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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 40883/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Bergamo ha ritenuto il ricorrente non punibile, per il delitto di cui all'art. 595 cod. pen., stante l'esimente della ritorsione.

2. Il MORANDI ha interposto appello deducendo, con il primo motivo, nullità della sentenza per mancanza di motivazione e con il secondo vizio di logicità della motivazione sottesa alla medesima decisione del Giudice di pace rispetto all'accertamento dei fatti.

3. Con ordinanza del 23 luglio 2024, il Giudice monocratico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice d'appello, ha osservato che, stante il disposto dell'art. 37 del digs. n. 274 del 2000, la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per cassazione e ha ritenuto integrati i presupposti per la conversione dell'appello in ricorso per cassazione in virtù dell'art. 568, comma 5, cod. proc, pen., afferendo il primo motivo di appello alla nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare occorre rilevare che, in data 30 agosto 2024, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella veste di difensore e di procuratore speciale del ricorrente ha depositato, unitamente alla procura speciale conferita a tal fine dall'imputato, rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rinuncia all'impugnazione.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Bergamo ha ritenuto il ricorrente non punibile, per il delitto di cui all'art. 595 cod. pen., stante l'esimente della ritorsione. 2. Il MORANDI ha interposto appello deducendo, con il primo motivo, nullità della sentenza per mancanza di motivazione e con il secondo vizio di logicità della motivazione sottesa alla medesima decisione del Giudice di pace rispetto all'accertamento dei fatti. 3. Con ordinanza del 23 luglio 2024, il Giudice monocratico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice d'appello, ha osservato che, stante il disposto dell'art. 37 del digs. n. 274 del 2000, la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per cassazione e ha ritenuto integrati i presupposti per la conversione dell'appello in ricorso per cassazione in virtù dell'art. 568, comma 5, cod. proc, pen., afferendo il primo motivo di appello alla nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare occorre rilevare che, in data 30 agosto 2024, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella veste di difensore e di procuratore speciale del ricorrente ha depositato, unitamente alla procura speciale conferita a tal fine dall'imputato, rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rinuncia all'impugnazione. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 40883/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris