CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 17185/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2013 del TRIB.SEZ.DIST. di [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Anna per il ricorrente che si è associato alla richiesta del PG evidenziando che in ogni caso il reato è prescritto. t Motivi della decisione 1. Con sentenza del 12/6/2013 il Tribunale di Napoli sez. distaccata di Ma- rano, in composizione monocratica, condannava l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] med alla pena di 2500 euro di ammenda in quanto riconosciutolo colpevole del reato di cui all'art. 116 co. 13 cod. strada commesso in Melito di Napoli il 4/9/2011. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] deducendo l'intervenuta depena- lizzazione del reato di cui all'imputazione e la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Le parti hanno rassegnato conclusioni scritte come riportato in epigrafe. 3. Osserva il Collegio che deve prendersi atto che, in epoca successiva all'e- missione della pronuncia oggi impugnata, è stata disposta la depenalizzazione del reato di guida senza patente, atteso che la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito ammini- strativo dall'art. 1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016. Tale rilievo impone pertanto di provvedere all'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ciò pur tenuto conto che risulta acquisito agli atti certificato di morte atte- stante che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in Giugliano in Campania il 20/6/2016. Ed invero, come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, il principio espresso nell'art. 152, co. 2, cod. proc. pen. sottolinea come il fatto della soprav- venienza di una causa estintiva del reato, operativa "ex nunc", non può porre nel nulla la realtà acquisita nel procedimento che il fatto ascritto all'imputato non sus- siste o non è previsto dalla legge come reato o non è stato commesso dall'imputato stesso. Una siffatta realtà deve prevalere anche nel caso in cui la causa estintiva del reato sia quella della sopravvenuta morte del reo; ciò sia per la rilevanza so- stanziale del riconoscimento dell'innocenza di una persona accusata, che non cessa per effetto della sua morte, residuando l'interesse dei congiunti e degli eredi alla tutela della memoria, sia perché, permanendo talune conseguenze non indif- ferenti nonostante l'estinzione del reato (la morte del reo non estingue infatti le obbligazioni civili derivanti dal reato e quelle concernenti le spese processuali ed, eventualmente di mantenimento in carcere), non v'è ragione - in virtù del principio di eguaglianza e per considerazioni di economia processuale - che i congiunti e gli eredi del defunto ne debbano subire il peso solo per la casualità della sopravve- nienza della morte del loro dante causa, rispetto alla miglior sorte dell'imputato vivente, che avrebbe viceversa il vantaggio di vedere riconosciuta la propria inno- cenza, sia, infine, perché la surricordata norma non fa distinzione tra le cause estintive ed il suo senso più pregnante è quello della tutela dell'innocenza della persona vivente al momento in cui è stata promossa l'azione penale (Sez. Un. n. 6682 del 4/2/1992, Musumeci, Rv. 191227). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma il 15 marzo 2023 Il