CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 01846/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11 novembre 2021 - 5 gennaio 2022 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., aveva, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 9 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, disposto la restituzione "all'avente diritto di quanto in sequestro". Con atto depositato in data 31 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA], premesso che ck-e- il menzionato provvedimento del Tribunale non era stato eseguito la polizia giudiziaria, all'uopo incaricata, aveva rilevato che i beni di cui era stata disposta la restituzione erano sottoposti a sequestro preventivo, aveva chiesto al Tribunale, quale giudice ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., di provvedere all'esecuzione della disposta restituzione di beni. Il Presidente del Tribunale, con atto datato 9 febbraio 2022, disponeva la trasmissione dell'istanza "alla Procura per quanto di competenza". 2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento del decreto di trasmissione dell'istanza al Procuratore della Repubblica. Viene denunciata l'abnormità del provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale di Catanzaro, che aveva così declinato la richiesta della parte di provvedere sull'esecuzione di provvedimento emesso dallo stesso Tribunale, determinando una stasi procedimentale che pregiudicava il diritto della parte all'attuazione del provvedimento favorevole. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, e va pronunciato annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato. Il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., è stato adito quale giudice dell'esecuzione del provvedimento emesso, su appello della ricorrente stessa, in data 5 gennaio 2022. Con il provvedimento impugnato, che ha disposto la trasmissione dell'istanza al pubblico ministero, il giudice dell'esecuzione ha declinato l'esercizio dei poteri che gli competono ed ha di fatto pregiudicato il diritto della parte all'attuazione del provvedimento favorevole, avendo disposto la trasmissione dell'istanza ad autorità cui la parte si era, vanamente, già rivolta. Si tratta, dunque, di un provvedimento non previsto dall'ordinamento e idoneo, ove non messo nel nulla, a determinare una stasi della procedura e a pregiudicare il diritto della parte ad avere un provvedimento del giudice dell'esecuzione. Va dunque annullato il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. Così deciso,