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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17459/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per ricusazione nel procedimento (iscritto al N.R.G. 6675/2022) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59C44 F537N), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per revocazione, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via Tortona n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67L26 G772C), [OSCURATO:PERSONA] Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H20 G772N), [OSCURATO:PERSONA] Rosanna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64L68 G772E) e [OSCURATO:PERSONA] Carla (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60S48 G772D), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Trasone n. 8, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; e Ricusazione – Proposta nel giudizio di revocazione – Fissazione adunanza camerale R.G.N. 6675/22 C.C.2/03/2023 TAINI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64H64 L665N), quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Rho, via [OSCURATO:PERSONA] n. 109, ha eletto domicilio; -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA] Luigi (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41T16 F874X), ROVEDA Eugenia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 28A46 G772E), MELANA Caterina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52M70 B169T), P.M. presso la D.D.A. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia e [OSCURATO:PERSONA] per la Giustizia [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro –tempore; -intimati - avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 21905/2021, pubblicata il 30 luglio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio partecipata del 2 marzo 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; vistele conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dell’istanza di ricusazione; letta la memoria autorizzata (in sostituzione della partecipazione all’adunanza camerale), depositata nell’interesse della ricusante. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Nel procedimento per revocazione ex art. 391 - bis c.p.c. della sentenza della Corte di cassazione n. 21905/2021, depositata il 30 luglio 2021, promosso da [OSCURATO:PERSONA], di cui al ricorso R.G.N. 6675/2022, a seguito della propostadel relatore e della fissazione dell’adunanza della Corte per la data del 14 ottobre 2022, nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 380- bis, primo e secondo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (ex art. 391-bis, quarto comma, c.p.c. vigente ratione temporis), [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per la ricusazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], ricorso inviato a mezzo PEC del 12 ottobre 2022.

Il Presidente della Seconda Sezione Civile, con decreto in data 8 febbraio 2023, ha fissato per la decisione sulla ricusazione l’adunanza camerale partecipata del 2 marzo 2023; ha individuato il collegio, ai sensi dell’art. 53, primo comma, c.p.c. ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]); ha nominato relatore il [OSCURATO:PERSONA].

È stata, altresì, disposta la comunicazione alle parti, al P.G., al Presidente e al Consigliere ricusati per l’esercizio della facoltà di essere eventualmente ascoltati, ai sensi dell’art. 53, secondo comma, c.p.c.

I controricorrenti non hanno svolto attività difensive nel sub- procedimento di ricusazione.

Nell’adunanza camerale partecipata del 2 marzo 2023 nessuno è intervenuto, come si è dato atto nel relativo processo verbale.

Secondo l’insegnamento di Cass. Sez.

U, Ordinanza interlocutoria n. 16627 del 22/07/2014, sebbene la disciplina dettata dagli artt. 51 e ss. c.p.c. non preveda alcun termine, ń operi alcun rinvio ad altri tipi di procedimento contemplati nel codice di rito, nel procedimento di ricusazione deve essere comunque garantito il contraddittorio, nel senso che le parti devono essere messe in condizione di intervenire ed adeguatamente interloquire, ma ciò, di regola, deve accadere in tempi brevi (o brevissimi), in ogni caso senza che sia configurabile un diritto a tempi e/o termini predeterminati, non previsti dalla disciplina vigente e non compatibili con le caratteristiche e la natura del procedimento (si vedano anche Cass. Sez.

U, Ordinanza interlocutoria n. 13021 del 23/06/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19373 del 30/09/2016; Sez. 6-3, Ordinanza n. 10659 del 02/05/2017).

Trattandosi, nella specie, diistanza di ricusazione proposta nei confronti di un Presidente e di un Consigliere della Corte di cassazione, il procedimento camerale regolato dall’art. 53, secondo comma, c.p.c. si ̀ dunque svolto con le formalità partecipative ivi previste, quale disciplina speciale, applicabile ratione materiae, rispetto a quella di cui al d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197/2016 (Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 4098 del 16/02/2017). 2.–Nel ricorso per ricusazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] si assume che: a) il [OSCURATO:PERSONA] “dovrebbe tornare a giudicare le medesime questioni di fatto e di diritto, sulle quali si è già espresso in via incidentale nel pregresso grado rimesso all’udienza pubblica di cui alla sentenza revocanda, nonché nella presente sede di revocazione, anticipando di fatto il giudizio, aderendo alla proposta del relatore ed ignorando, arbitrariamente, ogni contestazione, in ordine all’asserita irreperibilità nel fascicolo della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, sicch́ questi ha “conosciuto gli atti, nell’ambito del precedente grado, in cui ha omesso di astenersi o di rimettere gli atti alla sezione competente, sebbene espressamente ricusato, utilizzando l’escamotage di bypassare tale inderogabile dovere, rimettendo la causa a pubblica udienza”; b) il [OSCURATO:PERSONA], relatore nel procedimento per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., ha formulato una proposta di “pretesa inammissibilità del ricorso per revocazione per asserita tardività della notifica rispetto al preteso termine semestrale”, e ciò a fronte – da un lato – della vigenza del termine di impugnazione di un anno, “in quanto il giudizio presupposto trae origine da un procedimento per usucapione ultraventennale che risale all’anno 2001”, rispetto al quale non avrebbe rilevanza il momento di instaurazione del sub-procedimento incidentale di falso, e – dall’altro – , comunque, del rispetto del termine semestrale, stante il fatto “pacifico e incontestabile” della “notifica del ricorso per revocazione eseguita a mezzo pec, in data 02/03/2022”, non essendo applicabile al caso di specie “l’astruso calcolo a giorni, come computato dai resistenti”, in base al combinato disposto di cui agli artt. 155, secondo comma, e 327, primo comma, c.p.c., secondo cui la disciplina del computo dei termini di impugnazione è dettata a mesi o ad anni, senza tener conto del dies a quo e non rilevando che il detto termine abbia corso in un anno bisestile.

All’esito, la ricusante ha rilevato che, ove non sussista l’ipotesi di astensione obbligatoria di cui all’art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., sussisterebbe quantomeno la fattispecie regolata dall’art. 51, secondo comma, c.p.c., ricorrendo gravi ragioni di convenienza che legittimano l’astensione facoltativa del Presidente e del Consigliere relatore e/o la sostituzione d’ufficio, atteso che “l’assenza di imparzialità emerge dal tenore dei provvedimenti ut supracensurati, anticipatori del giudizio, ovvero dall’aver omesso di disporre gli avvisi al P.M., sebbene si verta in materia di giudizio di falso, nonché dal non aver consentito, mediante formule di stile e motivazioni prive di qualsiasi pregio, diverse modalità di trattazione, pur in presenza di plurime notitiae criminisrilevabili anche d’ufficio, stante l’anomalo svolgimento del procedimento in tutti i gradi di giudizio, fino alla cassazione, in cui ̀ stato fatto ricorso ad attestazioni inesistenti o mendaci”.

Quindi, l’istante ha richiesto la “rimessione degli atti, con rinvio pregiudiziale, alla Corte di giustizia U.E., al fine di interpretare punti di diritto dell’Unione Europea, in base ai principi generali relativi alla certezza del diritto, all’effettiva tutela giurisdizionale, al rispetto del contraddittorio, all’uguaglianza delle arminel processo, al diritto ad un tribunale indipendente e ad un equo processo”.

Ha domandato, altresì, in via istruttoria, che sia disposta l’audizione dei giudici ricusati “in ordine alla sussistenza di eventuali interessi personali, vincoli o rapporti di ogni odine e specie, anche indiretti con i magistrati di Milano ricusati, appartenenza a logge massoniche o altre consorterie politico- affaristiche in grado di inquinare il regolare corso della giustizia”, anche attraverso indagini da rimettere al P.G. 3.–Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto dell’istanza di ricusazione. 4.–[OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria illustrativa, in cui ha ribadito le conclusioni già rassegnate. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In via preliminare, non sussistono le condizioni per disporre alcuna indagine istruttoria con valenza meramente esplorativa, non supportata da alcun elemento probatorio o indiziario offerto, secondo le richieste avanzate dalla ricorrente.

Per converso, alla stregua delle ragioni di ricusazione addotte, il procedimento può essere definito in via documentale (Cass. Sez.

U, Ordinanza interlocutoria n. 16627 del 22/07/2014).

Ed invero, l’obbligatorietà dell’audizione dei giudici ricusati, a fronte della natura giurisdizionale del procedimento di ricusazione, si traduce nella garanzia atta a consentire a tali giudici di essere ascoltati, in attuazione di un loro diritto – come accaduto nel caso di specie, attesa la pronta comunicazione dell’istanza di ricusazione e della adunanza camerale fissata per la trattazione del procedimento incidentale di ricusazione –, e non già nel loro obbligo di essere ascoltati.

Al contempo, non si ravvisa la necessità di sentirli con finalità istruttorie.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, primo comma, e 53, secondo comma, c.p.c., infatti, il procedimento può essere definito – secondo un modello di trattazione semplificato, funzionalizzato all’essenzialità e alla rapidità della decisione, pur nel rispetto delle garanzie del contraddittorio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11225 del 24/04/2019) – sulla scorta delle prove documentali in atti, alla luce delle causae petendi di ricusazione addotte e in conformità al principio dispositivo che connota anche il sub-procedimento di ricusazione. 2.– Nel merito, l’istanza di ricusazione ̀ infondata sotto un duplice profilo. 2.1.– In primis , si rileva che la ricusazione del giudice, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., ̀ istituto ammesso dall’ordinamento nei soli casi in cui allo stesso giudice ̀ fatto obbligo di asten ersi, ai sensi dell’art. 51, primo comma, c.p.c.

In sostanza, essendo strumento finalizzato alla concreta attuazione del principio di imparzialità, la ricusazione opera esclusivamente nei confronti del giudice designato alla trattazione della causa in presenza delle tassative ipotesi previste dal legislatore (Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 12345 del 08/10/2001; Sez. 1, Sentenza n. 22930 del 29/09/2017; Sez. 2, Sentenza n. 3570 del 17/02/2006).

Poiché i casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall’art. 51 c.p.c., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, incidono sulla capacitàdel giudice e determinano una eccezionale deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, essi sono di stretta interpretazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 665 del 24/03/1964).

Ne consegue che l’istanza di ricusazione non ̀ proponibile nei casi in cui il giudice, in presenza di gravi ragioni di convenienza, può richiedere al capo dell’ufficio, ai sensi dell’art. 51, secondo comma, c.p.c., l’autorizzazione ad astenersi – astensione facoltativa – (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18353 del 12/07/2018; Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 2593 del 10/02/2015; Sez. 1, Sentenza n. 1060 del 15/04/1971). 2.2.–In secondo luogo, neanche sotto il profilo di cui all’art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., “per avere conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo”, ricorrono le ragioni di ricusazione.

Infatti – come, peraltro, allude la stessa ricorrente nel corpo del ricorso per ricusazione – non è obbligato ad astenersi dalla decisione sul ricorso per revocazione di una decisione della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bisc.p.c., né il Presidente che fissi l’adunanza camerale, ń il Consigliere relatore il quale ravvisi l’inammissibilità della revocazione, motivando la propria proposta, ex art. 380-bis, primo comma, c.p.c. vigente ratione temporis, sulla scorta del riferimento al decorso del termine di impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.

E tanto perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di ricusazione nell’ambito del procedimento di cassazione ex art. 380-bisc.p.c., vigente ratione temporis (ossia nella versione antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149/2022), non ricorre l’obbligo di astensione di cui all’art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al primo comma della citata disposizione, in quanto tale proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti, in alcun modo, menomata la possibilità per il collegio, all’esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 33835 del 16/11/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 33833 del 16/11/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 33577 del 11/11/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 22743 del 11/08/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 3872 del 16/02/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3018 del 09/02/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7541 del 16/03/2019; e con precipuo riguardo altresì al presidente che fissa la camera di consiglio: Cass. Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 24140 del 29/11/2010; Sez. 3, Ordinanza n. 24612 del 26/11/2007 con riferimento alla relazione redatta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. – nella formulazione operante prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 168/2016, convertito dalla legge n. 196/2016 –, ove le parti sostengano l’erroneità delle considerazioni in essa svolte; ancora, Cass. Sez.

U, Ordinanza interlocutoria n. 13018 del 23/06/2015, riguardante una frase contenuta nella relazione ex art. 380-bisc.p.c.).

In particolare, la proposta di inammissibilità del ricorso per revocazione di decisione della Corte di cassazione, che il consigliere relatore rivolge al presidente per la definizione nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 380-bis, primo e secondo comma, c.p.c. vigente ratione temporis, non preclude ń condiziona, in alcun modo, la diversa valutazione, da parte del collegio dell’apposita sezione di cui all’art. 376 c.p.c. vigente ratione temporis, di “non inammissibilità” ed il conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all’art. 391- bis, quarto comma, c.p.c. vigente ratione temporis(Cass. Sez. 6- 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021).

Peraltro, l’art. 380-bis c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis), come modificato dall’art. 1-bis del d.l. n. 168/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197/2016), non prevede neppure che la “proposta” del relatore di trattazione camerale possa e debba essere motivata, potendo essa contenere sommarie o schematiche indicazioni, ritenute dal presidente meritevoli di segnalazione alle parti, al momento della trasmissione del decreto di fissazione della camera di consiglio, al fine di una spontanea e non doverosa agevolazione nell’individuazione dei temi della discussione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4541 del 22/02/2017).

Piuttosto, solo in sede di redazione del Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il [OSCURATO:PERSONA] e l’Avvocatura generale dello Stato sull’applicazione del “nuovo rito” ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, si ̀ convenuto che, “tenuto conto dell’esigenza manifestata dall’Avvocatura di una adeguata informazione circa le ragioni dell’avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale, e contemperata tale esigenza con la necessità di evitare che l’indicazione prevista dall’art. 380-bis c.p.c. si trasformi in una pur sintetica relazione, vanificando la portata innovativa della riforma”, la proposta del relatore di trattazione camerale dinanzi alla sezione sesta ex art. 380-bisc.p.c. venisse altresì notificata ai difensori, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza ed al relativo avviso, e contenesse una succinta motivazione, indicando, in particolare, “quanto alla prognosi di inammissibilità o di improcedibilità, a quale ipotesi si faccia riferimento (tramite menzione del dato normativo, o in alternativa, del precedente, o ancora con breve formula libera)”.

Pertanto, tale “informazione circa le ragioni dell’avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale”, in adempimento della regola protocollare, se – da un lato – non equivale ad una motivazione dovuta per obbligo di legge, tanto meno può prospettarsi, poi – dall’altro lato – , ai fini della ricusazione, come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore. 2.3.–Si rammenta, altresì, che la Corte costituzionale ha più volte ribadito che il principio di imparzialità del giudice, cui ̀ ispirata la disciplina dell’astensione, si pone in modo diverso in riferimento, rispettivamente, alla pluralità dei gradi del giudizio ed alla semplice articolazione dell’iter processuale attraverso più fasi sequenziali (dello stesso procedimento), necessarie od eventuali (Corte cost., Ordinanza n. 220 del 19/06/2000).

Né, in materia di imparzialità-terzietà, si possono applicare al processo civile ed ai processi amministrativi e tributari i principi elaborati con riferimento al processo penale, e segnatamente le incompatibilità di cui all’art. 34 c.p.p., diverse essendo natura, struttura e funzione del processo penale (Corte cost., Sentenza n. 78 del 13/05/2015; Ordinanza n. 497 del 28/11/2002). ̀ stata cos ̀ ritenuta costituzionalmente legittima la mancata previsione dell’obbligo di astensione ex art. 51, primo comma, c.p.c., con riguardo al giudice che abbia conosciuto della causa in fase cautelare, chiamato a partecipare alla sua decisione nel merito (Corte cost., Ordinanza n. 359 del 21/10/1998; Sentenza n. 326 del 07/11/1997); al giudice delegato al fallimento chiamato a comporre il collegio in sede di reclamo avverso i provvedimenti da lui stesso emessi (Corte cost., Sentenza n. 363 del 06/11/1998); al giudice che abbia trattato la fase sommaria e sia poi chiamato a decidere nel merito una causa possessoria (Corte cost., Ordinanza n. 101 del 08/03/2004; Ordinanza n. 220 del 19/06/2000); al giudice dell’esecuzione chiamato a conoscere dell’opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 c.p.c. prima della introduzione dell’art. 186-bis disp. att. c.p.c. (Corte cost., Ordinanza n. 497 del 28/11/2002); al giudice che, con l’ordinanza ex art. 186-quaterc.p.c., abbia deciso, nei limiti in cui ritiene già raggiunta la prova, sull’istanza della parte di pagamento di somme ovvero di consegna o rilascio di beni, a conoscere il prosieguo della causa ai fini della successiva decisione (Corte cost., Ordinanza n. 168 del 31/05/2000).

Per converso, l’obbligo di astensione sussiste esclusivamente quando il procedimento che si svolge davanti al medesimo giudice ̀ solo apparentemente “bifasico” mentre, in realtà, esso, per la sostanziale identità di valutazioni da compiersi in entrambe le fasi, si articola in due momenti, il secondo dei quali assume il valore di vera e propria impugnazione e acquista, pertanto, i caratteri essenziali di “altro grado del processo” (Corte cost., Sentenza n. 45 del 17/03/2023; Sentenza n. 460 del 23/12/2005; Sentenza n. 387 del 15/10/1999).

Solo in quest’ultima evenienza, in adesione al principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione, vi ̀ l’esigenza che il giudice non subisca la “forza della prevenzione” derivante da precedenti valutazioni relative alla stessa res iudicanda (Corte cost., Ordinanza n. 28 del 23/02/2023; Ordinanza n. 168 del 07/05/2002; Sentenza n. 176 del 31/05/2001).

Orbene, l’intrinseca natura impugnatoria – tale da precludere la partecipazione del giudice alla ponderazione successiva – è ravvisata allorché il provvedimento soggetto a revisio abbia una funzione decisoria idonea di per sé a realizzare un assetto dei rapporti tra le parti, non meramente incidentale o strumentale e provvisorio ovvero interinale (fino alla decisione del merito), ma anzi suscettibile – in caso di mancata opposizione – di assumere valore di pronuncia definitiva, con effetti di giudicato tra le parti.

Il che manifestamente non è quanto al rapporto tra proposta monocratica e successiva decisione collegiale. 2.4.– Non ricorre, inoltre, alcuna ragione di ricusazione per intervenuta “conoscenza della causa in altro grado del processo” in ordine alla circostanza addotta, a mente della quale, relativamente alla sentenza di cui si chiede la revocazione, il [OSCURATO:PERSONA] abbia fissato originariamente la trattazione in adunanza camerale e, all’esito, sia stata disposta la rimessione della causa in udienza pubblica, senza avere partecipato alla conseguente decisione collegiale.

Si evidenzia, in merito, che –come emerge dalla sentenza di cui è stata chiesta la revocazione n. 21905/2021 –, in prossimità della camera di consiglio del 26 giugno 2020, alla quale erano stati rinviati i ricorsi già fissati per il 10 marzo 2020 e non trattati a causa dell’emergenza sanitaria, la ricorrente ha fatto pervenire istanza di rinvio del ricorso alla pubblica udienza, con contestuale, “subordinata”, istanza di astensione/ricusazione.

Per l’effetto, il collegio ha disposto la rimessione della causa all’udienza pubblica, che ha deciso la causa in altra composizione, all’esito dello svolgimento dell’udienza pubblica del 10 novembre 2020.

In base a tale sequenza di fatti processuali, nessuna pronuncia può essere ricondotta al [OSCURATO:PERSONA], che si ̀ limitato a fissare l’adunanza camerale, disponendo poi, quale Presidente del collegio, la rimessione alla pubblica udienza, conformemente alla richiesta della ricorrente, senza che abbia composto il collegio che ha deciso la causa con la sentenza di cui si invoca la revocazione.

In proposito, si rileva che la “conoscenza della causa come magistrato in altro grado di giudizio” deve riferirsi alla partecipazione alla decisione di merito e non già ad atti interlocutori, come la fissazione dell’adunanza camerale o la rimessione alla pubblica udienza, atti privi di alcuna valenza decisoria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25487 del 21/09/2021; Sez.

L, Sentenza n. 9905 del 20/06/2003; Sez. 2, Sentenza n. 4412 del 27/03/2001; Sez. 1, Sentenza n. 15487 del 06/12/2000; Sez. 2, Sentenza n. 8283 del 30/07/1999; Sez. 3, Sentenza n. 1323 del 09/02/1998).

A fortiori, non vale ad integrare la condizione di “incompatibilità” la presidenza del collegio della sesta sezione (sottosezione seconda), di cui all’adunanza camerale del 14 ottobre 2022 – come addotto dalla ricorrente solo con le note illustrative depositate il 23 febbraio 2023 (ossia rispetto ad un fatto processuale maturato successivamente alla proposizione della ricusazione, sebbene conosciuto sulla scorta delle informazioni rese dalla Cancelleria con messaggio inviato a mezzo PEC dell’11 ottobre 2022) –, definita con l’ordinanza interlocutoria di rimessione a nuovo ruolo pubblicata il 2 novembre 2022, in attesa appunto della definizione del sub- procedimento di ricusazione, ordinanza – per l’appunto interlocutoria –priva di alcuna valenza decisoria. 3.– Alla luce del consolidato quadro delle condizioni che legittimano la ricusazione, come corroborato dalla richiamata giurisprudenza del Giudice delle leggi e dalla giurisprudenza di legittimità (anche a Sezioni Unite), non si rinviene, infine, alcuna argomentazione idonea a giustificare l’invocato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. 4.– In conclusione, il ricorso per ricusazione deve essere disatteso e la ricorrente deve essere condannata al pagamento della pena pecuniaria ex art. 54, terzo comma, c.p.c. di euro 250,00 per ciascun giudice ricusato.

