CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 41801/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe, annullava quella in data 23 marzo 2021, appellata dal Pubblico Ministero, con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito, con gli arresti domiciliari, la custodia'in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di omicidio volontario e a quello di incendio, fatti commessi in data 20 giugno 2020. 2. A ragione, i Giudici dell'appello cautelare rilevavano che erano rimaste immutate le esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione dei reati e a quello di fuga, idonee a giustificare la custodia cautelare in carcere, sicché tale misura non avrebbe potuto essere sostituita con quella degli arresti domiciliari. 3. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che il Tribunale ha omesso di considerare il comportamento tenuto dal ricorrente dopo l'ammissione agli arresti domiciliari e il tempo trascorso dai fatti, per fondare le proprie conclusioni su atti non trasmessi ovvero privi di rilevanza. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge, poiché, nonostante il prossimo raggiungimento del ricorrente dell'età di anni settanta, non si è dato correttamente conto dell'esistenza di esigenze cautelar' di eccezionale rilevanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il provvedimento impugnato dà conto, in forza della motivata e appropriata valutazione delle convergenti risultanze processuali che richiama, della non sostenibilità della tesi che parrebbe essere stata recepita nel provvedimento di ammissione agli arresti domiciliari, secondo cui i fatti contestati all'indagato, consistiti dall'avere appiccato il fuoco a un'abitazione e in tal modo cagionato volontariamente la morte della moglie e di una sua amica che si trovavano all'interno dell'immobile, sarebbero stati determinati dalla sola volontà di riscuotere un premio assicurativo relativo al medesimo immobile. Il Tribunale in proposito ha illustrato la convergenza di precisi elementi evidenziati dalle modalità della condotta da cui ha desunto che Miglioranza ha agito animato dalla volontà di uccidere, appiccando il fuoco all'immobile in cui si trovavano le due donne in punti prescelti per impedire alle stesse le vie di fuga.Su tali modalità dei recenti fatti, rivelatrici di un'attuale e non comune pericolosità, si sono fondate le spiegazioni di merito che, quanto al pericolo di recidiva, hanno dato conto del non superamento della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere dovuta all'addebito di omicidio volontario. In aggiunta, si è rilevato che la presunzione in questione neppure poteva ritenersi superata, quanto al pericolo di fuga, in considerazione dei contenuti delle conversazioni intercettate che mostravano l'intenzione reiteratamente manifestata dall'indagato di allontanarsi dall'Italia dopo i gravi fatti delittuosi. A fronte delle precise spiegazioni in ordine ai segnali della radicata pericolosità massimamente manifestati dalle concrete modalità dei fatti contro la persona, altrettanto appropriatamente è stato rilevato come la permanenza in carcere per alcuni mesi non potesse costituire una significativa sopravvenienza. Le censure mosse nel ricorso, oppongono a tali apprezzamenti di merito, mere asserzioni e valutazioni circa la condotta tenuta dall'indagato agli arresti domiciliari nel breve periodo successivo allo stesso provvedimento annullato. Inoltre, il primo motivo, senza mostrare di negare l'aderenza delle considerazioni di merito alle risultanze acquisite, configura non previste condizioni di inutilizzabilità, sulla base di asserzioni rivolte a sostenere l'assenza della nuova materiale trasmissione al Tribunale degli atti a seguito dell'appello, dopo che la stessa difesa però ne aveva preso cognizione in sede di riesame. Per il resto, le doglianze mosse nel medesimo motivo svolgono mere considerazioni rívalutative sul significato delle condotte, isolando il solo movente in modo da non tenere conto che i ragionamenti in ordine al non superamento della presunzione di adeguatezza considerano piuttosto la radicata manifestazione dell'assoluta incapacità di contenere istinti di gravissimo allarme. Ne discende l'infondatezza di tutte le censure rappresentate con tale motivo. 3. I rilievi svolti con il secondo motivo non possono comunque avere alcuna attitudine a dimostrare la non correttezza della decisione, poiché si riferiscono a un grado delle esigenze cautelari (quello di eccezionale rilevanza) che presuppone condizioni - il compimento di anni settanta da parte dell'indagato - che al momento della pronunzia pacificamente non si erano ancora avverate. Si tratta, pertanto, di rilievi persino privi dei requisiti di ammissibilità. 4. Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente deve essere conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 9 settembre 2021. Il Consigliere e