.” ed il giudice provvide in tal senso.

Alla successiva udienza del 5.5.2015 la Colella rilevò che “risulta allo stato - e salvo ulteriore verifica - ignota la residenza del debitore MARZULLI cui comunque era stato notificato atto di pignoramento, il quale risulta trasferito presso ignota destinazione.

Al fine di verificare la possibilità di effettuare nuova notifica chiede fissarsi nuova udienza e remissione nei termini […] avendo verificato possibilità conciliative della controversia al fine di formalizzarla chiede brevissimo rinvio”; anche stavolta il giudice accordò il rinvio.

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] comparve [OSCURATO:PERSONA], di persona e senza formalmente costituirsi, così deducendo: “rinuncia alla notifica dell’avviso ex art.600 c.p.c. e dell’ordinanza giudiziale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Cron. 4414, di cui dichiara di essere pienamente a conoscenza e di averne presa visione”; la Colella chiese breve rinvio per la definizione della controversia e comunque chiese di essere rimessa in termini per la rituale notifica al debitore; il giudice rifissò “l’udienza di prima comparizione alla data del 10/05/2016 con onere di notifica nel rispetto dei termini di legge ad onere del creditore procedente”.

Eseguita la notifica al Marzulli ex art. 143 c.p.c., questi in data 29.2.2016 si costituì in giudizio.

In seguito, il Marzulli eccepì che la creditrice procedente era incorsa nella decadenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di esso debitore esecutato entro il termine perentorio di 90 gg. assegnatole con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Stante la mancata decisione del giudicesul punto, in data 28.2.2017 il Marzulli depositò istanza ex artt. 177, commi 1 e 2, e 307, comma 3, c.p.c., con cui eccepì la decadenza e chiese la pronuncia di estinzione sia del giudizio di divisione endoesecutiva,sia del procedimento di esecuzione N. 8290/22R.G. immobiliare.

L’eccezione venne rigettata dal Tribunale con sentenza non definitiva n. 2898/2019, pronunciata in data 4.7.2019 nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], sia in applicazione del principio di scissione degli effetti della notifica (la Colella avendo consegnato tempestivamente l’atto da notificare all’ufficiale giudiziario), avendo poi rinnovato la stessa nel termine correttamente concesso con ordinanza del 27.10.2015, sia rilevando che la costituzione del debitore aveva un indubbio effetto sanante, per l’avvenuto raggiungimento dello scopo.La Corte d’appello di Bari rigettò l’appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermando la prima decisione.

Osservò il giudice d ’ appello che, avuto riguardo alla peculiare modalità di avvio della divisione endoesecutiva, la creditrice aveva comunque rispettato il termine perentorio originariamente concesso, con la notifica positiva ad almeno ad uno dei litisconsorti necessari ([OSCURATO:PERSONA]), sì da rendere non più revocabile (dal g.e.) l’ordinanza che aveva disposto la divisione stessa; pertanto, ciò aveva impedito la decadenza della Colella, sia a considerare che la stessa aveva ottemperato all’ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., sia a considerare l’effetto sanante della costituzione di [OSCURATO:PERSONA], e ciò con efficacia ex tunc.

Ha aggiunto la Corte pugliese che la concessione di un termine per la rinnovazione della notifica comportava una positiva verifica della incolpevolezza della notificante, nonché della ragionevolezza del tempo necessario per l’integrazione del contraddittorio.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto N. 8290/22R.G. difese. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 -Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia sul secondo e sul terzo motivo di appello, con cui l’odierno ricorrente aveva rispettivamente denunciato la “Incompleta e falsa valutazione delle risultanze processuali” e la “Omessa applicazione o violazione dell’art. 307, terzo e quarto comma, c.p.c.”.

Il ricorrente, in particolare, si duole della mancata decisione, da parte dei giudici di merito, in ordine alla dedotta circostanza (oggetto del secondo motivo d’appello) che la Colella, benché la notifica dell’atto nei confronti di esso Marzulli non fosse andata a buon fine per fatto alla stessa non imputabile, sia rimasta negligentemente inattiva non solo fino al 27.10.2015 (data di scadenza del termine perentorio di 90 gg.), ma anche per il tempo oggettivamente necessario per verificare il luogo di residenza del destinatario(vista la dichiarazione resa dalla propria nipote all’ufficiale giudiziario), onde procedere oltre .

Conseguentemente, il giudice d’appello non avrebbe neppure pronunciato nemmeno sul terzo motivo d’appello, inerente all’eccezione di estinzione del giudizio di divisione, ex art. 307, commi 3 e 4, c.p.c., nonché del collegato procedimento esecutivo immobiliare. 1.2 - Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell ’ art. 153 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) ed aperto contrasto con la correlata giurisprudenza di legittimità.

Il ricorrente lamenta l ’ erroneità della statuizione del giudice d’appello, per non aver censurato l’operato del primo N. 8290/22R.G. giudice allorché, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva accolto l’istanza della Colella di rimessione in termini, benché inammissibile (perché proposta oltre 10 mesi dopo l’originario tentativo di notificazione del 10.12.2014) ed infondata (perché non supportata dalla prova di non imputabilità). 1.3 - Con il terzo motivo , infine, si denuncia la violazione dell ’ art. 156, ult . comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, e contrasto con la correlata giurisprudenza di legittimità, per aver il giudice d’appello attribuito efficacia sanante all’intervenuta costituzione in giudizio di esso ricorrente, dinanzi al Tribunale, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], giacché costituisce ius receptum il principio per cui l’inosservanza del termine perentorio assegnato per la notifica dell’atto non è sanabileed è rilevabile anche d’ufficio (si invoca l’insegnamento di Cass. n. 23313/2021 e di Cass., Sez.

Un., n. 19854/2004).Ciò tanto più che detta costituzione era affetta da inesistenza o nullità assoluta, perché intervenuta allorquando s’era già verificata la causa estintiva del processo. 2.1 -Il ricorso è nel complesso inammissibile, per difetto di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., per non essere state impugnate tutte le rationes decidendi della sentenza d’appello.

Infatti -come pure evidenzia la controricorrente, anche in memoria - il Marzulli non ha specificamente censurato la statuizione della Corte barese laddove ha affermato che, allorché si debba procedere alla notifica dell’atto introduttivo della divisione endoesecutiva atutti i comproprietari, litisconsorti necessari, entro un termine perentorio, onde evitare la decadenza sia sufficiente notificare validamente ad almeno uno degli stessi (il principio è stato da tempo affermato, da questa stessa Corte, in tema di not ifica dell ’ impugnazione in processo N. 8290/22R.G. litisconsortile -v. tra le altre Cass. n. 15466/2011), non essendo a tal punto più revocabile l’ordinanza del g.e. che abbia disposto la divisione, perché già eseguita, benché solo in parte(la Corte barese, sul punto, richiama il principio affermato in linea generale da Cass. n. 20817/2018).

Pertanto, postoche - al di là del le ulteriori argomentazioni utilizzate dalla Corte d’appello - la suddetta ratio decidendi è di per sé sufficiente a sorreggere il rigetto del gravamedel Marzulli, poiché l ’ applicazione (a torto o a ragione, qui non rileva) del principio prima richiamato implica che , secondo il giudice d’appello, la Colella ha comunque assolto l ’ onere sulla stessa gravante, sì da impedire la causa estintiva (avendo comunque correttamente notificato ad uno dei destinatari e ponendosi soltanto il problema della rinnovazione della notifica non perfezionatanei confronti dell’altro), da ciò discende che il Marzulli stesso avrebbe dovuto impugna r e detta ratio , ma tanto non s ’ è verificato, né direttamente, né indirettamente (o implicitamente).

Infatti, a parte quanto dedotto col primo motivo (di per sé infondato, perché la Corte d’appello ha certamente delibato anche il secondo e il terzo motivo di gravame - aventi ad oggetto, rispettivamente, il mancato assolvimento dell’onere di ripresa del procedimento notificatorio in tempo ragionevole e l’omessa declaratoria di estinzione - laddove ha escluso che la Colella fosse incorsa in decadenza, per le ragioni già viste, sicché i motivi d’appello sono stati senz’altro esaminati), col secondo motivo del ricorso il Marzulli si duole del mancato rispetto dell’onere di ripresa del procedimento notificatorio, mentre col terzo motivo lamenta l’erronea valutazione circa la ritenuta efficacia sanante della costituzione del convenuto.

N. 8290/22R.G.

Con entrambi detti ultimi mezzi, però, non risulta minimamente attinta la suddetta ratiodecidendi, con cui si è affermata l’esclusione della decadenza nella divisione endoesecutivain caso di notifica dell’atto introduttivo nei confronti di almeno uno dei comproprietari (litisconsorti necessari) , perché le censure in questione si concentrano s u un momento successivo al rilievo della incompletezza del contraddittorio (viene infatti invocata la giurisprudenza sull’art. 291 c.p.c. , in tema di rinnovazione della notifica nulla e nella stessa memoria si discute di ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.), mentre viene qui in rilievo, appunto, l ’ atto introduttivo del giudizio e la decadenza connessa alla sua mancata notificatout court (appunto esclusa dal giudice d’appello).

Pertanto, non può che trovare applicazione il consolidato principio secondo cui “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessaimpugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione nonimpugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza” (Cass. n. 9752/2017; Cass. n. 18119/2020). 3.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.Nulla va disposto nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 N. 8290/22R.G. maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall ’ art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dellacontroricorrente, che si liquidano in € 1.900,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
va - Mancato rispetto del termine assegnato - Estinzione - Inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A.P. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cron. R.G.N. 8290/2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 8290/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 38,presso lo studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e dife so dal l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso , domicilio digitale -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a in Roma , Piazza C avour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al contro ricorso, domicilio digitale -controricorrente - econtro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - N. 8290/22R.G. avverso la sentenza n. 2184/2021 del la Corte d ’ appello di Bari , depositata i n data 27.12.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 15.5.2024dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] promosse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il procedimento esecutivo immobiliare N. 1179/2013 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Bari, avente ad oggetto la sua quota di proprietà dell’unità immobiliare in comunione con la sorella [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 29.10.2014, sospese la procedura esecutiva, rimettendo le parti dinanzi a sé per l’istruzione del giudizio di divisione endoesecutiva per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e assegnando alla Colella -creditrice procedente - “ termine perentorio fino a 90 giorni prima per l’integrazione del contraddittorio mediante notifica della presente ordinanza nonché di un atto contenente l’oggetto dell’instaurando giudizio, l’avviso a costituirsi nelle forme previste dall’art. 166 c.p.c. e l’avvertimento che, in mancanza, si applicheranno le decadenza di cui all’art.167 c.p.c.”. [OSCURATO:PERSONA] chiese la notifica all’ufficiale giudiziario in data 3.12.2014 ed essa venne tentata il 10.12.2014 nei confronti dei fratelli Marzulli presso la loro residenza; tuttavia, al contrario che per la comproprietaria non debitrice, la notifica all’odierno ricorrente non andò a buon fine, in quanto “come da dichiarazione della nipote … trasferito per ignota destinazione” (così la relata di notificazione in pari data). Il relativo giudizio di divisione endoesecutiva venne iscritto al N. 19618/2014 R.G. All’udienza di prima comparizione del 17.3.2015 la Colella chiese rinvio “al fine di depositare prova dell’avvenuta notifica N. 8290/22R.G. dell’ordinanza giudiziale e dell’avviso ex artt. 600 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c.” ed il giudice provvide in tal senso. Alla successiva udienza del 5.5.2015 la Colella rilevò che “risulta allo stato - e salvo ulteriore verifica - ignota la residenza del debitore MARZULLI cui comunque era stato notificato atto di pignoramento, il quale risulta trasferito presso ignota destinazione. Al fine di verificare la possibilità di effettuare nuova notifica chiede fissarsi nuova udienza e remissione nei termini […] avendo verificato possibilità conciliative della controversia al fine di formalizzarla chiede brevissimo rinvio”; anche stavolta il giudice accordò il rinvio. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] comparve [OSCURATO:PERSONA], di persona e senza formalmente costituirsi, così deducendo: “rinuncia alla notifica dell’avviso ex art.600 c.p.c. e dell’ordinanza giudiziale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Cron. 4414, di cui dichiara di essere pienamente a conoscenza e di averne presa visione”; la Colella chiese breve rinvio per la definizione della controversia e comunque chiese di essere rimessa in termini per la rituale notifica al debitore; il giudice rifissò “l’udienza di prima comparizione alla data del 10/05/2016 con onere di notifica nel rispetto dei termini di legge ad onere del creditore procedente”. Eseguita la notifica al Marzulli ex art. 143 c.p.c., questi in data 29.2.2016 si costituì in giudizio. In seguito, il Marzulli eccepì che la creditrice procedente era incorsa nella decadenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di esso debitore esecutato entro il termine perentorio di 90 gg. assegnatole con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Stante la mancata decisione del giudicesul punto, in data 28.2.2017 il Marzulli depositò istanza ex artt. 177, commi 1 e 2, e 307, comma 3, c.p.c., con cui eccepì la decadenza e chiese la pronuncia di estinzione sia del giudizio di divisione endoesecutiva,sia del procedimento di esecuzione N. 8290/22R.G. immobiliare. L’eccezione venne rigettata dal Tribunale con sentenza non definitiva n. 2898/2019, pronunciata in data 4.7.2019 nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], sia in applicazione del principio di scissione degli effetti della notifica (la Colella avendo consegnato tempestivamente l’atto da notificare all’ufficiale giudiziario), avendo poi rinnovato la stessa nel termine correttamente concesso con ordinanza del 27.10.2015, sia rilevando che la costituzione del debitore aveva un indubbio effetto sanante, per l’avvenuto raggiungimento dello scopo.La Corte d’appello di Bari rigettò l’appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermando la prima decisione. Osservò il giudice d ’ appello che, avuto riguardo alla peculiare modalità di avvio della divisione endoesecutiva, la creditrice aveva comunque rispettato il termine perentorio originariamente concesso, con la notifica positiva ad almeno ad uno dei litisconsorti necessari ([OSCURATO:PERSONA]), sì da rendere non più revocabile (dal g.e.) l’ordinanza che aveva disposto la divisione stessa; pertanto, ciò aveva impedito la decadenza della Colella, sia a considerare che la stessa aveva ottemperato all’ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., sia a considerare l’effetto sanante della costituzione di [OSCURATO:PERSONA], e ciò con efficacia ex tunc. Ha aggiunto la Corte pugliese che la concessione di un termine per la rinnovazione della notifica comportava una positiva verifica della incolpevolezza della notificante, nonché della ragionevolezza del tempo necessario per l’integrazione del contraddittorio. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto N. 8290/22R.G. difese. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 -Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia sul secondo e sul terzo motivo di appello, con cui l’odierno ricorrente aveva rispettivamente denunciato la “Incompleta e falsa valutazione delle risultanze processuali” e la “Omessa applicazione o violazione dell’art. 307, terzo e quarto comma, c.p.c.”. Il ricorrente, in particolare, si duole della mancata decisione, da parte dei giudici di merito, in ordine alla dedotta circostanza (oggetto del secondo motivo d’appello) che la Colella, benché la notifica dell’atto nei confronti di esso Marzulli non fosse andata a buon fine per fatto alla stessa non imputabile, sia rimasta negligentemente inattiva non solo fino al 27.10.2015 (data di scadenza del termine perentorio di 90 gg.), ma anche per il tempo oggettivamente necessario per verificare il luogo di residenza del destinatario(vista la dichiarazione resa dalla propria nipote all’ufficiale giudiziario), onde procedere oltre . Conseguentemente, il giudice d’appello non avrebbe neppure pronunciato nemmeno sul terzo motivo d’appello, inerente all’eccezione di estinzione del giudizio di divisione, ex art. 307, commi 3 e 4, c.p.c., nonché del collegato procedimento esecutivo immobiliare. 1.2 - Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell ’ art. 153 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) ed aperto contrasto con la correlata giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente lamenta l ’ erroneità della statuizione del giudice d’appello, per non aver censurato l’operato del primo N. 8290/22R.G. giudice allorché, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva accolto l’istanza della Colella di rimessione in termini, benché inammissibile (perché proposta oltre 10 mesi dopo l’originario tentativo di notificazione del 10.12.2014) ed infondata (perché non supportata dalla prova di non imputabilità). 