CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 10946/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 28677/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] vasce; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1004/2021 del 7/9/2021. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel 2017 il Fallimento della società subappaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. in liqui- dazione ottiene dal Tribunale di Aosta nei confronti dei subappaltanti Nata- scia Romeo e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., un decreto ingiuntivo di pagamento di circa € 880.453, a 2di 6 – 28677/2021 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. saldo del corrispettivo di lavori sulla base del contratto d’appalto del 24/10/2008. Rigettata in primo grado, l’opposizione è stata accolta in ap- pello poiché l’intero importo domandato in via monitoria è stato già corri- sposto. Ricorre in cassazione il Fallimento della subappaltatrice con tre motivi. Resistono i subappaltanti con controricorso e memoria. Ragioni della decisione 1. -Il primo motivo (p. 16 ss.) denuncia l’omessa motivazione sull’ecce- zione di inammissibilità dell’appello.In particolare, si fa val ere che le que- stioni dedotte con l’atto di appello non sono comprensibili , che non vi è indicazione specifica dei punti della decisione impugnati, né ricostruzione alternativa a quella del primo giudice.Si deduce: violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. Il secondo motivo (p. 18 ss.) denuncia l’errata valutazione delle prove e di fatti decisivi da parte della Corte di appello.Si deduce: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il terzo motivo (p. 25 ss.) denuncia che la Corte di appello ha riqualificato la domanda rispetto al giudizio di primo grado, in quanto essa ha rilevato che l’eccezione di controparte è da qualificare di pagamento e non di com- pensazione.Si deduce: violazione degli artt. 112 e 292 c.p.c., nonché vio- lazione del giudicato interno. 2. –Il primo motivo non è fondato. La Corte di appello di Torino sostiene che la «sintetica esposizione della difesa soddisfa pienamente il canone normativo della chiara e specifica enunciazione delle critiche avverso la prima decisione». L’accesso al fasci- colo lo conferma. In altre parole, la valutazione di incomprensibilità delle questioni sollevate con l’atto di appello della controparte e la censura di omessa pronuncia sulla correlativa eccezione d’inammissibilità sono smen- tite dal fatto che la Corte di appello ha ben potuto entrare nel merito di una 3di 6 – 28677/2021 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ricostruzione della situazione giuridicamente rilevante che ha rovesciato l’esito del primo grado di giudizio. Il primo motivo è rigettato. 2.1.– I l secondo ed il terzo motivo sono connessi, quindi da esaminare congiuntamente. Essi non sono fondati. Il tratto che li accomuna di sovrapporre l’apprezzamento di parte all’ap- prezzamento che la Corte di appello ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. In particolare, nelle parti censurate, la Corte territorialeargomenta (p. 6 ss.) nei termini seguenti. In primo luogo, ricostruisce l’accertamento di primo grado. Il primo giudice ha accertato l’esistenza del credito azionato in sede monitoria, poiché l’importo riconosciuto dal c.t.u. per i lavori eseguiti dalla società appaltatrice ricomprendeva la somma oggetto di ingiunzione, pari a circa € 1.044.274, oltre a € 15.444 Iva inclusa. Sebbene i pagamenti allegati all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla committente fossero da imputarsi ai crediti accertati in sede peritale in favore dell’appaltatrice, il Tribunale ha escluso che i controcrediti eccepiti in compensazione fossero idonei a fon- dare il rigetto della pretesa azionata dall’appaltatrice in via monitoria ovvero a limitarne l’entità. Tale conclusione è stata argomentata sulla base della incompetenza funzionale ex artt. 52 e 56 l. fall. del primo giudice (a causa della procedura concorsuale nel frattempo intrapresa a carico dell’appalta- trice) a conoscere dei controcrediti eccepiti in compensazione. Inoltre, il primo giudice ha ritenuto che l’eccezione di compensazione ad oggetto un controcredito per il pagamento di penali per circa € 50.000, fondato sulla scorta della scrittura privata del 20/9/2011, costituisse un documento privo di data certa, quindi inopponibile al fallimento. 2.1.- Nell’accogliere il primo motivo di appello, con cui la committente (subappaltante) opponente ha lamentato l’omessa valutazione dei docu- menti volti a dimostrare il pagamento del credito azionato in via monitoria, 4di 6 – 28677/2021 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. la Corte di appello ha ricostruito la vicenda in modo compiuto e dettagliato, ma radicalmente diverso dalla ricostruzione compiutadal primo giudice, ri- conoscendo l’allegazione, nel contesto della citazione in opposizione, di fatti estintivi del credito, che consente di ravvisare nei contenuti della stessa difesa «la prioritaria introduzione di una eccezione di adempimento fondata sui documenti prodotti e comprovanti la effettuazione di veri e propri ac- conti. Diversamente, il Tribunale, pur avendo correttamente ritenuto che le rimesse indicate da parte opponente fossero imputabili alle voci di credito accertate in sede peritale in favore della parte attrice sostanziale, ha erro- neamente ravvisato nella eccezione degli opponenti la allegazione di un con- trocredito, procedendo a qualificare la stessa difesa nei termini di una ec- cezione di compensazione, ritenendola sottratta, per incompetenza funzio- nale, al Tribunale aditoin favore del Tribunale fallimentare ai sensi dell’art.52 co. 2 l. fall. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ritiene di discostarsi da tale conclusione, qualificando le dette rimesse quali veri e propri acconti, effettuati dal debi- tore in dipendenza del credito maturato in esecuzione del rapporto contrat- tuale. Il richiamo degli opponenti alla scrittura privata inter-partes del 20/09/2011, attestante l’esistenza di un controcredito in favore della com- mittente la Chance per penali contrattuali da ritardo, ha indotto una ogget- tiva confusione rispetto al tema essenziale del giudizio, rappresentato, in prima battuta, da una argomentata eccezione di pagamento, che integra il nucleo essenziale della difesa degli appellanti». Su questa base la Corte svolge gli accertamenti conclusivi, che non sono superati dagli argomenti che il ricorrente formula dapprima nel secondo motivo di appello. In particolare, il ricorrente obietta che i pagamenti com- piuti da controparte, contestati, sono stati già conteggiati dal primo giudice, ma la Corte di appello ha accertato che si tratta di acconti . I l ricorrente obiettache il Fallimento ha prodotto fin dal primo grado un proprio docu- mento (il n. 4) non contestato dalla controparte, contenente il riepilogo con- tabile di tutte le fatture emessenonché di ogni singolo pagamento ricevuto 5di 6 – 28677/2021 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. anche relativamente ai cementi armati forniti dalla società Orme, ma la Corte di appello può fondare il proprio convincimento (anche implicita- mente)sull’uno piuttosto che sull’altro elemento e questo riepilogo non è che una dichiarazione pro se. Il ricorrente obiettache il c.t.u. ha dichiarato nella consulenza che non erano stati computati i corrispettivi relativi alle forniture di cementi armati, eseguiti sulla base del subappalto con la società Orme, per un importo di € 700.000, ma la Corte di appelloha accertato che i crediti di Orme non sono stati dedotti. 2.2. -Quanto al terzo motivo, le censure articolate sono in particolare le seguenti. «La Corte ha provveduto a riqualificare la domanda svolta dagli opponenti a fronte del pacifico incontestabile fatto che nell’atto introduttivo del secondo grado ed in tutti quelli successivi, controparte non ebbe a spen- dere una sola parola in proposito, con conseguente giudicato in punto […]. Il giudice qualifica la domanda formulata da controparte in primo grado come eccezione di compensazione […]. Nell’atto introduttivo del secondo grado, controparte non spende una sola parola in merito. Anzi formula espresse deduzioni del tutto coerenti con le difese svolte, nonché con le premesse della sentenza di primo grado […]. Quindi controparte non ha mai dedotto di aver pagato lesomme portate dalle fatture prodotte dalla odierna esponente, ma ha addotto ragioni di credito derivanti dal medesimo rap- porto contrattuale, ma di differente natura». Quindi la Corte ha inammissi- bilmente riqualificato la «domanda svolta da controparte». Il terzo motivo non è fondato, poiché la Corte di appello ha appunto rico- struito la vicenda in termini ragionevolmente diversi ed ha rilevato il paga- mento, che è per l’appunto un’eccezione rilevabile d’ufficio, 2.3. -Il secondo ed il terzo motivo sono rigettati. 3. -Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della 6di 6 – 28677/2021 – 2 – 8 / 3 /202 4 ( 24 ) – [OSCURATO:PERSONA]. parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in € 12.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processu