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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 16923/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 12566-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - ecinto [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; 2021 - intimata - 658 avverso la sentenza n. 1352/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 16/10/2018 R.G.N. 822/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. n. 12566/2019 RILEVATO che il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 362/2016, resa il 14.4.2016, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. - alle cui dipendenze aveva prestato la propria opera, quale assistente tecnico di IV livello, dal 17.3.2008 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] -, aveva riconosciuto al medesimo l'indennità di mancato preavviso, respingendo le domande di inquadramento nel V livello e di retribuzione per il lavoro straordinario, nonché quella relativa alla tutela per il licenziamento che gli era stato intimato; che la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata in data 16.10.2018, ha accolto, per quanto di ragione, il gravame interposto dal lavoratore avverso la sentenza del primo giudice ed ha condannato la società datrice a corrispondere all'appellante: la somma di Euro 1.539,25 a titolo di differenze retributive maturate ad aprile 2010, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 30.4.2010 al soddisfo; la somma di Euro 12.576,62 a titolo di differenze per lavoro straordinario e TFR; Euro 1.710,14 a titolo di rivalutazione monetaria ed Euro 1.099,17 a titolo di interessi legali, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dal 16.1.2018 al soddisfo; ed inoltre, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al dipendente, condannando la società appellata a riassumerlo o a corrispondergli un'indennità di importo pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, rivalutata e aumentata degli interessi legali dalla data di cessazione del rapporto al soddisfo; che per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi contenenti più censure; che la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c.; 18 della

I. n. 300 del 1970 e 27 del D.Igs. n. 81 del 2015, «per avere i giudici di seconde cure erroneamente desunto il numero dei dipendenti della società datrice di lavoro dalle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, così ritenendo di dovere applicare la tutela obbligatoria anziché quella reale»: al proposito, in particolare, si lamenta che «il lavoratore non avrebbe potuto dimostrare la consistenza dimensionale del datore di lavoro fornendo il dato numerico utile al computo dei dipendenti nei due anni antecedenti al licenziamento (avendo lavorato, per soli sei mesi, da marzo ad agosto 2010), secondo quanto disposto dall'art. 27 del D.Igs. n. 81 del 2015 a mente del quale "salvo che sia diversamente previsto, ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro"; 2) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 Cost.; 115, 116, 1218, 2697 c.c.; 18 della

I. n. 300 del 1970; 8 della

I. n. 604 del 1966, «con particolare riferimento alla violazione del c.d. principio di vicinanza e di riferibilità della prova, per non avere rilevato i giudici di seconde cure che l'onere probatorio in ordine alle dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della

I. n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro, e che, quindi, spettava alla [OSCURATO:SOCIETA]. dimostrare di avere alle proprie dipendenze meno di quindici lavoratori con la conseguente inapplicabilità, nei suoi confronti, della tutela reale», e si lamenta che i giudici di appello non avrebbero «considerato che l'onere di provare il requisito dimensionale, non emerso nel processo a seguito di contraddittorio, spettava al datore di lavoro, il quale ha omesso di dare qualsiasi prova di tale requisito dimensionale della sua azienda» e che «il lavoratore, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa in quanto dati sicuramente non conosciuti o percepibili dal lavoratore dipendente, mentre per l'impresa è sicuramente più agevole fornire il riscontro della disciplina occupazionale , utilizzando la documentazione che, con riguardo al personale dipendente occupato, la legge gli impone di tenere»; che il primo motivo non è meritevole di accoglimento, poiché ha riguardo, nella sostanza, all'interpretazione della prova e tende, all'evidenza, ad una nuova valutazione della stessa, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).

Come è noto, infatti, «il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito» ed il giudice di legittimità non ha, pertanto, il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014 citt.; Cass. n. 2056/2011); e, nella fattispecie, la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un iter argomentativo del tutto condivisibile dal punto di vista logico- giuridico anche per ciò che attiene all'esegesi delle risultanze istruttorie; che, inoltre, la valutazione del periodo di sei mesi (durante il quale il Tallarico ha prestato la propria opera alle dipendenze della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].), che il ricorrente ritiene «troppo breve per la corretta valutazione del numero dei dipendenti della società», non ha formato oggetto di censura di errore di diritto e la pretesa applicazione al caso di specie dell'art. 27 del D.Igs. n. 81 del 2015 e della relativa giurisprudenza di legittimità attiene ad una questione posta per la prima volta in questa sede ed, in quanto tale, inammissibile.

Peraltro - lo si osserva ad abundantiam -, tale normativa non avrebbe potuto trovare ingresso nel caso di cui si tratta, poiché il licenziamento per cui è causa è stato intimato al Tallarico 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], cioè in epoca di gran lunga anteriore all'entrata in vigore dell'anzidetta normativa; che neppure il secondo mezzo di impugnazione può essere accolto.

Al riguardo, deve darsi atto che la prova di un fatto deve essere fornita dalla parte che con più facilità è in grado di accedere alla stessa, come rilevato dal ricorrente (cfr. Cass., SS.UU. n. 141/2006; Cass. nn. 577/2005; 13533/2001; contra, v., però, tra i recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, ex plurimis, Cass. n. 12490/2020, secondo cui «il criterio di vicinanza della prova, quale mezzo di definizione della regola finale di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., non può operare allorquando l'interessato abbia la possibilità, sulla base degli strumenti processuali a tal fine predisposti dall'ordinamento, di acquisire la documentazione necessaria a suffragare le proprie ragioni»: e, nella fattispecie, il ricorrente avrebbe potuto valersi di tali strumenti).

Ma, ciò premesso, valgono, comunque, anche per il motivo in esame le considerazioni svolte in ordine al primo motivo circa la valutazione della prova e la mancata censura, quale errore di diritto, del periodo di sei mesi di lavoro, nell'ambito del quale lo stesso ricorrente ha asserito che il personale occupato presso la società datrice era inferiore a 15 dipendenti; per la qual cosa, ogni considerazione circa l'applicabilità del c.d. principio di vicinanza della prova al caso di specie perde ogni rilevanza; che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato; che nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poiché la società non ha svolto attività difensiva; che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nei termini specificati in dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale dell'Il febbraio 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 12566-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - ecinto [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; 2021 - intimata - 658 avverso la sentenza n. 1352/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 16/10/2018 R.G.N. 822/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 12566/2019 RILEVATO che il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 362/2016, resa il 14.4.2016, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. - alle cui dipendenze aveva prestato la propria opera, quale assistente tecnico di IV livello, dal 17.3.2008 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] -, aveva riconosciuto al medesimo l'indennità di mancato preavviso, respingendo le domande di inquadramento nel V livello e di retribuzione per il lavoro straordinario, nonché quella relativa alla tutela per il licenziamento che gli era stato intimato; che la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata in data 16.10.2018, ha accolto, per quanto di ragione, il gravame interposto dal lavoratore avverso la sentenza del primo giudice ed ha condannato la società datrice a corrispondere all'appellante: la somma di Euro 1.539,25 a titolo di differenze retributive maturate ad aprile 2010, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 30.4.2010 al soddisfo; la somma di Euro 12.576,62 a titolo di differenze per lavoro straordinario e TFR; Euro 1.710,14 a titolo di rivalutazione monetaria ed Euro 1.099,17 a titolo di interessi legali, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dal 16.1.2018 al soddisfo; ed inoltre, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al dipendente, condannando la società appellata a riassumerlo o a corrispondergli un'indennità di importo pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, rivalutata e aumentata degli interessi legali dalla data di cessazione del rapporto al soddisfo; che per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi contenenti più censure; che la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c.; 18 della I. n. 300 del 1970 e 27 del D.Igs. n. 81 del 2015, «per avere i giudici di seconde cure erroneamente desunto il numero dei dipendenti della società datrice di lavoro dalle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, così ritenendo di dovere applicare la tutela obbligatoria anziché quella reale»: al proposito, in particolare, si lamenta che «il lavoratore non avrebbe potuto dimostrare la consistenza dimensionale del datore di lavoro fornendo il dato numerico utile al computo dei dipendenti nei due anni antecedenti al licenziamento (avendo lavorato, per soli sei mesi, da marzo ad agosto 2010), secondo quanto disposto dall'art. 27 del D.Igs. n. 81 del 2015 a mente del quale "salvo che sia diversamente previsto, ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro"; 2) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 Cost.; 115, 116, 1218, 2697 c.c.; 18 della I. n. 300 del 1970; 8 della I. n. 604 del 1966, «con particolare riferimento alla violazione del c.d. principio di vicinanza e di riferibilità della prova, per non avere rilevato i giudici di seconde cure che l'onere probatorio in ordine alle dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della I. n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro, e che, quindi, spettava alla [OSCURATO:SOCIETA]. dimostrare di avere alle proprie dipendenze meno di quindici lavoratori con la conseguente inapplicabilità, nei suoi confronti, della tutela reale», e si lamenta che i giudici di appello non avrebbero «considerato che l'onere di provare il requisito dimensionale, non emerso nel processo a seguito di contraddittorio, spettava al datore di lavoro, il quale ha omesso di dare qualsiasi prova di tale requisito dimensionale della sua azienda» e che «il lavoratore, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa in quanto dati sicuramente non conosciuti o percepibili dal lavoratore dipendente, mentre per l'impresa è sicuramente più agevole fornire il riscontro della disciplina occupazionale , utilizzando la documentazione che, con riguardo al personale dipendente occupato, la legge gli impone di tenere»; che il primo motivo non è meritevole di accoglimento, poiché ha riguardo, nella sostanza, all'interpretazione della prova e tende, all'evidenza, ad una nuova valutazione della stessa, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014). Come è noto, infatti, «il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito» ed il giudice di legittimità non ha, pertanto, il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014 citt.; Cass. n. 2056/2011); e, nella fattispecie, la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un iter argomentativo del tutto condivisibile dal punto di vista logico- giuridico anche per ciò che attiene all'esegesi delle risultanze istruttorie; che, inoltre, la valutazione del periodo di sei mesi (durante il quale il Tallarico ha prestato la propria opera alle dipendenze della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].), che il ricorrente ritiene «troppo breve per la corretta valutazione del numero dei dipendenti della società», non ha formato oggetto di censura di errore di diritto e la pretesa applicazione al caso di specie dell'art. 27 del D.Igs. n. 81 del 2015 e della relativa giurisprudenza di legittimità attiene ad una questione posta per la prima volta in questa sede ed, in quanto tale, inammissibile. Peraltro - lo si osserva ad abundantiam -, tale normativa non avrebbe potuto trovare ingresso nel caso di cui si tratta, poiché il licenziamento per cui è causa è stato intimato al Tallarico 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], cioè in epoca di gran lunga anteriore all'entrata in vigore dell'anzidetta normativa; che neppure il secondo mezzo di impugnazione può essere accolto. Al riguardo, deve darsi atto che la prova di un fatto deve essere fornita dalla parte che con più facilità è in grado di accedere alla stessa, come rilevato dal ricorrente (cfr. Cass., SS.UU. n. 141/2006; Cass. nn. 577/2005; 13533/2001; contra, v., però, tra i recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, ex plurimis, Cass. n. 12490/2020, secondo cui «il criterio di vicinanza della prova, quale mezzo di definizione della regola finale di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., non può operare allorquando l'interessato abbia la possibilità, sulla base degli strumenti processuali a tal fine predisposti dall'ordinamento, di acquisire la documentazione necessaria a suffragare le proprie ragioni»: e, nella fattispecie, il ricorrente avrebbe potuto valersi di tali strumenti). Ma, ciò premesso, valgono, comunque, anche per il motivo in esame le considerazioni svolte in ordine al primo motivo circa la valutazione della prova e la mancata censura, quale errore di diritto, del periodo di sei mesi di lavoro, nell'ambito del quale lo stesso ricorrente ha asserito che il personale occupato presso la società datrice era inferiore a 15 dipendenti; per la qual cosa, ogni considerazione circa l'applicabilità del c.d. principio di vicinanza della prova al caso di specie perde ogni rilevanza; che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato; che nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poiché la società non ha svolto attività difensiva; che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nei termini specificati in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale dell'Il febbraio 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16923/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris