CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 23283/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2021 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'elemento oggettivo del reato, non è consentito dagli artt. 581 e 606 cod. proc. pen. per il difetto del requisito della specificità estrinseca, poiché manca il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta ed in particolare con l'accertata assenza di autorizzazioni allo scarico. 1.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché la sentenza ha utilizzato le dichiarazioni del teste non su dichiarazioni rese dall'imputato ma su mere indicazioni, poi comunque verificate dal teste accertatore. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile perché si contesta la confisca dell'area, per altro senza avervi interesse poiché lo stesso ricorrente afferma che si tratta di un bene di proprietà di un terzo, mentre il Tribunale ha disposto solo la confisca dell'impianto ex art. 240 cod. pen. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore , Luca,Semeraro [OSCURATO:PERSONA] Ci