CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13463/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRISOR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; !7letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla misura della pena irrogata (si veda pag 7), all'aggravante di cui all'ad 80, comma 2, Tus ( si veda pag 6) all'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'ad 73 comma 7 TUS e al giudizio di bilanciamento tra circostanze ( si veda sempre la pagina 7) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M