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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06360/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente nella fattispecie di cui all'art 624 cod. pen. e conseguente violazione di legge in relazione alla clausola di riserva di cui all'art. 648 cod. pen., risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, per un duplice ordine di ragioni: da un lato, esso è riproduttivo di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base del decisum; dall'altro lato, esso è anche volto a ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali e dei dati probatori con criteri diversi da quelli utilizzati dal giudice di merito, invero preclusa in questa sede; che, contrariamente a quanto lamentato dalla difesa, i giudici di merito hanno esplicato congrue e non illogiche ragioni per cui debba ritenersi correttamente affermata la responsabilità del ricorrente per aver concorso nel reato di ricettazione, anziché per il reato presupposto di furto, facendo corretta applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313 - 01), secondo il quale non opera la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen. in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, anziché come ricezione di cose illecite (si vedano le pagg. 4 e 5 dell'impugnata sentenza sulla mancanza di specifiche e circostanziate indicazioni da parte dei correi in ordine alla modalità esecutive dell'asserito furto e sulla dichiarazione confessoria ritenuta priva di valore e credibilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente nella fattispecie di cui all'art 624 cod. pen. e conseguente violazione di legge in relazione alla clausola di riserva di cui all'art. 648 cod. pen., risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, per un duplice ordine di ragioni: da un lato, esso è riproduttivo di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base del decisum; dall'altro lato, esso è anche volto a ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali e dei dati probatori con criteri diversi da quelli utilizzati dal giudice di merito, invero preclusa in questa sede; che, contrariamente a quanto lamentato dalla difesa, i giudici di merito hanno esplicato congrue e non illogiche ragioni per cui debba ritenersi correttamente affermata la responsabilità del ricorrente per aver concorso nel reato di ricettazione, anziché per il reato presupposto di furto, facendo corretta applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313 - 01), secondo il quale non opera la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen. in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, anziché come ricezione di cose illecite (si vedano le pagg. 4 e 5 dell'impugnata sentenza sulla mancanza di specifiche e circostanziate indicazioni da parte dei correi in ordine alla modalità esecutive dell'asserito furto e sulla dichiarazione confessoria ritenuta priva di valore e credibilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 g
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