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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02797/2023

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1221/2021proposto da: GESCOS.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in perso na del legale r appresen t a nte pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PCCFNC52MO 3F 656N), con se d e in 47522 Cesena(FC), Fraz.

S. V ittore, alla Via del Rio n. 400, quale società incorporante la società "[OSCURATO:PERSONA] S.R.L." ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in 64023 [OSCURATO:PERSONA]Angelo (TE), S tra da Provinciale n. 22 snc, giusta a tt o di f usione del 20.11.2017 per [OSCURATO:PERSONA] di Forlì ( Rep. n. 31675 e Racc. n. 20907 ), a ssisti t a, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e ri (C.F. : LDG M D L64PS2L781Q) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:VG N G F R65U 2L781 Q ) d e l foro Cartella di pagamento contributi all’Autorità garante della concorrenza – Giurisdizione giudice tributario di Verona ed eletti v amente domi cil i ata presso lo s t u dio l egale d e ll'Avy. [OSCURATO:PERSONA] in Verona, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 80, giusta procura speciale incalce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e del Mercato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – e Agenzia delle Entrate Riscossione; -intimata - -avverso la sente nza n. 3 29 / 01 / 20 20 emessa dalla C TR Abruzzo il 04/06/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Teramo avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto i contributi dovuti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (successivamente incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA].) all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo appartenere la stessa al giudice amministrativo in ordine ai provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti.

3. Sull’appello della società contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che, sulla base dell’art. 133, lett. 1), del codice del processo amministrativo, sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo anche nel caso di procedimenti volti ad impugnare le cartelle esattoriali.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico motivo.

L’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato ha resistito con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 1), c.p.c., per non aver la CTR tenuto conto della pronuncia della Corte cost. n. 256/2007 circa la natura tributaria dei contributi imposti per il funzionamento delle Autorità indipendenti.

1.1. Il motivo è fondato.

Va premesso che l'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni digiurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato (cfr., di recente, Sez.

U, Sentenza n. 1599 del 19/01/2022).

Ciò debitamente premesso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto di recente modo di ribadire (Sez.

U, Ordinanza n. 21961 del 30/07/2021) che I contributi per il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell'Autorità ex art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma, 2, del d.lgs. 58 del 2011, applicabile ratione temporis, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva; pertanto, la disposizione di cui all'art. 133, lett.

I), c.p.a. va interpretata nel senso che la stessa fissa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutti i provvedimenti di AGCOM, ad eccezione di quelli che riguardano il contributo per il funzionamento dell'Ente, in ordine ai quali invece trova applicazione la previsione di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, quale norma di attribuzione al giudice tributario speciale della competenza giurisdizionale generale in materia di tributi. .

Già in precedenza Sez.

U, Ordinanza n. 10577 del 04/06/2020 aveva affermato quanto precede, chiarendo altresì che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della l. n. 448 del 2001 (che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere), le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai giudizi sull'impugnazione del provvedimento impositivo, anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento (di questo stesso avviso, di recente, Sez. 6 -5, Ordinanza n. 2419 del 2022).

2. In caso di cassazione della sentenza d'appello che, confermando la statuizione di primo grado, abbia erroneamente negato la giurisdizione del giudice ordinario, va disposto il rinvio, ai sensi dell'articolo 383, comma 3, c.p.c., al giudice di primo grado al quale la pronuncia d'appello, se avesse rettamente giudicato, avrebbe dovuto rimettere le parti (Sez.

L, Sentenza n. 20098 del 07/10/2015).Il ricorso va quindi accolto e, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, va cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, quale giudice di primo grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1221/2021proposto da: GESCOS.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in perso na del legale r appresen t a nte pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PCCFNC52MO 3F 656N), con se d e in 47522 Cesena(FC), Fraz. S. V ittore, alla Via del Rio n. 400, quale società incorporante la società "[OSCURATO:PERSONA] S.R.L." ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in 64023 [OSCURATO:PERSONA]Angelo (TE), S tra da Provinciale n. 22 snc, giusta a tt o di f usione del 20.11.2017 per [OSCURATO:PERSONA] di Forlì ( Rep. n. 31675 e Racc. n. 20907 ), a ssisti t a, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e ri (C.F. : LDG M D L64PS2L781Q) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:VG N G F R65U 2L781 Q ) d e l foro Cartella di pagamento contributi all’Autorità garante della concorrenza – Giurisdizione giudice tributario di Verona ed eletti v amente domi cil i ata presso lo s t u dio l egale d e ll'Avy. [OSCURATO:PERSONA] in Verona, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 80, giusta procura speciale incalce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e del Mercato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – e Agenzia delle Entrate Riscossione; -intimata - -avverso la sente nza n. 3 29 / 01 / 20 20 emessa dalla C TR Abruzzo il 04/06/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Teramo avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto i contributi dovuti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (successivamente incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA].) all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 2. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo appartenere la stessa al giudice amministrativo in ordine ai provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti. 3. Sull’appello della società contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che, sulla base dell’art. 133, lett. 1), del codice del processo amministrativo, sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo anche nel caso di procedimenti volti ad impugnare le cartelle esattoriali. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico motivo. L’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato ha resistito con controricorso. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 1), c.p.c., per non aver la CTR tenuto conto della pronuncia della Corte cost. n. 256/2007 circa la natura tributaria dei contributi imposti per il funzionamento delle Autorità indipendenti. 1.1. Il motivo è fondato. Va premesso che l'art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni digiurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato (cfr., di recente, Sez. U, Sentenza n. 1599 del 19/01/2022). Ciò debitamente premesso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto di recente modo di ribadire (Sez. U, Ordinanza n. 21961 del 30/07/2021) che I contributi per il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell'Autorità ex art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma, 2, del d.lgs. 58 del 2011, applicabile ratione temporis, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva; pertanto, la disposizione di cui all'art. 133, lett. I), c.p.a. va interpretata nel senso che la stessa fissa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutti i provvedimenti di AGCOM, ad eccezione di quelli che riguardano il contributo per il funzionamento dell'Ente, in ordine ai quali invece trova applicazione la previsione di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, quale norma di attribuzione al giudice tributario speciale della competenza giurisdizionale generale in materia di tributi. . Già in precedenza Sez. U, Ordinanza n. 10577 del 04/06/2020 aveva affermato quanto precede, chiarendo altresì che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della l. n. 448 del 2001 (che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere), le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai giudizi sull'impugnazione del provvedimento impositivo, anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento (di questo stesso avviso, di recente, Sez. 6 -5, Ordinanza n. 2419 del 2022). 2. In caso di cassazione della sentenza d'appello che, confermando la statuizione di primo grado, abbia erroneamente negato la giurisdizione del giudice ordinario, va disposto il rinvio, ai sensi dell'articolo 383, comma 3, c.p.c., al giudice di primo grado al quale la pronuncia d'appello, se avesse rettamente giudicato, avrebbe dovuto rimettere le parti (Sez. L, Sentenza n. 20098 del 07/10/2015).Il ricorso va quindi accolto e, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, va cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, quale giudice di primo grado. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e, dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di
Sentenza Cassazione n. 02797/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris