CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 08481/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5092/13 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in margine al ricorso, dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con il quale è elettivamente domiciliata in Giarre, Corso Italia, n. 147. Ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. Controricorrente F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 5092/2013 Numero sezionale 739/2022 Numero di raccolta generale 8481/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 avverso la sentenza n. 06/18/12 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, depositata in data 12 gennaio 2012; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Angiolella nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate in controversia riguardante l’impugnazione di avviso di accertamento Irap, per l’anno 2004, con cui l’Agenzia delle entrate aveva accertato in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., costi indeducibili per euro 120.368,00. In particolare, dai documenti richiesti in sede di contraddittorio preventivo e dai riscontri informatici, erano stati accertati acquisti effettuati dalla società contribuente presso altre ditte aventi sede in paesi extracomunitari a fiscalità privilegiata sicché ai sensi dell'articolo 110, comma 10 e 11, t.u.i.r. L'Ufficio, rilevato che la società aveva omesso di indicare tali costi nella dichiarazione di redditi, emetteva l'avviso di accertamento n. RJA03T200123/2006 contestando l’indeducibilità, recuperando a tassazione l’importo di € 120.368,47 e, conseguentemente, rettificando il reddito dichiarato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di primo grado, con sentenza n. 235/02/08 depositata in data 8 aprile 2008, aveva accolto il ricorso di parte contribuente esito che veniva ribaltato dai giudici di appello i quali accoglievano i rilievi dell’Ufficio secondo cui col sopravvenire della disposizione introdotta dal comma 301 dell'articolo 1 della legge finanziaria n. 296 del 2006, la deducibilità delle spese effettuate in paesi a fiscalità privilegiata non è più subordinata alla separata indicazione delle stesse in dichiarazione, sicché l'unico effetto riconducibile a tale omissione è l'applicazione di una sanzione pari al 10% dei costi non indicati, con un limite minimo di euro 500 ed un 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 5092/2013 Numero sezionale 739/2022 Numero di raccolta generale 8481/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 limite massimo di euro 50.000,00, così come previsto dal nuovo comma del comma 3 bis dell'articolo 8 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 471 introdotto dal comma 302 della l. 27/12/2006 n. 296. 2. La società contribuente ha impugnato in cassazione tale sentenza cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. 3. Col sopravvenire del decreto-legge 22 ottobre 2018 n. 119, come convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, la società contribuente ha richiesto a questa Corte la sospensione del giudizio. Con ordinanza comunicata alle parti in data 17/06/2019, è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. cit. [OSCURATO:PERSONA]: La società contribuente ha chiesto ed ottenuto la sospensione in prevenzione del presente giudizio fino al 10 giugno 2019 (v. ordinanza di questa Corte del 25/02/2019) e, successivamente, ha attivato la procedura di condono come comprovato dalla documentazione depositata in data 18/06/2019. Risulta, all’uopo, depositata la domanda di definizione agevolata in relazione all'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio; la ricevuta della domanda di condono allegata gli atti, porta la dicitura meccanografica “importo netto dovuto: € 0,00”, il che spiega l’assenza del mod. F24, ivi operando la clausola di salvaguardia di cui all’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 6 d.l. cit. («Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda»). Va dato atto che l'Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell'art. 372, comma 2, cod. proc. civ., dei documenti prodotti, reputandosi che l'Ufficio concordi «sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge» (cfr. Cass., 02/05/2015, n. 11540; Cass.3 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 5092/2013 Numero sezionale 739/2022 Numero di raccolta generale 8481/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 18/02/2022, n. 5329; conf. Cass. 30/12/2021 n. 42048, Cass., 21/12/2021, n. 40943, Cass., 13/12/2021, n. 39525). Dunque, in assenza di diniego di condono e/o d’istanza di trattazione entro il 31/12/20, risulta integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con spese che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione dell’art. 46 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546, e dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, in data 25 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a