1.3 - Con il terzo motivo , infine, si denuncia la violazione dell ’ art. 156, ult . comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, e contrasto con la correlata giurisprudenza di legittimità, per aver il giudice d’appello attribuito efficacia sanante all’intervenuta costituzione in giudizio di esso ricorrente, dinanzi al Tribunale, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], giacché costituisce ius receptum il principio per cui l’inosservanza del termine perentorio assegnato per la notifica dell’atto non è sanabileed è rilevabile anche d’ufficio (si invoca l’insegnamento di Cass. n. 23313/2021 e di Cass., Sez. Un., n. 19854/2004).Ciò tanto più che detta costituzione era affetta da inesistenza o nullità assoluta, perché intervenuta allorquando s’era già verificata la causa estintiva del processo. 2.1 -Il ricorso è nel complesso inammissibile, per difetto di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., per non essere state impugnate tutte le rationes decidendi della sentenza d’appello. Infatti -come pure evidenzia la controricorrente, anche in memoria - il Marzulli non ha specificamente censurato la statuizione della Corte barese laddove ha affermato che, allorché si debba procedere alla notifica dell’atto introduttivo della divisione endoesecutiva atutti i comproprietari, litisconsorti necessari, entro un termine perentorio, onde evitare la decadenza sia sufficiente notificare validamente ad almeno uno degli stessi (il principio è stato da tempo affermato, da questa stessa Corte, in tema di not ifica dell ’ impugnazione in processo N. 8290/22R.G. litisconsortile -v. tra le altre Cass. n. 15466/2011), non essendo a tal punto più revocabile l’ordinanza del g.e. che abbia disposto la divisione, perché già eseguita, benché solo in parte(la Corte barese, sul punto, richiama il principio affermato in linea generale da Cass. n. 20817/2018). Pertanto, postoche - al di là del le ulteriori argomentazioni utilizzate dalla Corte d’appello - la suddetta ratio decidendi è di per sé sufficiente a sorreggere il rigetto del gravamedel Marzulli, poiché l ’ applicazione (a torto o a ragione, qui non rileva) del principio prima richiamato implica che , secondo il giudice d’appello, la Colella ha comunque assolto l ’ onere sulla stessa gravante, sì da impedire la causa estintiva (avendo comunque correttamente notificato ad uno dei destinatari e ponendosi soltanto il problema della rinnovazione della notifica non perfezionatanei confronti dell’altro), da ciò discende che il Marzulli stesso avrebbe dovuto impugna r e detta ratio , ma tanto non s ’ è verificato, né direttamente, né indirettamente (o implicitamente). Infatti, a parte quanto dedotto col primo motivo (di per sé infondato, perché la Corte d’appello ha certamente delibato anche il secondo e il terzo motivo di gravame - aventi ad oggetto, rispettivamente, il mancato assolvimento dell’onere di ripresa del procedimento notificatorio in tempo ragionevole e l’omessa declaratoria di estinzione - laddove ha escluso che la Colella fosse incorsa in decadenza, per le ragioni già viste, sicché i motivi d’appello sono stati senz’altro esaminati), col secondo motivo del ricorso il Marzulli si duole del mancato rispetto dell’onere di ripresa del procedimento notificatorio, mentre col terzo motivo lamenta l’erronea valutazione circa la ritenuta efficacia sanante della costituzione del convenuto. N. 8290/22R.G. Con entrambi detti ultimi mezzi, però, non risulta minimamente attinta la suddetta ratiodecidendi, con cui si è affermata l’esclusione della decadenza nella divisione endoesecutivain caso di notifica dell’atto introduttivo nei confronti di almeno uno dei comproprietari (litisconsorti necessari) , perché le censure in questione si concentrano s u un momento successivo al rilievo della incompletezza del contraddittorio (viene infatti invocata la giurisprudenza sull’art. 291 c.p.c. , in tema di rinnovazione della notifica nulla e nella stessa memoria si discute di ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.), mentre viene qui in rilievo, appunto, l ’ atto introduttivo del giudizio e la decadenza connessa alla sua mancata notificatout court (appunto esclusa dal giudice d’appello). Pertanto, non può che trovare applicazione il consolidato principio secondo cui “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessaimpugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione nonimpugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza” (Cass. n. 9752/2017; Cass. n. 18119/2020). 3.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.Nulla va disposto nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 N. 8290/22R.G. maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall ’ art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dellacontroricorrente, che si liquidano in € 1.900,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
Sentenza Cassazione n. 23355/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris