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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 08751/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA CiatO-clWiSe-a+le-palti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990.

Il ricorso è tardivo.

Il termine per impugnare scade in data 28/07/2024 (dal 29/02/24 più 90 giorni per deposito della motivazione più 45 giorni per impugnare più ulteriori 15 giorni, trattandosi di imputato assente).

Il ricorso è stato depositato il 23/09/2024 ed è pervenuto alla cancelleria della Corte di appello il 25/09/2024.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA CiatO-clWiSe-a+le-palti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990. Il ricorso è tardivo. Il termine per impugnare scade in data 28/07/2024 (dal 29/02/24 più 90 giorni per deposito della motivazione più 45 giorni per impugnare più ulteriori 15 giorni, trattandosi di imputato assente). Il ricorso è stato depositato il 23/09/2024 ed è pervenuto alla cancelleria della Corte di appello il 25/09/2024. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08751/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris