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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 08369/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza di numerose sentenze divenute irrevocabili.

2. L'adito giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 9 marzo 2021, rigettava l'istanza, sulla base dell'ampiezza dell'arco temporale in cui i reati erano stati commessi e della lontananza dei luoghi della loro commissione.

3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi, con i quali deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

Lamenta la incompleta valutazione di indicatori rilevanti della continuazione; mancanza di valutazione del rapporto intercorrente fra il programma delittuoso e le singole violazioni; mancata considerazione delle sentenze emesse dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 11 aprile 2011, dalla Corte di appello di Bologna in data 25 novembre 2011, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 26 giugno 2015, dalla Corte di appello di Milano in data 19 luglio 2016, dalla Corte di appello di Bologna in data 11 gennaio 2019, tutte emesse in processi nell'ambito dei quali la continuazione era stata già riconosciuta in fase di cognizione per taluni dei reati formanti oggetto dell'istanza ora in valutazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. È assorbente rilevare che dall'ordinanza impugnata non emerge che sia stato rispettato il principio, pienamente condivisibile, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903).

1.2. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non ha espresso alcuna considerazione in ordine al fatto che, con precedenti provvedimenti, la continuazione era stata già riconosciuta fra reati commessi in un arco temporale al cui interno si colloca taluno dei reati ai quali si riferisce l'istanza di continuazione ora in valutazione.

2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata per la ragione indicata, e restano assorbite le ulteriori censure.

Va disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.

Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.

Così deciso in Roma, 10 novembre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza di numerose sentenze divenute irrevocabili. 2. L'adito giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 9 marzo 2021, rigettava l'istanza, sulla base dell'ampiezza dell'arco temporale in cui i reati erano stati commessi e della lontananza dei luoghi della loro commissione. 3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi, con i quali deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Lamenta la incompleta valutazione di indicatori rilevanti della continuazione; mancanza di valutazione del rapporto intercorrente fra il programma delittuoso e le singole violazioni; mancata considerazione delle sentenze emesse dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 11 aprile 2011, dalla Corte di appello di Bologna in data 25 novembre 2011, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 26 giugno 2015, dalla Corte di appello di Milano in data 19 luglio 2016, dalla Corte di appello di Bologna in data 11 gennaio 2019, tutte emesse in processi nell'ambito dei quali la continuazione era stata già riconosciuta in fase di cognizione per taluni dei reati formanti oggetto dell'istanza ora in valutazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. È assorbente rilevare che dall'ordinanza impugnata non emerge che sia stato rispettato il principio, pienamente condivisibile, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903). 1.2. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non ha espresso alcuna considerazione in ordine al fatto che, con precedenti provvedimenti, la continuazione era stata già riconosciuta fra reati commessi in un arco temporale al cui interno si colloca taluno dei reati ai quali si riferisce l'istanza di continuazione ora in valutazione. 2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata per la ragione indicata, e restano assorbite le ulteriori censure. Va disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, 10 novembre 2021.
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