CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 ottobre 2024
Cassazione n. 33714/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28496-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo [OSCURATO:PERSONA] previdenziali giornalisti, indennità ex fissa R.G.N.28496/2019 Cron. Rep. Ud.16/10/2024 CC studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 439/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2019 R.G.N. 1043/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 22.3.2019, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire dall’INPGI l’indennità c.d. ex fissa; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPGI e la [OSCURATO:PERSONA] della Stampa Italiana ([OSCURATO:PERSONA]) hanno resistito con distinti controricorsi, parimenti poi illustrati con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 27, CCNL per i dipendenti del settore giornalistico, dell’art. 6, ult. co., della convenzione e dell’art. 11, ult. co., del regolamento approvati con accordo sindacale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della convenzione e agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 11 del regolamento, anche con riferimento agli artt. 1363, 1366 e 1370 c.c. nonché all’art. 1229 e all’art. 2697 c.c., ed altresì omessa pronuncia in relazione alle previsioni dell’art. 6, ult. co., della convenzione e dell’art. 11, ult. co., del regolamentocit., in relazione all’art. 1229 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il Fondo di previdenza e assistenza integrativa per i giornalisti costituisse un fondo a ripartizione, invece che un fondo con accantonamento nominativo individuale, e avere conseguentemente escluso l’esigibilità della prestazione sul presupposto che l’INPGI avesse dimostrato sia l’illiquidità del credito che il corretto assolvimento degli obblighi di vigilanza e segnalazione impostigli dalla convenzione e dal regolamento; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della convenzione e del regolamento approvati con l’accordo sindacale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 1411 c.c., per avere la Corte territoriale negato che la prestazione c.d. “ex fissa” contemplata dalle fonti collettive costituisse contratto a favore di terzo, con conseguente sua irrevocabilità a fronte dell’accettazione del beneficiario; che, al riguardo, reputa il Collegio di dover richiamare i principi affermati in fattispecie pressoché sovrapponibili da Cass. nn. 20904 e 20911 del 2023; che in tali pronunce si è anzitutto rilevato che il Fondo costituito presso l’INPGI per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici di tipo associativo e con finalità mutualistiche, analogamente ai fondi aziendali di cui all’art.2117 c.c., non identificandosi esso con l’INPGI, che ne è solo “gestore” (“con contabilità separata” e con espressa previsione che “le spese di amministrazione sono addebitate al Fondo”: art. 9 della Convenzione); che la posizione specifica dell’INPGI rispetto alle obbligazioni assunte dal Fondo nei confronti degli iscritti è pertanto assimilabile a quella di un adiectus solutionis causa, atteso che, essendo l’Istituto incaricato dal Fondo di corrispondere agli iscritti le prestazioni nell’ambito (e nei limiti) della provvista costituita dai contributi versati nel patrimonio del Fondo, la sua è da considerarsi propriamente un’obbligazione di facereche ha come destinatario il Fondo delegante, non già l’iscritto beneficiario della prestazione, nei cui confronti viceversa non assume alcuna obbligazione propria; che tanto in particolare si desume non solo dall’art. 6, ult. co., della Convenzione, secondo cui “l’Istituto risulta esonerato dall’obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria”, ma soprattutto dalla previsione del comma precedente, secondo cui la mancata reintegrazione della liquidità nel termine di due mesi dalla richiesta, cui sia seguita l’impossibilità dell’INPGI di provvedere al pagamento delle prestazioni richieste dagli iscritti aventi diritto, obbliga “il Fondo” (e non l’INPGI, appunto) al pagamento degli interessi; che, coerentemente con tali premesse, Cass. nn. 20904 e 20911 del 2023, cit., hanno escluso che la convenzione avesse ad oggetto un contratto a favore di terzo nell’ambito del quale l’INPGI figurerebbe come promittente, escludendo, per conseguenza, che la previsione dell’art. 6, ult. co., della convenzione cit., possa sospettarsi d’illiceità per contrasto con l’art. 1229 c.c., non rispondendo l’INPGI in proprio dei debiti del Fondo e non potendo perciò la clausola in questione costituire in alcun modo una ipotesi di limitazione preventiva della responsabilità del debitore per dolo o colpa grave; che, tanto premesso, affatto correttamente i giudici territoriali hanno condotto l’accertamento circa l’incapienza e l’illiquidità del Fondo avendo riguardo all’insufficienza complessiva della provvista a soddisfare già le numerosissime domande anteriori a quella presentata dall’odierna parte ricorrente, non senza rilevare che il successivo accordo sindacale del 24.6.2014, stipulato tra le medesime parti collettive che hanno istituito il Fondo, ha avuto come presupposto proprio lo stato di grave illiquidità del Fondo stesso (in relazione al quale, peraltro, oltre alla messa in liquidazione del Fondo, è stato previsto il pagamento rateale delle prestazioni in favore di coloro che avevano maturato il diritto alla prestazione); che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità in considerazione del carattere recentissimo delle pronunce cui qui s’è data continuità; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo un