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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08685/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; ( [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Milano giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della pronuncia emessa il 5 ottobre 2023 dal Tribunale di Pavia, rideterminava la pena ad anni due di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, confermando l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto di cui all'art.2, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n.74.

Negava la concessione dei benefici di legge.

Ritenuto che il motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 163, 164, 167 e 175 cod. pen., con riferimento alla sussistenza di una prognosi sfavorevole e delle condizioni soggettive per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, oltreché omessa ed ingiustificata valutazione complessiva della personalità del reo e della sua capacità a delinquere) risulta manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici errati, atteso che vi è stata una precedente condanna ad otto mesi di reclusione che osta alla concessione di una seconda sospensione per il superamento del limite dei due anni, non rilevando l'estinzione del reato precedente.

In tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio, (Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000 Ud. (dep. 03/05/2001 ) Rv. 218529 - 01; Sez. 6 n. 27589 del 22/03/2019 Ud. (dep. 20/06/2019) Rv. 276076 - 01).

Si richiamano, nella parte di interesse per il caso di specie, i principi secondo cui " I giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art.168, comma terzo, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, comma secondo, n. 1, cod. pen., in favore dell'imputato che aveva riportato precedente condanna per un delitto a pena detentiva, anche nel caso in cui, in relazione a tale condanna, sia intervenuta declaratoria di "estinzione della pena e di ogni altro effetto penale" ai sensi dell'art. 47 ord. pen., a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato stesso era stato ammesso. (In motivazione, la Corte ha precisato che la declaratoria di estinzione di ogni "effetto penale" della condanna non può eliminare il vizio genetico che ha determinato la concessione del beneficio).

Sez. 1, n. 40824 del 14/06/2022 Rv. 283675 -

01. Va infine riaffermato il principio che non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche, (Sez. 4 n. 27107 del 15/09/2020 Ud. (dep. 29/09/2020 ) Rv. 280047 - 02).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; ( [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Milano giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della pronuncia emessa il 5 ottobre 2023 dal Tribunale di Pavia, rideterminava la pena ad anni due di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, confermando l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto di cui all'art.2, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n.74. Negava la concessione dei benefici di legge. Ritenuto che il motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 163, 164, 167 e 175 cod. pen., con riferimento alla sussistenza di una prognosi sfavorevole e delle condizioni soggettive per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, oltreché omessa ed ingiustificata valutazione complessiva della personalità del reo e della sua capacità a delinquere) risulta manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici errati, atteso che vi è stata una precedente condanna ad otto mesi di reclusione che osta alla concessione di una seconda sospensione per il superamento del limite dei due anni, non rilevando l'estinzione del reato precedente. In tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio, (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000 Ud. (dep. 03/05/2001 ) Rv. 218529 - 01; Sez. 6 n. 27589 del 22/03/2019 Ud. (dep. 20/06/2019) Rv. 276076 - 01). Si richiamano, nella parte di interesse per il caso di specie, i principi secondo cui " I giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art.168, comma terzo, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, comma secondo, n. 1, cod. pen., in favore dell'imputato che aveva riportato precedente condanna per un delitto a pena detentiva, anche nel caso in cui, in relazione a tale condanna, sia intervenuta declaratoria di "estinzione della pena e di ogni altro effetto penale" ai sensi dell'art. 47 ord. pen., a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato stesso era stato ammesso. (In motivazione, la Corte ha precisato che la declaratoria di estinzione di ogni "effetto penale" della condanna non può eliminare il vizio genetico che ha determinato la concessione del beneficio). Sez. 1, n. 40824 del 14/06/2022 Rv. 283675 - 01. Va infine riaffermato il principio che non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche, (Sez. 4 n. 27107 del 15/09/2020 Ud. (dep. 29/09/2020 ) Rv. 280047 - 02). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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