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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08249/2023

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o di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2584/2019 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Napoli, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 290, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69M01 F839 H), con studio in Roma, alla Via G. Palumbo n. 26. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] N APOLI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59P10 F839 X) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54M70 F839 D), elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 46, presso lo [OSCURATO:PERSONA].

TARES - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 5468/20/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 7 giugno 2018; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 16 novembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA]

1. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune di Napoli e riformava la pronuncia n. 761/27/2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, così (implicitamente) rigettando l’originario ricorso avanzato dal [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA] (da ora [OSCURATO:PERSONA]) contro l’avviso di pagamento n. 873998/134132, con cui il Comune di Napoli aveva chiesto il versamento della somma di 4.742,00 € a titolo di TARES relativa all’anno di imposta 2013;

2. avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificandolo, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., in data 7/9 febbraio 2019, formulando due motivi di impugnazione; 3.Il Comune di Napoli notificava controricorso in data 18 febbraio 2019, concludendo per il rigetto dell’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] :

4. con nota sottoscritta dal difensore del ricorrente munito di procura speciale all’uopo rilasciata, notificata al Comune di Napoli tramite posta elettronica certificata il 4 novembre 2022 e depositata il 9 novembre 2022, la ricorrente, nel dare atto di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. di rinunciare al giudizio, chiedendo che le spese fossero integralmente compensate tra le parti. 5.Il ricorso va dichiarato estinto in ragione della predetta rinuncia, non essendo di ostacolo a tale esito la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

Per costante giurisprudenza, infatti, «la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez.

VI-Lav., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez.

V, 28 maggio 2020, n. 10140)» (così Cass., Sez.

U.civ., 30 novembre 2021, n. 3755).

6. L’assenza di ragioni di contrasto da parte del Comune in ordine alla richiesta di integrale compensazione delle spese del presente giudizio induce ad accogliere tale richiesta. 7.Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzion atoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi di rinuncia al giudizio e sua estinzione a norma dell'art. 390 cod. proc.,, civ. (cfr. Cass. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018; Cass. n. 23175/2015).

P .

Q .

M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2584/2019 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Napoli, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 290, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69M01 F839 H), con studio in Roma, alla Via G. Palumbo n. 26. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] N APOLI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59P10 F839 X) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54M70 F839 D), elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 46, presso lo [OSCURATO:PERSONA]. TARES - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 5468/20/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 7 giugno 2018; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 16 novembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune di Napoli e riformava la pronuncia n. 761/27/2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, così (implicitamente) rigettando l’originario ricorso avanzato dal [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA] (da ora [OSCURATO:PERSONA]) contro l’avviso di pagamento n. 873998/134132, con cui il Comune di Napoli aveva chiesto il versamento della somma di 4.742,00 € a titolo di TARES relativa all’anno di imposta 2013; 2. avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificandolo, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., in data 7/9 febbraio 2019, formulando due motivi di impugnazione; 3.Il Comune di Napoli notificava controricorso in data 18 febbraio 2019, concludendo per il rigetto dell’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] : 4. con nota sottoscritta dal difensore del ricorrente munito di procura speciale all’uopo rilasciata, notificata al Comune di Napoli tramite posta elettronica certificata il 4 novembre 2022 e depositata il 9 novembre 2022, la ricorrente, nel dare atto di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. di rinunciare al giudizio, chiedendo che le spese fossero integralmente compensate tra le parti. 5.Il ricorso va dichiarato estinto in ragione della predetta rinuncia, non essendo di ostacolo a tale esito la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. Per costante giurisprudenza, infatti, «la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. VI-Lav., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10140)» (così Cass., Sez. U.civ., 30 novembre 2021, n. 3755). 6. L’assenza di ragioni di contrasto da parte del Comune in ordine alla richiesta di integrale compensazione delle spese del presente giudizio induce ad accogliere tale richiesta. 7.Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzion atoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi di rinuncia al giudizio e sua estinzione a norma dell'art. 390 cod. proc.,, civ. (cfr. Cass. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018; Cass. n. 23175/2015). P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rin
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