CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26774/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 del GIP TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza con eliminazione delle pene accessorie. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza datata 18 ottobre 2022 il G.i.p. del Tribunale di Varese ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] di due anni di reclusione, in relazione ai reati fallimentari loro attribuiti. La sentenza impugnata ha, inoltre, applicato le pene accessorie previste dall'art. 216, ult. comma, I. fall. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta violazione dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., per avere il giudice irrogato le pene accessorie sopra indicate, nonostante che la pena principale applicata non fosse superiore a due anni di pena detentiva. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza con eliminazione delle pene accessorie. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, dal momento che, ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta l'applicazione di pene accessorie, ancorché previste da leggi speciali (Sez. 5, n. 43365 del 28/05/2013, non massimata, e, più di recente, Sez. 5, n. 24068 del 27/04/2016, Mariottini, Rv. 267005). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente all'applicazione delle pene accessorie, che vengono eliminate. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, che elimina. Cos