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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:T:2019:902
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0297_INF

Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 dicembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑297/19) «Responsabilità extracontrattuale – Stato di diritto – Indipendenza della giustizia – Diritto ad un processo equo – Tutela dei dati personali – Mancata adozione, da parte della Commissione, di misure volte a garantire che la Romania rispetti i suoi obblighi – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 14‑16)

2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Omissioni delle istituzioni dell’Unione – Necessità della violazione di un obbligo legale di agire (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 17, 18)

3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Obbligo della Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio nell’ambito di un meccanismo di cooperazione e di verifica riguardante la Romania – Esclusione (Decisione della Commissione 2006/928, art. 2) (v. punti 31‑34)

4. Responsabilità extracontrattuale – Violazione, da parte delle istituzioni dell’Unione, di un obbligo legale di agire – Mancata adozione da parte della Commissione di misure riguardanti l’osservanza degli obblighi della Romania in materia di Stato di diritto, indipendenza della magistratura e diritto ad un processo equo – Mancata adozione di una decisione di avviare un procedimento per inadempimento – Obbligo di agire della Commissione – Insussistenza – Assenza di illegittimità tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione (Art. 340, comma 2, TFUE; Protocollo del 2005 relativo alle condizioni e alle modalità d’ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, artt. 37 e 38) (v. punti 35‑40, 48, 49, 62‑64)

5. Ricorso per risarcimento danni – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dei danni causati dalle autorità nazionali agendo in violazione del diritto dell’Unione – Competenza dei giudici nazionali (Artt. 268 e 340, comma 2 e 3, TFUE) (v. punti 41, 42)

6. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Rassicurazioni precise fornite dall’amministrazione (v. punti 44‑46)

7. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Rapporti della Commissione diretti all’applicazione di una direttiva – Vigilanza della Commissione sull’applicazione del diritto dell’Unione – Esclusione (Art. 17 TUE; art. 340, comma 2, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 33) (v. punti 55, 56, 60)

8. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Mancato avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento – Fatto che non costituisce illecito (Artt. 258 e 340, comma 2, TFUE) (v. punto 58)

9. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Mezzi istruttori – Potere discrezionale del Tribunale (v. punti 67‑69) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa, da un lato, dell’omesso adempimento, da parte della Commissione, degli obblighi relativi al rispetto, da parte della Romania, dello Stato di diritto, dell’indipendenza della magistratura e del diritto a un processo equo e, dall’altro, dell’omesso adempimento, da parte della Commissione, degli obblighi relativi alla tutela dei dati personali.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0297_INF Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 dicembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑297/19) «Responsabilità extracontrattuale – Stato di diritto – Indipendenza della giustizia – Diritto ad un processo equo – Tutela dei dati personali – Mancata adozione, da parte della Commissione, di misure volte a garantire che la Romania rispetti i suoi obblighi – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 14‑16) 2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Omissioni delle istituzioni dell’Unione – Necessità della violazione di un obbligo legale di agire (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 17, 18) 3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Obbligo della Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio nell’ambito di un meccanismo di cooperazione e di verifica riguardante la Romania – Esclusione (Decisione della Commissione 2006/928, art. 2) (v. punti 31‑34) 4. Responsabilità extracontrattuale – Violazione, da parte delle istituzioni dell’Unione, di un obbligo legale di agire – Mancata adozione da parte della Commissione di misure riguardanti l’osservanza degli obblighi della Romania in materia di Stato di diritto, indipendenza della magistratura e diritto ad un processo equo – Mancata adozione di una decisione di avviare un procedimento per inadempimento – Obbligo di agire della Commissione – Insussistenza – Assenza di illegittimità tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione (Art. 340, comma 2, TFUE; Protocollo del 2005 relativo alle condizioni e alle modalità d’ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, artt. 37 e 38) (v. punti 35‑40, 48, 49, 62‑64) 5. Ricorso per risarcimento danni – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dei danni causati dalle autorità nazionali agendo in violazione del diritto dell’Unione – Competenza dei giudici nazionali (Artt. 268 e 340, comma 2 e 3, TFUE) (v. punti 41, 42) 6. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Rassicurazioni precise fornite dall’amministrazione (v. punti 44‑46) 7. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Rapporti della Commissione diretti all’applicazione di una direttiva – Vigilanza della Commissione sull’applicazione del diritto dell’Unione – Esclusione (Art. 17 TUE; art. 340, comma 2, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 33) (v. punti 55, 56, 60) 8. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Mancato avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento – Fatto che non costituisce illecito (Artt. 258 e 340, comma 2, TFUE) (v. punto 58) 9. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Mezzi istruttori – Potere discrezionale del Tribunale (v. punti 67‑69) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa, da un lato, dell’omesso adempimento, da parte della Commissione, degli obblighi relativi al rispetto, da parte della Romania, dello Stato di diritto, dell’indipendenza della magistratura e del diritto a un processo equo e, dall’altro, dell’omesso adempimento, da parte della Commissione, degli obblighi relativi alla tutela dei dati personali. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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