CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 febbraio 2021
Cassazione n. 06262/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serkite le conclusioni del PG y( A.-r oc(53.yea...t.: c-e-,11-1--Q- c3-tter4?0 e)•(._ A Q_cc-0 ote-t XLC-0,-CA-0 )er [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 18 febbraio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga della sottoposizione al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen., emesso in data 22 gennaio 2020. 2. In premessa si rappresenta che [OSCURATO:PERSONA] è raggiunto da una decisione irrevocabile di condanna per il reato di associazione di stampo mafioso pluriaggravata, nonché da altre decisioni di condanna - non irrevocabili - per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e omicidio. 2.1 In motivazione il Tribunale di Sorveglianza - dopo aver ricostruito i tratti essenziali dell'istituto - evidenzia, in chiave di sussistenza del pericolo di mantenimento dei contatti con l'ambiente di provenienza, il ruolo di vertice svolto, in epoca recente nel consorzio criminoso di riferimento, da [OSCURATO:PERSONA]. Costui è stato ritenuto elemento di spicco del clan Amato-Pagano, operante nella periferia nord della città di Napoli, anche in ragione dello stretto legame parentale con i soggetti di vertice di quel gruppo. La cruenta guerra di camorra con il clan dei [OSCURATO:PERSONA] ha visto consumarsi circa settanta omicidi e il livello di inserimento nel gruppo criminale di [OSCURATO:PERSONA] è testimoniato dai contenuti delle decisioni in atti, anche in riferimento alla organizzazione del narcotraffico. Viene indicata come ancora attiva sul territorio la struttura mafiosa di riferimento e viene ritenutq non decisiva, a fronte della elevata pericolosità sociale manifestata dal reclamante, la circostanza - allegata dalla difesa - dell'avvenuta dissociazione dell'Amato, per come espressa in un verbale di interrogatorio reso nel giugno del 2019. Si afferma pertanto la necessità di inibire possibili contatti con il contesto criminale di provenienza, posta a base del decreto di proroga. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto - nelle forme di legge - ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione. 3.1 La difesa evidenzia che il Tribunale non avrebbe realmente affrontato il tema della attualità della pericolosità, specie in riferimento alla manifestata volontà di dissociazione dal gruppo di appartenenza. Si evidenzia che nell'interrogatorio reso al [OSCURATO:PERSONA] si è anche autoaccusato di gravi reati non ancora oggetto di indagine nei suoi confronti. Tale condotta si pone - secondo la difesa - in stridente contrasto con la ritenuta necessità di mantenere in atto il regime differenziato.4. Il ricorso è infondato, per i motivi che seguono. 4.1 Come è noto, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione. Nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale ha ampiamente indicato le ragioni per cui si è ritenuto sussistente il «pericolo» di mantenimento di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] ed il contesto criminale di tipo associativo nel cui ambito sono maturati i fatti oggetto del correlato procedimento penale in corso. Tale pericolo è stato rapportato alla particolare rilevanza del ruolo svolto, tale da giustificare - in una con la perdurante vitalità del gruppo associativo nel contesto esterno - la proroga del regime carcerario differenziato. Si tratta di profilo in fatto, razionalmente argomentato sulla base dei dati storici desunti dagli atti sottoposti a valutazione. 4.2 Quanto al dato storico della 'dissociazione', va evidenziato che il percorso argomentativo contenuto nella decisione impugnata, lungi dal non esprimersi sul punto, manifesta una valutazione in termini di 'non decisività' di detta manifestazione dichiarativa. Le ragioni di detta valutazione si desumono dalla complessiva ricostruzione della negativa personalità dell'Amato, il che impone elevata cautela nell'apprezzamento di scelte processuali che potrebbero risultare strumentali alla riduzione del carico sanzionatorio complessivo. Da qui la insindacabilità delle valutazioni operate, non versandosi in ipotesi di assenza del percorso argomentativo, e non essendo ravvisabili le dedotte violazioni di legge. 4.3 Va inoltre precisato che la misura «trattamentale» di carattere amministrativo con controllo giurisdizionale differito - di cui all'art. 41 bis ord.pen. - realizza essenzialmente finalità preventive (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. I n. 52054 del 29.4.2014, rv 261809), tese alla inibizione di contatti (pur in costanza di detenzione) con il contesto criminale di provenienza. La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un «aggravamento» del grado di afflizione, già di per sè correlato alla limitazione di libertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva (desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativi alla personalità) che legittima l'adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimenti esterni. La natura preventiva della adozione del regime differenziato è stata ribadita - di recente - dalla stessa Corte Edu, nel noto caso Provenzano contro Italia (I sezione, sentenza del 25 settembre 2018), lì dove si è affermato (al par. 150) che : [..] la Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza - piuttosto che punitive - del regime carcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali (vedere paragrafo 143 sopra), nonché gli argomenti addotti in merito alla giustificazione dell'imposizione delle misure (cfr. paragrafo 146 sopra) [..] Trattasi di finalità di per sè ritenuta - dalla stessa Corte di Strasburgo - non in contrasto con i diritti fondamentali, lì dove emerga la necessità di particolari forme di inibizione dei contatti tra il soggetto detenuto e il contesto criminale di provenienza. Sempre nella citata decisione Provenzano contro Italia si ribadisce - al par. 147 della sentenza - la compatibilità tra il modello differenziato di trattamento del detenuto portatore di pericolosità accentuata e il principio di cui all'art. 3 Conv., sempre che sia presente una adeguata giustificazione circa le opzioni di applicazione e proroga : [..] La Corte nota in apertura che ha già avuto ampia possibilità di vallitare il regime di cui all'art. 41 bis in un gran numero di casi prima di questo, e ha concluso che, secondo le circostanze di tali casi, l'imposizione del regime non dà luogo a problemi ai sensi dell'articolo 3 neppure quando è stato imposto per lunghi periodi di tempo (vedi, tra molti altri esempi, Enea, citata sopra; Argenti, citato sopra; Campisi v. Italia, no. 24358/02, 11 luglio 2006; e Paolello c. Italia (dec.) n. 37648/02, 24 settembre 2015). In tali casi, la Corte ha costantemente affermato che, nel valutare se l'applicazione estesa delle restrizioni di cui alla sezione del regime di cui all'art41 bis raggiunge la soglia minima di gravità necessaria per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3, la durata deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ciascun caso, che comporta, tra l'altro, accertare se il rinnovo o l'estensione delle restrizioni contestate era giustificata o no (vedi Enea, citata sopra, § 64; Argenti, citata sopra, § 21; Campisi, sopra citato, § 38, 11 luglio 2006; e Paolello, citata sopra, § 27); e, mutatis mutandis, [OSCURATO:PERSONA] c. Francia [GC], n. 59450/00, § 145, CEDU 2006-IX) [..]. 4.4 Dunque sia in sede di applicazione che di proroga del regime differenziato non si richiede un accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso, quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere il mantenimento dei contatti con la realtà criminale di provenienza in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario.Ciò corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto - nell'ambito della quale indubbiamente incide l'intensità pregressa del ruolo associativo ritenuto sussistente, come più volte sottolineato nella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre , Sez. V n. 40673 del 30.5.2012, rv 253713), quale base cognitiva della prognosi che giustifica le restrizioni all'ordinario regime detentivo. Si tratta, peraltro, di una prognosi del tutto particolare, posto che la finalità preventiva è correlata non già ad un pericolo di reiterazione della condotta illecita - in quanto tale - ma si arresta ad una fase anticipata di tutela, posto che attraverso l'adozione del regime differenziato si riduce la frequenza e si regolamenta la modalità dei contatti con i soggetti potenziali 'veicoli' di informazioni o potenziali ricettori di ordini, allo scopo di evitare ogni possibile «influenza» sugli accadimenti esterni e ciò in rapporto ad una valida massima di esperienza - elevata a parametro normativo di conformazione del trattamento carcerario - che valorizza come dato fondante proprio la pregessa adesione del soggetto, con particolare intensità, ad un sistema di valori deviante, capace di alterare in profondità il sistema delle relazioni sociali in un dato territorio (caratteristica riconosciuta delle organizzazioni mafiose, dati i caratteri tipici della incriminazione di cui all'articolo 416 bis cod.pen.). Il ricorso, per quanto sinora affermato, va rigettato . Al rigetto segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 13 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]