CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34949/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
u [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura - riguardanti il portato oggettivo della condotta oppositiva tenuta dal ricorrente e il dolo della resistenza ex art 337 cp in contestazione - già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in termini tali da rendere le relative valutazioni di merito non suscettibili di rilievi prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. O Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri P.Q.M