CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 06271/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6271/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 992/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 33251/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 17/09/2025 del * * di Cataniadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato del 17 settembre 2025 il Tribunale di* di Catania ha sostituito la misura dell affidamento in prova al servizio sociale eha applicato la detenzione domiciliare a * *Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione alla mancata considerazione delle considerazioni esposte in una memoriapresentata in udienzaRilevato che come risulta dal provvedimento impugnato il fine pena è maturato indata 19 ottobre 2025Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza diinteresseConsiderato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e che si può comunque escludere un profilo di colpa percui non deve essere disposta la condanna in favore della cassa delle ammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6271/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 992/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 33251/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 17/09/2025 del * * di Cataniadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato del 17 settembre 2025 il Tribunale di* di Catania ha sostituito la misura dell affidamento in prova al servizio sociale eha applicato la detenzione domiciliare a * *Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione alla mancata considerazione delle considerazioni esposte in una memoriapresentata in udienzaRilevato che come risulta dal provvedimento impugnato il fine pena è maturato indata 19 ottobre 2025Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza diinteresseConsiderato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e che si può comunque escludere un profilo di colpa percui non deve essere disposta la condanna in favore della cassa delle ammende *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *