CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 32444/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte di appello di L'Aquila; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 novembre 2022, la corte di appello di L'Aquila dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Pescara del 29 ottobre 2019, con la quale era stato condannato in relazione all'articolo 349 CP. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, ha proposto appello, deducendo un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 585 cod. proc. pen. ed all'articolo 582 comma secondo cod. proc. pen. La corte di appello avrebbe sbagliato nello stabilire l'intempestività dell'atto di appello, in quanto il ricorrente avrebbe depositato l'atto di gravame tempestivamente, depositandolo presso la cancelleria del tribunale di Chieti il 12 novembre del 2019 — ovvero un giorno prima della scadenza del termine ultimo - ai sensi dell'articolo 582 comma secondo del codice di rito. Tanto risulterebbe da attestazione di depositato della cancelleria del predetto tribunale, presente in calce sull'atto di appello. 4. Il ricorso è fondato, posto che, da una parte, ai sensi dell'art. 582 comma 2 cod. proc. pen. è prevista la facoltà, per la parte privata o i difensori, di presentare l'impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del "luogo in cui si trovano", quando tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento - laddove poi la diversità del luogo è riferita soltanto al dato "naturalistico" della presenza fisica sul posto del soggetto interessato (cfr. sul punto Sez. 2, n. 37404 del 27/09/2005 Rv. 232608 — 01) - e dall'altra, alla luce degli atti allegati al ricorso emerge la presentazione tempestiva dell'atto di appello, presso il tribunale di Chieti, quale luogo diverso ove si trovava il difensore, per vero con studio in Chieti, rispetto al tribunale che emise la sentenza impugnata. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla corte di appello di L'Aquila. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di L'Aquila per l'ulteriore corso. Così deciso, Roma, 9 giugno 2023 i, [OSCURATO:PERSONA]