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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 32178/2026

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DRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone che ne aveva dichiarato la penale responsabilità per il reato di bancarotta semplice documentale, commesso in qualità di amministratore di Clas s.r.I., dichiarata fallita in data 16 gennaio 2019, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; -Letta la memoria difensiva depositata il 29 aprile 2026; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché la Corte avrebbe errato nell'affermare che la pena comminata nel processo corrente, sommata a quella già inflitta ex art. 444 cod. proc. pen. nel 2009 in altro procedimento e sospesa, superi il biennio, essendosi in realtà estinto il reato oggetto di detto procedimento ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., così come formalmente dichiarato con ordinanza dal Tribunale di Cassino nel 2018 - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di Contravvenzione) deve intendersi limitata, con riguardo alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, sicché, qualora sia stata applicata una pena detentiva, è necessario tenerne conto ai fini della valutazione richiesta, ex artt. 163 e 164, comma 4, cod. pen., in ordine alla concedibilità di un secondo beneficio» (Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 - 01), e stante il fatto che la pena oggetto di patteggiamento nel 2009 è stata determinata in anni uno e mesi otto di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone che ne aveva dichiarato la penale responsabilità per il reato di bancarotta semplice documentale, commesso in qualità di amministratore di Clas s.r.I., dichiarata fallita in data 16 gennaio 2019, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; -Letta la memoria difensiva depositata il 29 aprile 2026; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché la Corte avrebbe errato nell'affermare che la pena comminata nel processo corrente, sommata a quella già inflitta ex art. 444 cod. proc. pen. nel 2009 in altro procedimento e sospesa, superi il biennio, essendosi in realtà estinto il reato oggetto di detto procedimento ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., così come formalmente dichiarato con ordinanza dal Tribunale di Cassino nel 2018 - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di Contravvenzione) deve intendersi limitata, con riguardo alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, sicché, qualora sia stata applicata una pena detentiva, è necessario tenerne conto ai fini della valutazione richiesta, ex artt. 163 e 164, comma 4, cod. pen., in ordine alla concedibilità di un secondo beneficio» (Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 - 01), e stante il fatto che la pena oggetto di patteggiamento nel 2009 è stata determinata in anni uno e mesi otto di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; 2 P.Q.M
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