CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17558/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, Sezione Staccata di Salerno, n. 10835/17, depositata il20/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Salerno, l’avviso di accertamento n. TF9011507134/2013,con cui l’Amministrazione finanziaria, in relazione all’anno d’imposta 2008,aveva determinato, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n.600/1973, un reddito sintetico di euro 45.286,42 ed una maggioreimposta Irpef di euro 7.636,00, oltre addizionali, interessi e sanzioni.Numero registro generale 20784/2018Numero sezionale 4338/2026Numero di raccolta generale 17558/2026Data pubblicazione 03/06/2026La CTP rigettava il ricorso, ritenendo che la ricorrente non avesseofferto adeguata dimostrazione della compatibilità tra reddito dichiarato edisponibilità dei beni e servizi per i quali aveva sostenuto le spesecontestate dall’Ufficio.2. La contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, la qualerigettava il gravame, assumendo la legittimità delle deleghe depositatedall’Ufficio e l’inidoneità della documentazione prodotta a superare ilgiudizio di incongruità tra reddito dichiarato e spese sostenute.3. Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi aotto motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].La ricorrente ha depositato memoria con cui, deducendo di averdefinito la lite con accordo conciliativo ex art. 48 del d.lgs. n. 546/1992,come da documentazione allegata, ha chiesto dichiararsi la cessazionedella materia del contendere con compensazione delle spese giudiziali.Anche l’Ufficio ha depositato documentazione consistente nell’istanzadi conciliazione presentata dalla contribuente e nel successivo accordoconciliativo sottoscritto dalle parti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione o erroneainterpretazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 24, 28 e 97 Cost. e dell’art. 10 dellalegge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,per aver la CTR erroneamente dichiarato che fosse stata validamentedimostrata la titolarità del potere in capo al funzionario sottoscrittoredell’avviso di accertamento.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione o erroneainterpretazione dell’art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 97Numero registro generale 20784/2018Numero sezionale 4338/2026Numero di raccolta generale 17558/2026Data pubblicazione 03/06/2026Cost. e dell’art. 10 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente sostenuto che l’Ufficionon fosse tenuto ad indicare, nell’atto impositivo, gli estremi della delegaconferita al funzionario sottoscrittore.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 38 del d.P.R.n. 600/1973 e del d.l. n. 78/2010, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza impugnata per omessapronuncia in ordine al nono motivo di appello, con cui era stata dedottal’applicabilità del nuovo sistema redditometrico introdotto dal d.l. n.78/2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.4. Con il quarto motivo si deduce la mancata valutazione delle provein atti ed il difetto assoluto di motivazione, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR ritenuto che, pur a fronte deglielementi istruttori offerti dalla contribuente, permanesse il difetto di provain ordine all’esistenza di redditi ulteriori esenti o soggetti a ritenuta allafonte.5. Con il quinto motivo si deduce, da un lato, la violazione o erroneainterpretazione degli artt. 38 e 43 del d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art.24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e, dall’altro,l’omissione di pronuncia su un punto decisivo della controversia ed ildifetto assoluto di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., per aver la CTR omesso di esaminare l’eccezione di decadenzadal potere impositivo in cui era incorsa l’Amministrazione finanziaria pernon aver consentito alla contribuente di documentare la congruità delreddito anche per gli anni precedenti al 2008.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione o erroneainterpretazione dell’art. 38, comma 4 e ss., d.P.R. n. 600/1973, comeriformulato dall’art. 22, comma 1, del d.l. n. 78/2010, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché il mancato esame di documentiprobatori rilevanti per la decisione ed il difetto assoluto di motivazione, inNumero registro generale 20784/2018Numero sezionale 4338/2026Numero di raccolta generale 17558/2026Data pubblicazione 03/06/2026relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR ritenutoinutilizzabile la dichiarazione scritta resa dai germani della contribuente inordine ai prelievi da questa operati sul conto corrente cointestato,finalizzati a procurarsi la provvista per fronteggiare le sue necessitàfamiliari.7. Con il settimo motivo si desume la violazione dell’art. 38, comma4, del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., nonché l’omissione di pronuncia su un punto decisivo dellacontroversia, la motivazione apparente, l’illogicità manifesta ed il mancatoesame di documenti probatori rilevanti per la decisione, per aver la CTRsostenuto che il mancato utilizzo della colf nei mesi estivi non fosse di persé solo idoneo a sovvertire i conteggi effettuati dall’Ufficio.8. Con l’ottavo motivo si assume la violazione dell’art. 38, comma 4,del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., nonché l’omissione di pronuncia su un punto decisivo dellacontroversia, la motivazione apparente, l’illogicità manifesta ed il mancatoesame di documenti probatori rilevanti per la decisione, per non aver laCTR tenuto conto della documentazione probatoria prodotta, attestanteche alcuni beni (autoveicoli e motoveicoli), ed i relativi costi imputati allacontribuente, erano in realtà intestati e da riferire al marito, soggetto nonfiscalmente a carico della ricorrente.9. Preliminarmente occorre rilevare che la ricorrente ha depositatomemoria con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia delcontendere in quanto le parti hanno sottoscritto accordo conciliativo atotale definizione della presente controversia.In effetti, dall’accordo conciliativo in atti (prodotto anche dall’Ufficio,unitamente all’istanza di conciliazione della contribuente), stipulato aisensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, risulta che le parti hanno definitola presente lite in relazione all’atto impositivo originariamente impugnatodalla contribuente, con compensazione delle spese giudiziali. L’accordoNumero registro generale 20784/2018Numero sezionale 4338/2026Numero di raccolta generale 17558/2026Data pubblicazione 03/06/2026conciliativo, in cui viene espressamente richiamato il presente giudizio,prevede la definizione della lite con la sola riduzione delle sanzioniirrogate.Ai sensi del comma 4 del citato art. 48, la conciliazione si perfezionacon la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate, come nel casodi specie, le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Aseguito della modifica apportata alla predetta disposizione dall'art. 9 deld.lgs. n. 156/2015, non sono più necessari, ai fini del perfezionamentodell’accordo conciliativo, il pagamento della prima rata e la prestazione diidonea garanzia per le rate successive (Cass. 03/05/2025, n. 11598).10. In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia delcontendere, con compensazione delle spese giudiziali. P.Q.Mdichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese giudiziali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro