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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41272/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità.

La Corte di appello evidenzia con motivazione immune da contraddittorietà e da illogicità manifeste come la perizia sulla capacità di intendere e di volere deve ritenersi corretta; infatti, il ricorrente ha un ritardo mentale lieve - moderato, egli vive da solo e con ampia autonomia svolge gli atti importanti con comprensione anche del valore del denaro.

Il ricorso in cassazione reitera i motivi di appello e non si confronta con le motivazioni della sentenza.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. La Corte di appello evidenzia con motivazione immune da contraddittorietà e da illogicità manifeste come la perizia sulla capacità di intendere e di volere deve ritenersi corretta; infatti, il ricorrente ha un ritardo mentale lieve - moderato, egli vive da solo e con ampia autonomia svolge gli atti importanti con comprensione anche del valore del denaro. Il ricorso in cassazione reitera i motivi di appello e non si confronta con le motivazioni della sentenza. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3
Sentenza Cassazione n. 41272/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris