CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 44689/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla persona [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/02/2017 del [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato il giudice di pace di Velletri ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta ad indagini per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il provvedimento è stato impugnato dalla persona offesa, che lamenta di non aver ricevuto la notificazione della richiesta di archiviazione, nonostante avesse fatto istanza in tal senso. L'impugnazione, indicata dalla parte come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., è stata qualificata come ricorso per cassazione dal Tribunale di Velletri, sul rilievo che la stessa ha ad oggetto un decreto di archiviazione emesso il 16 febbraio 2017, quindi in data anteriore alla entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 che ha modificato il regime di impugnazione (in origine di competenza della Corte di cassazione). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'impugnazione è stata proposta dopo lo spirare del termine di legge. 2.1. Nell'articolare le proprie doglianze, con l'impugnazione principale, la persona offesa ha affermato di aver avuto conoscenza del decreto di archiviazione il 24 gennaio 2018. Successivamente, la medesima parte ha rappresentato che, per errore materiale, aveva scritto 24 gennaio 2018 in luogo di 24 gennaio 2019 e che la data corretta risultava da quella riportata nella richiesta di visione e estrazione copie del fascicolo del pubblico ministero che allegava in copia "informale". In realtà dagli atti presenti nel fascicolo processuale - cui il collegio ha accesso in ragione della questione da dirimere - risulta quanto segue: - [OSCURATO:PERSONA], già in data 31 marzo 2017, ha presentato una prima richiesta di visionare gli atti del procedimento n. 1182/16 RGNR mod. 21bis a carico di [OSCURATO:PERSONA]; l'istanza, sottoscritta personalmente dal Fittipaldi, fa espresso riferimento alla circostanza che il procedimento è stato "archiviato il 16/02/12017"; - successivamente anche l'avv. M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore della persona offesa, ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento in oggetto e ha preso vizio del fascicolo il 20 dicembre 2018. 2.2. Secondo ius receptum l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del decreto di archiviazione emesso "de plano", il quale è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine ordinario di quindici giorni decorrente dal momento in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (cfr. tra le altre Sez. 2, n. 20186 del 08/02/2013 , Azzarà, Rv. 255968; Sez. 4, n. 49764 del 13/11/2014, Rv. 261172; Sez. 5, n. 38758 del 25/05/2015, RM, Rv. 265670). 3.1. Nel caso di specie la persona offesa ha avuto conoscenza della circostanza che il procedimento è stato archiviato sin dal 31 marzo 2017 o, comunque, al più tardi, il 20 dicembre 2018 quando accede agli atti tramite un difensore all'uopo nominato. L'impugnazione è stata proposta - mediante deposito dell'atto nella cancelleria del Tribunale di Velletri - il giorno 4 febbraio 2019, ben oltre il termine di decadenza di quindici giorni. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]