Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28379/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 306/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Poma n. 2, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 2152/66/15, depositata il 19 maggio 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del4 ottobre 2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che , riportandosi alle conclusioni scritte, chiede dichiararsi parzialmente estinta la causa per intervenuta Oggetto: Accise -Condono cessazione della materia del contendere e, limitatamente alla controversia per il residuo terzo delle sanzioni irrogate, l’inammissibilità del ricorso;non si oppone alla richiesta di rinvio.

Udito l’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che non si oppone alla richiesta di rinvio depositata dalla contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, con quattro motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Bergamo, riteneva legittimo l’avviso di pagamento, e i conseguenti provvedimenti di irrogazione di sanzioni, per il mancato versamento degli importi dovuti come rate d’acconto sull’accisa sul gas naturale per il mese di marzo 2011, nonché per i mesi da maggio ad agosto dello stesso anno, e infondata l’eccezione di compensazione con i controcrediti vantati dalla società, relativi all’accisa sull’energia elettrica, in carenza dei presupposti di legge.

2. L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso.

3. Nelle more del giudizio la società contribuente, chiesta la sospensione del giudizio ex art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, presentava istanza ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016 per la rottamazione della cartella di pagamento, relativa alle somme pretese con gli avvisi di pagamento e dei due terzi delle sanzioni (rimasto sgravato il residuo terzo), ottenendo un nuovopiano di rateazione ex art. 3, comma 24, d.l. n. 119 del 2018.

Il processo, già fissato per l’udienza dell’8 febbraio 2022, veniva rinviato attesa la pendenza del termine per il versamento delle rate.

4. La società contribuente, in prossimità dell’udienza, chiedeva rinvio per perfezionare il deposito dell’ultima rata e rappresentava, con riguardo all’ultimo terzo delle sanzioni, il cui pagamento era stato oggetto di autonome cartelle di pagamento, di aver presentato istanza di rottamazione ex artt. 1, commi 231 e ss, l. n. 197 del 2022, con l’impegno di rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi stessi. [OSCURATO:PERSONA]

1. In relazione alla procedura di definizione ex art. 3, comma 24, d.l. n. 119 del 2018 avviata dalla contribuente nell’ambito del presente giudizio, il piano di rateazione risulta rispettato e il termine per il versamento dell’ultima rata scade il 30 novembre 2023, sicché il ricorso va rinviato a nuovo ruolo per consentire la compiuta definizione della procedura di condono.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per la verif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 306/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Poma n. 2, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 2152/66/15, depositata il 19 maggio 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del4 ottobre 2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che , riportandosi alle conclusioni scritte, chiede dichiararsi parzialmente estinta la causa per intervenuta Oggetto: Accise -Condono cessazione della materia del contendere e, limitatamente alla controversia per il residuo terzo delle sanzioni irrogate, l’inammissibilità del ricorso;non si oppone alla richiesta di rinvio. Udito l’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che non si oppone alla richiesta di rinvio depositata dalla contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, con quattro motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Bergamo, riteneva legittimo l’avviso di pagamento, e i conseguenti provvedimenti di irrogazione di sanzioni, per il mancato versamento degli importi dovuti come rate d’acconto sull’accisa sul gas naturale per il mese di marzo 2011, nonché per i mesi da maggio ad agosto dello stesso anno, e infondata l’eccezione di compensazione con i controcrediti vantati dalla società, relativi all’accisa sull’energia elettrica, in carenza dei presupposti di legge. 2. L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso. 3. Nelle more del giudizio la società contribuente, chiesta la sospensione del giudizio ex art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, presentava istanza ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016 per la rottamazione della cartella di pagamento, relativa alle somme pretese con gli avvisi di pagamento e dei due terzi delle sanzioni (rimasto sgravato il residuo terzo), ottenendo un nuovopiano di rateazione ex art. 3, comma 24, d.l. n. 119 del 2018. Il processo, già fissato per l’udienza dell’8 febbraio 2022, veniva rinviato attesa la pendenza del termine per il versamento delle rate. 4. La società contribuente, in prossimità dell’udienza, chiedeva rinvio per perfezionare il deposito dell’ultima rata e rappresentava, con riguardo all’ultimo terzo delle sanzioni, il cui pagamento era stato oggetto di autonome cartelle di pagamento, di aver presentato istanza di rottamazione ex artt. 1, commi 231 e ss, l. n. 197 del 2022, con l’impegno di rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. In relazione alla procedura di definizione ex art. 3, comma 24, d.l. n. 119 del 2018 avviata dalla contribuente nell’ambito del presente giudizio, il piano di rateazione risulta rispettato e il termine per il versamento dell’ultima rata scade il 30 novembre 2023, sicché il ricorso va rinviato a nuovo ruolo per consentire la compiuta definizione della procedura di condono. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per la verif
Sentenza Cassazione n. 28379/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris