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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46946/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che ii ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto aspecifici rispetto alla motivazione spesa in relazione ai punti della decisione devoluti dall'impugnazione che, in ogni caso, con riguardo alla responsabilità concorsuale della ricorrente, al bilanciamento in termini di equivalenza e non di prevalenza delle generiche sula recidiva e in punto di dosimetria sanzionatoria, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e coerente lettura delle emergenze acouisite di una altrettanto adeguata giustificazione delle ragioni fondanti il trattamento sanzionatcrio irrogato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che ii ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto aspecifici rispetto alla motivazione spesa in relazione ai punti della decisione devoluti dall'impugnazione che, in ogni caso, con riguardo alla responsabilità concorsuale della ricorrente, al bilanciamento in termini di equivalenza e non di prevalenza delle generiche sula recidiva e in punto di dosimetria sanzionatoria, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e coerente lettura delle emergenze acouisite di una altrettanto adeguata giustificazione delle ragioni fondanti il trattamento sanzionatcrio irrogato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 46946/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris