CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 07653/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3303/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- -controricorrente incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12 , presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] PIEMONTE n.04/02/24 depositata i l 11/01/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 04/02/24 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte (di seguito CGT2) respingeva l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Euroimport) e accoglieva parzialmente l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 559/01/23 della Commissione tributaria provinciale di Torino(di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti proposti da Euroimport avverso due avvisi di accertamento concernenti IVA relativaagli anni d’imposta 2016 e 2017. 1.1.Come evincibile dalla sentenza impugnata, con gli atti impositivi l’Amministrazione finanziaria riteneva assoggettabili ad IVA le operazioni compiute dalla società contribuente, la quale si occupava di acquistare, per conto di clienti privati che operavano via internet, pneumatici in altri Paesi della UE (in particolare, in Germania e Belgio), per poi consegnarli ai clienti trattenendo una commissione per l’attività espletata. 1.2.La CGT2 respingeva l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che, in applicazione dell’art. 40, comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, la vendita operata dalla società contribuente era assoggettabile ad IVA in Italia. Veniva, invece, parzialmente accolto l’appello di AEcon riferimento alla rideterminazione delle sanzioni. 2.Avverso la sentenza di appello Euroimport proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 3.AE resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato ad un unico motivo e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. 4.Euroimport depositava controricorso avverso il ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza del 09/10/2024, Euroimport ha chiesto un rinvio al fine di definire le pendenze attualmente in essere con AE ma quest’ultima non ha aderito alla richiesta della ricorrente. 1.1.Sussiste, tuttavia, altra controversia pendente davanti a questa Corte, recante il R.G. n. 3271/2023 e avente il medesimo oggetto, riferendosi ad altra annualità d’imposta. 1.2. Appare, pertanto, opportuno procedere alla trattazione unitaria delle cause e, avuto conto della rilevanza nomofilattica del contenzioso, si ritiene che non sussistano le condizioni l’esame delle stesse in camera di consiglio. 2.Va, dunque, disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione unitaria del presente procedimento e del procedimento R.G. n. 3271/2023 in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione unitaria del presente procedimento e del proc