CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 14360/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di POTENZA, con sentenza in data 8/4/2021, a seguito dell'appello e del Procuratore Generale e della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza di assoluzione pronunciata dal TRIBUNALE di MATERA il 16/3/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla illogicità e contraddittorietà tra il contenuto della deposizione resa ex art. 603 cod. proc. pen. dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e la decisione adottata dalla Corte; -violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla illogicità e contraddittorietà risultante dal testo del provvedimento impugnato anche in contrasto con alcuni atti specifici (dichiarazioni dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e contenuto della missiva del 20/8/2013 a sua firma). 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la sentenza impugnata sarebbe illogica e contradditoria con specifico rifermento al contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del dibattimento e della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente alla logicità e alla completezza della motivazione, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, dando conto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi emersi e del tenore delle testimonianze, ha fornito, pure evidenziando per quale ragione le contraddizioni evidenziate dagli appellanti non consentivano di addivenire a una pronuncia di colpevolezza "al di là di goni ragionevole dubbio", corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate negli atti di appello. Ragione questa per la quale le censure attuali, tendendo a ottenere una inammissibile rilettura complessiva delle prove acquisite, ciò anche applicando criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, non sono consentite in questa sede (cfr. Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] éti [OSCURATO:PERSONA] M•naco [OSCURATO:PERSONA] Santis [OSCURATO:PERSONA]