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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 01057/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 luglio 1967 avverso la sentenza del 25/09/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la penale responsabilità del suddetto imputato per il reato di tentato furto pluriaggravato di gasolio sottratto dai mezzi di trasporto destinati alla raccolta di rifiuti in diversi comuni della zona.

2. Il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 bis cod. pen., sostenendo l'irrilevanza che la ditta proprietaria dei mezzi da cui è stato sottratto il gasolio erogasse il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.

Secondo il deducente ostativi alla configurabilità della suddetta aggravante sarebbero i seguenti elementi: 1) il tentativo di furto ha avuto ad oggetto gasolio contenuto in un camion allocato nel parcheggio veicoli; 2) il gasolio non è una componente integrante "l'infrastruttura"; 3) neppure sussiste il nesso funzionale del gasolio oggetto del tentativo di furto, bensì un "vincolo di carattere occasionale con la struttura".3. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.

2. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7-bis, cod. pen., è necessaria la sussistenza di due requisiti, uno riferito al soggetto passivo del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio; l'altro oggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico, nel senso che quest'ultima deve essere parte di un'infrastruttura effettivamente destinata all'erogazione del servizio pubblico (Sez. 5, Sentenza n. 40027 del 18/06/2019 Rv. 277602, in una fattispecie relativa ad un furto di rame in un centro sportivo in abbandono, gestito da società privata, in cui la Corte ha escluso potesse configurarsi l'aggravante per il solo fatto che il rame fosse utilizzato in un impianto collegato alla rete pubblica di erogazione di energia elettrica).

Si è infatti affermato che "la presenza di un nesso funzionale che deve necessariamente connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico giustifica, sul terreno dell'offensività della condotta penalmente rilevante, l'aggravamento sanzionatorio di un fatto lesivo o, comunque, pericoloso per il buon andamento dello stesso e, dunque, per la conservazione delle condizioni materiali necessarie all'efficiente operatività dell'infrastruttura erogatrice del servizio".

In quest'ottica, la sottrazione di gasolio (che va ritenuto "dotazione e parte integrante del veicolo"; si veda in tal senso Sez IV, sent. n. 17121/2020, Rv. 279243) da un automezzo destinato alla raccolta dei rifiuti urbani deve intendersi idonea a pregiudicare il buon andamento e la puntuale operatività del servizio pubblico e, come tale, giustifica l'applicazione al caso di specie della circostanza aggravante contestata.

Né può ritenersi che il carburante si ponga in rapporto di semplice occasionalità con il servizio pubblico erogato dalla ditta di raccolta di rifiuti, essendo al contrario parte integrante e funzionale per la corretta esplicazione dello stesso, consentendo l'uso dei mezzi destinati proprio alla suddetta raccolta.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ol ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021 Il consigliere estensore C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 luglio 1967 avverso la sentenza del 25/09/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la penale responsabilità del suddetto imputato per il reato di tentato furto pluriaggravato di gasolio sottratto dai mezzi di trasporto destinati alla raccolta di rifiuti in diversi comuni della zona. 2. Il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 bis cod. pen., sostenendo l'irrilevanza che la ditta proprietaria dei mezzi da cui è stato sottratto il gasolio erogasse il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti. Secondo il deducente ostativi alla configurabilità della suddetta aggravante sarebbero i seguenti elementi: 1) il tentativo di furto ha avuto ad oggetto gasolio contenuto in un camion allocato nel parcheggio veicoli; 2) il gasolio non è una componente integrante "l'infrastruttura"; 3) neppure sussiste il nesso funzionale del gasolio oggetto del tentativo di furto, bensì un "vincolo di carattere occasionale con la struttura".3. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. 2. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7-bis, cod. pen., è necessaria la sussistenza di due requisiti, uno riferito al soggetto passivo del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio; l'altro oggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico, nel senso che quest'ultima deve essere parte di un'infrastruttura effettivamente destinata all'erogazione del servizio pubblico (Sez. 5, Sentenza n. 40027 del 18/06/2019 Rv. 277602, in una fattispecie relativa ad un furto di rame in un centro sportivo in abbandono, gestito da società privata, in cui la Corte ha escluso potesse configurarsi l'aggravante per il solo fatto che il rame fosse utilizzato in un impianto collegato alla rete pubblica di erogazione di energia elettrica). Si è infatti affermato che "la presenza di un nesso funzionale che deve necessariamente connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico giustifica, sul terreno dell'offensività della condotta penalmente rilevante, l'aggravamento sanzionatorio di un fatto lesivo o, comunque, pericoloso per il buon andamento dello stesso e, dunque, per la conservazione delle condizioni materiali necessarie all'efficiente operatività dell'infrastruttura erogatrice del servizio". In quest'ottica, la sottrazione di gasolio (che va ritenuto "dotazione e parte integrante del veicolo"; si veda in tal senso Sez IV, sent. n. 17121/2020, Rv. 279243) da un automezzo destinato alla raccolta dei rifiuti urbani deve intendersi idonea a pregiudicare il buon andamento e la puntuale operatività del servizio pubblico e, come tale, giustifica l'applicazione al caso di specie della circostanza aggravante contestata. Né può ritenersi che il carburante si ponga in rapporto di semplice occasionalità con il servizio pubblico erogato dalla ditta di raccolta di rifiuti, essendo al contrario parte integrante e funzionale per la corretta esplicazione dello stesso, consentendo l'uso dei mezzi destinati proprio alla suddetta raccolta. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ol ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021 Il consigliere estensore C
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