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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 45034/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di due episodi di furto aggravati ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., in danno di altrettanti esercizi commerciali.

Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo unico di ricorso sono manifestamente infondate: dalla lettura degli atti, accessibili a questa Corte in ragione della natura della doglianza proposta dalla difesa, risulta come le persone offese abbiano inteso sporgere querela nei confronti dell'imputato (come già evidenziato in sentenza, con riferimento al furto in danno di "Eurospin", [OSCURATO:PERSONA], responsabile del punto vendita, ha dichiarato espressamente di volere perseguire l'autore del fatto; con riferimento al furto in danno di "Lidl", il responsabile del punto vendita ha sporto una denuncia/querela dalla quale si ricava egualmente la volontà punitiva, sia in ragione del riferimento contenuto nella intestazione dell'atto alla "querela", sia in considerazione del contenuto dell'atto, nel quale la persona offesa ha indicato precise circostanze utili alla identificazione dell'imputato).

Considerato che la motivazione espressa sul punto dalla Corte di merito è conforme ai principi stabiliti in questa sede (oltre a Sez. 2, n. 39673 del 08/09/2023 Rv. 285311 richiamata nella motivazione della sentenza impugnata, si veda Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278034, in cui si precisa che, ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, è desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto come "verbale di denuncia querela", qualora l'atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa in cui si conferma la qualificazione indicata nella intestazione proveniente dalla P.G.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di due episodi di furto aggravati ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., in danno di altrettanti esercizi commerciali. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo unico di ricorso sono manifestamente infondate: dalla lettura degli atti, accessibili a questa Corte in ragione della natura della doglianza proposta dalla difesa, risulta come le persone offese abbiano inteso sporgere querela nei confronti dell'imputato (come già evidenziato in sentenza, con riferimento al furto in danno di "Eurospin", [OSCURATO:PERSONA], responsabile del punto vendita, ha dichiarato espressamente di volere perseguire l'autore del fatto; con riferimento al furto in danno di "Lidl", il responsabile del punto vendita ha sporto una denuncia/querela dalla quale si ricava egualmente la volontà punitiva, sia in ragione del riferimento contenuto nella intestazione dell'atto alla "querela", sia in considerazione del contenuto dell'atto, nel quale la persona offesa ha indicato precise circostanze utili alla identificazione dell'imputato). Considerato che la motivazione espressa sul punto dalla Corte di merito è conforme ai principi stabiliti in questa sede (oltre a Sez. 2, n. 39673 del 08/09/2023 Rv. 285311 richiamata nella motivazione della sentenza impugnata, si veda Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278034, in cui si precisa che, ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, è desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto come "verbale di denuncia querela", qualora l'atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa in cui si conferma la qualificazione indicata nella intestazione proveniente dalla P.G.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore
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