CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2021
Cassazione n. 43284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 21 marzo 2022, la Corte d'appello di Messina ha confermato (salvo che nel trattamento sanzionatorio, rideterminato in mitius per l'esclusione di talune circostanze aggravanti) la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa a suo carico dal Tribunale della stessa città il 22 ottobre 2021 in relazione al delitto di furto commesso il 31 agosto 2021. Con unico motivo di ricorso, l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, la Corte di merito ha chiaramente inteso evidenziare non solo la (ovvia) configurabilità della recidiva nei suoi presupposti, ma anche l'improponibilità della richiesta di esclusione della stessa avuto riguardo alla personalità dell'imputato; si rammenta al riguardo che gli elementi da valorizzare ai fini dell'esclusione della recidiva (o, per converso, della sua applicazione) sono tendenzialmente quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 13364 del 21/01/2020, Brizzi, Rv. 279034; e Sez. 2, n. 4969 del 12/01/2012, Doku, Rv. 251809). Quanto poi alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la stessa risulta in realtà motivata in relazione all'effettivo disvalore del fatto e alla personalità del soggetto, gravato da plurimi precedenti e che commise il fatto stando in detenzione domiciliare: in proposito può farsi richiamo al principio, elaborato dalla giurisprudenza, in base al quale In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottob