CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 11808/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di cui all'art. 483 cod. pen.; letta la dichiarazione pervenuta in data 8 gennaio 2025 con la quale il Difensore dell'imputata ha rinunciato al mandato e ritenuto che essa, in quanto resa successivamente alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza odierna, non produca alcun effetto nel presente procedimento, considerato che l'udienza viene celebrata con rito non partecipato e che, in ogni caso, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato notificato l'avviso di udienza, non ha effetto con riferimento a tale udienza, che può essere ritualmente celebrata, essendo il difensore rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio (v. ex plurimis Sez. 3, n. 31952 del 20/09/2016, dep. 2017, P., Rv. 270633 - 01); ritenuto che l'unico motivo, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e in relazione all'elemento soggettivo, è assolutamente assertivo e generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi giuridico-fattuali che sono alla base della censura formulata, non consentendo di individuare i rilievi mossi al provvedimento e di esercitare il relativo controllo di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febb