Non vanno regolate le spese di lite nei rapporti con i con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per ricusazione nel procedimento (iscritto al N.R.G. 6675/2022) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59C44 F537N), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per revocazione, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via Tortona n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67L26 G772C), [OSCURATO:PERSONA] Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H20 G772N), [OSCURATO:PERSONA] Rosanna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64L68 G772E) e [OSCURATO:PERSONA] Carla (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60S48 G772D), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Trasone n. 8, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; e Ricusazione – Proposta nel giudizio di revocazione – Fissazione adunanza camerale R.G.N. 6675/22 C.C.2/03/2023 TAINI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64H64 L665N), quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Rho, via [OSCURATO:PERSONA] n. 109, ha eletto domicilio; -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA] Luigi (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41T16 F874X), ROVEDA Eugenia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 28A46 G772E), MELANA Caterina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52M70 B169T), P.M. presso la D.D.A. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia e [OSCURATO:PERSONA] per la Giustizia [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro –tempore; -intimati - avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 21905/2021, pubblicata il 30 luglio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio partecipata del 2 marzo 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; vistele conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dell’istanza di ricusazione; letta la memoria autorizzata (in sostituzione della partecipazione all’adunanza camerale), depositata nell’interesse della ricusante. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Nel procedimento per revocazione ex art. 391 - bis c.p.c. della sentenza della Corte di cassazione n. 21905/2021, depositata il 30 luglio 2021, promosso da [OSCURATO:PERSONA], di cui al ricorso R.G.N. 6675/2022, a seguito della propostadel relatore e della fissazione dell’adunanza della Corte per la data del 14 ottobre 2022, nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 380- bis, primo e secondo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (ex art. 391-bis, quarto comma, c.p.c. vigente ratione temporis), [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per la ricusazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], ricorso inviato a mezzo PEC del 12 ottobre 2022. Il Presidente della Seconda Sezione Civile, con decreto in data 8 febbraio 2023, ha fissato per la decisione sulla ricusazione l’adunanza camerale partecipata del 2 marzo 2023; ha individuato il collegio, ai sensi dell’art. 53, primo comma, c.p.c. ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]); ha nominato relatore il [OSCURATO:PERSONA]. È stata, altresì, disposta la comunicazione alle parti, al P.G., al Presidente e al Consigliere ricusati per l’esercizio della facoltà di essere eventualmente ascoltati, ai sensi dell’art. 53, secondo comma, c.p.c. I controricorrenti non hanno svolto attività difensive nel sub- procedimento di ricusazione. Nell’adunanza camerale partecipata del 2 marzo 2023 nessuno è intervenuto, come si è dato atto nel relativo processo verbale. Secondo l’insegnamento di Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 16627 del 22/07/2014, sebbene la disciplina dettata dagli artt. 51 e ss. c.p.c. non preveda alcun termine, ń operi alcun rinvio ad altri tipi di procedimento contemplati nel codice di rito, nel procedimento di ricusazione deve essere comunque garantito il contraddittorio, nel senso che le parti devono essere messe in condizione di intervenire ed adeguatamente interloquire, ma ciò, di regola, deve accadere in tempi brevi (o brevissimi), in ogni caso senza che sia configurabile un diritto a tempi e/o termini predeterminati, non previsti dalla disciplina vigente e non compatibili con le caratteristiche e la natura del procedimento (si vedano anche Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13021 del 23/06/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19373 del 30/09/2016; Sez. 6-3, Ordinanza n. 10659 del 02/05/2017). Trattandosi, nella specie, diistanza di ricusazione proposta nei confronti di un Presidente e di un Consigliere della Corte di cassazione, il procedimento camerale regolato dall’art. 53, secondo comma, c.p.c. si ̀ dunque svolto con le formalità partecipative ivi previste, quale disciplina speciale, applicabile ratione materiae, rispetto a quella di cui al d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197/2016 (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 4098 del 16/02/2017). 2.–Nel ricorso per ricusazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] si assume che: a) il [OSCURATO:PERSONA] “dovrebbe tornare a giudicare le medesime questioni di fatto e di diritto, sulle quali si è già espresso in via incidentale nel pregresso grado rimesso all’udienza pubblica di cui alla sentenza revocanda, nonché nella presente sede di revocazione, anticipando di fatto il giudizio, aderendo alla proposta del relatore ed ignorando, arbitrariamente, ogni contestazione, in ordine all’asserita irreperibilità nel fascicolo della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, sicch́ questi ha “conosciuto gli atti, nell’ambito del precedente grado, in cui ha omesso di astenersi o di rimettere gli atti alla sezione competente, sebbene espressamente ricusato, utilizzando l’escamotage di bypassare tale inderogabile dovere, rimettendo la causa a pubblica udienza”; b) il [OSCURATO:PERSONA], relatore nel procedimento per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., ha formulato una proposta di “pretesa inammissibilità del ricorso per revocazione per asserita tardività della notifica rispetto al preteso termine semestrale”, e ciò a fronte – da un lato – della vigenza del termine di impugnazione di un anno, “in quanto il giudizio presupposto trae origine da un procedimento per usucapione ultraventennale che risale all’anno 2001”, rispetto al quale non avrebbe rilevanza il momento di instaurazione del sub-procedimento incidentale di falso, e – dall’altro – , comunque, del rispetto del termine semestrale, stante il fatto “pacifico e incontestabile” della “notifica del ricorso per revocazione eseguita a mezzo pec, in data 02/03/2022”, non essendo applicabile al caso di specie “l’astruso calcolo a giorni, come computato dai resistenti”, in base al combinato disposto di cui agli artt. 155, secondo comma, e 327, primo comma, c.p.c., secondo cui la disciplina del computo dei termini di impugnazione è dettata a mesi o ad anni, senza tener conto del dies a quo e non rilevando che il detto termine abbia corso in un anno bisestile. All’esito, la ricusante ha rilevato che, ove non sussista l’ipotesi di astensione obbligatoria di cui all’art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., sussisterebbe quantomeno la fattispecie regolata dall’art. 51, secondo comma, c.p.c., ricorrendo gravi ragioni di convenienza che legittimano l’astensione facoltativa del Presidente e del Consigliere relatore e/o la sostituzione d’ufficio, atteso che “l’assenza di imparzialità emerge dal tenore dei provvedimenti ut supracensurati, anticipatori del giudizio, ovvero dall’aver omesso di disporre gli avvisi al P.M., sebbene si verta in materia di giudizio di falso, nonché dal non aver consentito, mediante formule di stile e motivazioni prive di qualsiasi pregio, diverse modalità di trattazione, pur in presenza di plurime notitiae criminisrilevabili anche d’ufficio, stante l’anomalo svolgimento del procedimento in tutti i gradi di giudizio, fino alla cassazione, in cui ̀ stato fatto ricorso ad attestazioni inesistenti o mendaci”. Quindi, l’istante ha richiesto la “rimessione degli atti, con rinvio pregiudiziale, alla Corte di giustizia U.E., al fine di interpretare punti di diritto dell’Unione Europea, in base ai principi generali relativi alla certezza del diritto, all’effettiva tutela giurisdizionale, al rispetto del contraddittorio, all’uguaglianza delle arminel processo, al diritto ad un tribunale indipendente e ad un equo processo”. Ha domandato, altresì, in via istruttoria, che sia disposta l’audizione dei giudici ricusati “in ordine alla sussistenza di eventuali interessi personali, vincoli o rapporti di ogni odine e specie, anche indiretti con i magistrati di Milano ricusati, appartenenza a logge massoniche o altre consorterie politico- affaristiche in grado di inquinare il regolare corso della giustizia”, anche attraverso indagini da rimettere al P.G. 3.–Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto dell’istanza di ricusazione. 4.–[OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria illustrativa, in cui ha ribadito le conclusioni già rassegnate. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In via preliminare, non sussistono le condizioni per disporre alcuna indagine istruttoria con valenza meramente esplorativa, non supportata da alcun elemento probatorio o indiziario offerto, secondo le richieste avanzate dalla ricorrente. Per converso, alla stregua delle ragioni di ricusazione addotte, il procedimento può essere definito in via documentale (Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 16627 del 22/07/2014). Ed invero, l’obbligatorietà dell’audizione dei giudici ricusati, a fronte della natura giurisdizionale del procedimento di ricusazione, si traduce nella garanzia atta a consentire a tali giudici di essere ascoltati, in attuazione di un loro diritto – come accaduto nel caso di specie, attesa la pronta comunicazione dell’istanza di ricusazione e della adunanza camerale fissata per la trattazione del procedimento incidentale di ricusazione –, e non già nel loro obbligo di essere ascoltati. Al contempo, non si ravvisa la necessità di sentirli con finalità istruttorie. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, primo comma, e 53, secondo comma, c.p.c., infatti, il procedimento può essere definito – secondo un modello di trattazione semplificato, funzionalizzato all’essenzialità e alla rapidità della decisione, pur nel rispetto delle garanzie del contraddittorio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11225 del 24/04/2019) – sulla scorta delle prove documentali in atti, alla luce delle causae petendi di ricusazione addotte e in conformità al principio dispositivo che connota anche il sub-procedimento di ricusazione. 2.– Nel merito, l’istanza di ricusazione ̀ infondata sotto un duplice profilo. 2.1.– In primis , si rileva che la ricusazione del giudice, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., ̀ istituto ammesso dall’ordinamento nei soli casi in cui allo stesso giudice ̀ fatto obbligo di asten ersi, ai sensi dell’art. 51, primo comma, c.p.c. In sostanza, essendo strumento finalizzato alla concreta attuazione del principio di imparzialità, la ricusazione opera esclusivamente nei confronti del giudice designato alla trattazione della causa in presenza delle tassative ipotesi previste dal legislatore (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 12345 del 08/10/2001; Sez. 1, Sentenza n. 22930 del 29/09/2017; Sez. 2, Sentenza n. 3570 del 17/02/2006). Poiché i casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall’art. 51 c.p.c., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, incidono sulla capacitàdel giudice e determinano una eccezionale deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, essi sono di stretta interpretazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 665 del 24/03/1964). Ne consegue che l’istanza di ricusazione non ̀ proponibile nei casi in cui il giudice, in presenza di gravi ragioni di convenienza, può richiedere al capo dell’ufficio, ai sensi dell’art. 51, secondo comma, c.p.c., l’autorizzazione ad astenersi – astensione facoltativa – (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18353 del 12/07/2018; Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 2593 del 10/02/2015; Sez. 1, Sentenza n. 1060 del 15/04/1971). 2.2.–In secondo luogo, neanche sotto il profilo di cui all’art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., “per avere conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo”, ricorrono le ragioni di ricusazione. Infatti – come, peraltro, allude la stessa ricorrente nel corpo del ricorso per ricusazione – non è obbligato ad astenersi dalla decisione sul ricorso per revocazione di una decisione della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bisc.p.c., né il Presidente che fissi l’adunanza camerale, ń il Consigliere relatore il quale ravvisi l’inammissibilità della revocazione, motivando la propria proposta, ex art. 380-bis, primo comma, c.p.c. vigente ratione temporis, sulla scorta del riferimento al decorso del termine di impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. E tanto perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di ricusazione nell’ambito del procedimento di cassazione ex art. 380-bisc.p.c., vigente ratione temporis (ossia nella versione antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149/2022), non ricorre l’obbligo di astensione di cui all’art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al primo comma della citata disposizione, in quanto tale proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti, in alcun modo, menomata la possibilità per il collegio, all’esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 33835 del 16/11/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 33833 del 16/11/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 33577 del 11/11/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 22743 del 11/08/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 3872 del 16/02/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3018 del 09/02/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7541 del 16/03/2019; e con precipuo riguardo altresì al presidente che fissa la camera di consiglio: Cass. Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 24140 del 29/11/2010; Sez. 3, Ordinanza n. 24612 del 26/11/2007 con riferimento alla relazione redatta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. – nella formulazione operante prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 168/2016, convertito dalla legge n. 196/2016 –, ove le parti sostengano l’erroneità delle considerazioni in essa svolte; ancora, Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13018 del 23/06/2015, riguardante una frase contenuta nella relazione ex art. 380-bisc.p.c.). In particolare, la proposta di inammissibilità del ricorso per revocazione di decisione della Corte di cassazione, che il consigliere relatore rivolge al presidente per la definizione nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 380-bis, primo e secondo comma, c.p.c. vigente ratione temporis, non preclude ń condiziona, in alcun modo, la diversa valutazione, da parte del collegio dell’apposita sezione di cui all’art. 376 c.p.c. vigente ratione temporis, di “non inammissibilità” ed il conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all’art. 391- bis, quarto comma, c.p.c. vigente ratione temporis(Cass. Sez. 6- 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021). Peraltro, l’art. 380-bis c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis), come modificato dall’art. 1-bis del d.l. n. 168/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197/2016), non prevede neppure che la “proposta” del relatore di trattazione camerale possa e debba essere motivata, potendo essa contenere sommarie o schematiche indicazioni, ritenute dal presidente meritevoli di segnalazione alle parti, al momento della trasmissione del decreto di fissazione della camera di consiglio, al fine di una spontanea e non doverosa agevolazione nell’individuazione dei temi della discussione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4541 del 22/02/2017). Piuttosto, solo in sede di redazione del Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il [OSCURATO:PERSONA] e l’Avvocatura generale dello Stato sull’applicazione del “nuovo rito” ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, si ̀ convenuto che, “tenuto conto dell’esigenza manifestata dall’Avvocatura di una adeguata informazione circa le ragioni dell’avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale, e contemperata tale esigenza con la necessità di evitare che l’indicazione prevista dall’art. 380-bis c.p.c. si trasformi in una pur sintetica relazione, vanificando la portata innovativa della riforma”, la proposta del relatore di trattazione camerale dinanzi alla sezione sesta ex art. 380-bisc.p.c. venisse altresì notificata ai difensori, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza ed al relativo avviso, e contenesse una succinta motivazione, indicando, in particolare, “quanto alla prognosi di inammissibilità o di improcedibilità, a quale ipotesi si faccia riferimento (tramite menzione del dato normativo, o in alternativa, del precedente, o ancora con breve formula libera)”. Pertanto, tale “informazione circa le ragioni dell’avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale”, in adempimento della regola protocollare, se – da un lato – non equivale ad una motivazione dovuta per obbligo di legge, tanto meno può prospettarsi, poi – dall’altro lato – , ai fini della ricusazione, come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore. 2.3.–Si rammenta, altresì, che la Corte costituzionale ha più volte ribadito che il principio di imparzialità del giudice, cui ̀ ispirata la disciplina dell’astensione, si pone in modo diverso in riferimento, rispettivamente, alla pluralità dei gradi del giudizio ed alla semplice articolazione dell’iter processuale attraverso più fasi sequenziali (dello stesso procedimento), necessarie od eventuali (Corte cost., Ordinanza n. 220 del 19/06/2000). Né, in materia di imparzialità-terzietà, si possono applicare al processo civile ed ai processi amministrativi e tributari i principi elaborati con riferimento al processo penale, e segnatamente le incompatibilità di cui all’art. 34 c.p.p., diverse essendo natura, struttura e funzione del processo penale (Corte cost., Sentenza n. 78 del 13/05/2015; Ordinanza n. 497 del 28/11/2002). ̀ stata cos ̀ ritenuta costituzionalmente legittima la mancata previsione dell’obbligo di astensione ex art. 51, primo comma, c.p.c., con riguardo al giudice che abbia conosciuto della causa in fase cautelare, chiamato a partecipare alla sua decisione nel merito (Corte cost., Ordinanza n. 359 del 21/10/1998; Sentenza n. 326 del 07/11/1997); al giudice delegato al fallimento chiamato a comporre il collegio in sede di reclamo avverso i provvedimenti da lui stesso emessi (Corte cost., Sentenza n. 363 del 06/11/1998); al giudice che abbia trattato la fase sommaria e sia poi chiamato a decidere nel merito una causa possessoria (Corte cost., Ordinanza n. 101 del 08/03/2004; Ordinanza n. 220 del 19/06/2000); al giudice dell’esecuzione chiamato a conoscere dell’opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 c.p.c. prima della introduzione dell’art. 186-bis disp. att. c.p.c. (Corte cost., Ordinanza n. 497 del 28/11/2002); al giudice che, con l’ordinanza ex art. 186-quaterc.p.c., abbia deciso, nei limiti in cui ritiene già raggiunta la prova, sull’istanza della parte di pagamento di somme ovvero di consegna o rilascio di beni, a conoscere il prosieguo della causa ai fini della successiva decisione (Corte cost., Ordinanza n. 168 del 31/05/2000). Per converso, l’obbligo di astensione sussiste esclusivamente quando il procedimento che si svolge davanti al medesimo giudice ̀ solo apparentemente “bifasico” mentre, in realtà, esso, per la sostanziale identità di valutazioni da compiersi in entrambe le fasi, si articola in due momenti, il secondo dei quali assume il valore di vera e propria impugnazione e acquista, pertanto, i caratteri essenziali di “altro grado del processo” (Corte cost., Sentenza n. 45 del 17/03/2023; Sentenza n. 460 del 23/12/2005; Sentenza n. 387 del 15/10/1999). Solo in quest’ultima evenienza, in adesione al principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione, vi ̀ l’esigenza che il giudice non subisca la “forza della prevenzione” derivante da precedenti valutazioni relative alla stessa res iudicanda (Corte cost., Ordinanza n. 28 del 23/02/2023; Ordinanza n. 168 del 07/05/2002; Sentenza n. 176 del 31/05/2001). Orbene, l’intrinseca natura impugnatoria – tale da precludere la partecipazione del giudice alla ponderazione successiva – è ravvisata allorché il provvedimento soggetto a revisio abbia una funzione decisoria idonea di per sé a realizzare un assetto dei rapporti tra le parti, non meramente incidentale o strumentale e provvisorio ovvero interinale (fino alla decisione del merito), ma anzi suscettibile – in caso di mancata opposizione – di assumere valore di pronuncia definitiva, con effetti di giudicato tra le parti. Il che manifestamente non è quanto al rapporto tra proposta monocratica e successiva decisione collegiale. 2.4.– Non ricorre, inoltre, alcuna ragione di ricusazione per intervenuta “conoscenza della causa in altro grado del processo” in ordine alla circostanza addotta, a mente della quale, relativamente alla sentenza di cui si chiede la revocazione, il [OSCURATO:PERSONA] abbia fissato originariamente la trattazione in adunanza camerale e, all’esito, sia stata disposta la rimessione della causa in udienza pubblica, senza avere partecipato alla conseguente decisione collegiale. Si evidenzia, in merito, che –come emerge dalla sentenza di cui è stata chiesta la revocazione n. 21905/2021 –, in prossimità della camera di consiglio del 26 giugno 2020, alla quale erano stati rinviati i ricorsi già fissati per il 10 marzo 2020 e non trattati a causa dell’emergenza sanitaria, la ricorrente ha fatto pervenire istanza di rinvio del ricorso alla pubblica udienza, con contestuale, “subordinata”, istanza di astensione/ricusazione. Per l’effetto, il collegio ha disposto la rimessione della causa all’udienza pubblica, che ha deciso la causa in altra composizione, all’esito dello svolgimento dell’udienza pubblica del 10 novembre 2020. In base a tale sequenza di fatti processuali, nessuna pronuncia può essere ricondotta al [OSCURATO:PERSONA], che si ̀ limitato a fissare l’adunanza camerale, disponendo poi, quale Presidente del collegio, la rimessione alla pubblica udienza, conformemente alla richiesta della ricorrente, senza che abbia composto il collegio che ha deciso la causa con la sentenza di cui si invoca la revocazione. In proposito, si rileva che la “conoscenza della causa come magistrato in altro grado di giudizio” deve riferirsi alla partecipazione alla decisione di merito e non già ad atti interlocutori, come la fissazione dell’adunanza camerale o la rimessione alla pubblica udienza, atti privi di alcuna valenza decisoria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25487 del 21/09/2021; Sez. L, Sentenza n. 9905 del 20/06/2003; Sez. 2, Sentenza n. 4412 del 27/03/2001; Sez. 1, Sentenza n. 15487 del 06/12/2000; Sez. 2, Sentenza n. 8283 del 30/07/1999; Sez. 3, Sentenza n. 1323 del 09/02/1998). A fortiori, non vale ad integrare la condizione di “incompatibilità” la presidenza del collegio della sesta sezione (sottosezione seconda), di cui all’adunanza camerale del 14 ottobre 2022 – come addotto dalla ricorrente solo con le note illustrative depositate il 23 febbraio 2023 (ossia rispetto ad un fatto processuale maturato successivamente alla proposizione della ricusazione, sebbene conosciuto sulla scorta delle informazioni rese dalla Cancelleria con messaggio inviato a mezzo PEC dell’11 ottobre 2022) –, definita con l’ordinanza interlocutoria di rimessione a nuovo ruolo pubblicata il 2 novembre 2022, in attesa appunto della definizione del sub- procedimento di ricusazione, ordinanza – per l’appunto interlocutoria –priva di alcuna valenza decisoria. 3.– Alla luce del consolidato quadro delle condizioni che legittimano la ricusazione, come corroborato dalla richiamata giurisprudenza del Giudice delle leggi e dalla giurisprudenza di legittimità (anche a Sezioni Unite), non si rinviene, infine, alcuna argomentazione idonea a giustificare l’invocato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. 4.– In conclusione, il ricorso per ricusazione deve essere disatteso e la ricorrente deve essere condannata al pagamento della pena pecuniaria ex art. 54, terzo comma, c.p.c. di euro 250,00 per ciascun giudice ricusato. Non vanno regolate le spese di lite nei rapporti con i con
Sentenza Cassazione n. 17459/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris