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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 17584/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17942/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura inatti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 464/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. [OSCURATO:PERSONA]Amato agì in giudizio nei confronti dei germani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che, dichiarata la proprietà comune dell’accesso al proprio immobile dal lato occidentale, i convenuti fossero condannati a rimuovere i manufatti ivi collocati.

I convenuti si difesero, spiegando anche domanda riconvenzionale, con la quale chiesero che i locali in discorso fossero dichiarati di esclusiva pertinenza di area cortilizia.

2. Il Tribunale, accertata la proprietà in comune dell’area di cui si discute, accolse la domanda.

3. La Corte d’appello di Salerno, alla quale si erano rivolti i convenuti soccombenti, rigettò l’impugnazione.

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], nelle more venuta a mancare, ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]Amato resiste con controricorso.

5. Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Lamentano i ricorrenti che la Corte d’appello aveva accolto la domanda attorea in assenza di rigorosa prova sulla proprietà, non potendo assumere rilievo i dati catastali e, inoltre, la decisione aveva contraddittoriamente sostenuto che dall’esame dei titoli non constava che l’area appartenesse ad alcuna delle parti in causa.

Al fine di sostenere l’argomento censuratorio con il motivo vengono evocate emergenze istruttorie, che la Corte locale non avrebbe puntualmente esaminato.

6. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 2697 e 2735 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Spiegano i ricorrenti, ammesso che l’area fosse comune, la sentenza non aveva valutato la scrittura del 24/3/2000, intervenuta fra le parti, con la quale la controparte aveva riconosciuto il diritto degli esponenti.

7. Con il terzo motivo viene denunciata violazione degli artt. 1158 e 1159bis cod. civ.

Assumono i ricorrenti di avere comunque dimostrato l’acquisto della proprietà esclusiva dell’area per usucapione.

8. I motivi, tra loro correlati, esaminati nel loro insieme, non meritano di essere accolti. 8.

1. La sentenza impugnata ha ritenuto insindacabilmente, sulla scorta della disamina degli atti di provenienza, che trattavasi di un’area “graffata”, posta la servizio di entrambi gli immobili, quindi comune.

Invero, costituisce principio fermo quello secondo il quale in tema di azione di rivendicazione, ai fini dell'individuazione del bene conteso, la base primaria dell'indagine del giudice è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, costituendo peraltro, il giudizio sulla corrispondenza o meno del bene domandato con quello descritto nel titolo un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, qualora risultino verificate la correttezza dei criteri ermeneutici adottati dal giudice del merito e l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione che ne giustifica i risultati (Sez. 2, 26992, 02/12/2013, Rv. 628758).

La scrittura del 24/3/2000 è stata fatta oggetto di esame e ne è stata esclusa la rilevanza (con motivazione in questa sede intangibile), riguardando essa solo un pergolato danneggiato da infiltrazioni provenienti dalla proprietà [OSCURATO:PERSONA], avendo, inoltre la Corte locale motivatamente condiviso le risultanze della CTU. 8.

2. La domanda d’usucapione, ha correttamente spiegato la sentenza, non meritava di essere accolta, trattandosi di bene comune, in relazione al quale gli appellanti non avevano dimostrato di avere impedito l’uso della controparte e manifestato inequivocamente la volontà di possedere uti dominus e non uti condominus.

Invero, questa Corte più volte ha spiegato che il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via d’esclusività (il che non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino, a loro volta concorrente fruizione), ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (ex multis, Sez. 2, n. 12260, 20/8/2002, Rv. 556970; Sez. 2, n. 9903, 28/4/2006, Rv. 592523; Sez. 2, n. 19478, 20/9/2007, Rv. 599374; Sez. 2, n. 17462, 27/7/2009, Rv. 609159; Sez. 6 n. 24781, 19/10/2017, Rv. 646754; Sez. 2, n. 10734, 4/5/2018, Rv. 648439). 8.

3. Il ricorso invoca un improprio accertamento di merito da parte di questa Corte sulla base, peraltro, di una congetturata situazione di fatto non conoscibile in questa sede (difetto di specificità per mancanza di autosufficienza).

Nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, l’insieme delle doglianze investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ. – in verità neppure esperito – in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). 8.

4. I ricorrenti propongono censura della motivazione, in spregio al contenuto dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., siccome novellato nel 2012, il quale consente il ricorso solo in presenza di omissione della motivazione su un punto controverso e decisivo (dovendosi assimilare alla vera e propria omissione le ipotesi di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione) - S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914), omissione che qui non si rileva affatto, siccome si trae inequivocamente da quanto sopra riportato, che fa escludere la ipotesi di una giustificazione motivazionale meramente apparente.

Senza contare che in presenza di “doppia conforme”, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 8.

5. Infine, è utile osservare che la denunzia di violazioni di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente.

9. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

10. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17942/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura inatti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 464/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA]Amato agì in giudizio nei confronti dei germani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che, dichiarata la proprietà comune dell’accesso al proprio immobile dal lato occidentale, i convenuti fossero condannati a rimuovere i manufatti ivi collocati. I convenuti si difesero, spiegando anche domanda riconvenzionale, con la quale chiesero che i locali in discorso fossero dichiarati di esclusiva pertinenza di area cortilizia. 2. Il Tribunale, accertata la proprietà in comune dell’area di cui si discute, accolse la domanda. 3. La Corte d’appello di Salerno, alla quale si erano rivolti i convenuti soccombenti, rigettò l’impugnazione. 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], nelle more venuta a mancare, ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]Amato resiste con controricorso. 5. Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Lamentano i ricorrenti che la Corte d’appello aveva accolto la domanda attorea in assenza di rigorosa prova sulla proprietà, non potendo assumere rilievo i dati catastali e, inoltre, la decisione aveva contraddittoriamente sostenuto che dall’esame dei titoli non constava che l’area appartenesse ad alcuna delle parti in causa. Al fine di sostenere l’argomento censuratorio con il motivo vengono evocate emergenze istruttorie, che la Corte locale non avrebbe puntualmente esaminato. 6. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 2697 e 2735 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Spiegano i ricorrenti, ammesso che l’area fosse comune, la sentenza non aveva valutato la scrittura del 24/3/2000, intervenuta fra le parti, con la quale la controparte aveva riconosciuto il diritto degli esponenti. 7. Con il terzo motivo viene denunciata violazione degli artt. 1158 e 1159bis cod. civ. Assumono i ricorrenti di avere comunque dimostrato l’acquisto della proprietà esclusiva dell’area per usucapione. 8. I motivi, tra loro correlati, esaminati nel loro insieme, non meritano di essere accolti. 8. 1. La sentenza impugnata ha ritenuto insindacabilmente, sulla scorta della disamina degli atti di provenienza, che trattavasi di un’area “graffata”, posta la servizio di entrambi gli immobili, quindi comune. Invero, costituisce principio fermo quello secondo il quale in tema di azione di rivendicazione, ai fini dell'individuazione del bene conteso, la base primaria dell'indagine del giudice è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, costituendo peraltro, il giudizio sulla corrispondenza o meno del bene domandato con quello descritto nel titolo un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, qualora risultino verificate la correttezza dei criteri ermeneutici adottati dal giudice del merito e l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione che ne giustifica i risultati (Sez. 2, 26992, 02/12/2013, Rv. 628758). La scrittura del 24/3/2000 è stata fatta oggetto di esame e ne è stata esclusa la rilevanza (con motivazione in questa sede intangibile), riguardando essa solo un pergolato danneggiato da infiltrazioni provenienti dalla proprietà [OSCURATO:PERSONA], avendo, inoltre la Corte locale motivatamente condiviso le risultanze della CTU. 8. 2. La domanda d’usucapione, ha correttamente spiegato la sentenza, non meritava di essere accolta, trattandosi di bene comune, in relazione al quale gli appellanti non avevano dimostrato di avere impedito l’uso della controparte e manifestato inequivocamente la volontà di possedere uti dominus e non uti condominus. Invero, questa Corte più volte ha spiegato che il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via d’esclusività (il che non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino, a loro volta concorrente fruizione), ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (ex multis, Sez. 2, n. 12260, 20/8/2002, Rv. 556970; Sez. 2, n. 9903, 28/4/2006, Rv. 592523; Sez. 2, n. 19478, 20/9/2007, Rv. 599374; Sez. 2, n. 17462, 27/7/2009, Rv. 609159; Sez. 6 n. 24781, 19/10/2017, Rv. 646754; Sez. 2, n. 10734, 4/5/2018, Rv. 648439). 8. 3. Il ricorso invoca un improprio accertamento di merito da parte di questa Corte sulla base, peraltro, di una congetturata situazione di fatto non conoscibile in questa sede (difetto di specificità per mancanza di autosufficienza). Nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, l’insieme delle doglianze investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ. – in verità neppure esperito – in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). 8. 4. I ricorrenti propongono censura della motivazione, in spregio al contenuto dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., siccome novellato nel 2012, il quale consente il ricorso solo in presenza di omissione della motivazione su un punto controverso e decisivo (dovendosi assimilare alla vera e propria omissione le ipotesi di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione) - S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914), omissione che qui non si rileva affatto, siccome si trae inequivocamente da quanto sopra riportato, che fa escludere la ipotesi di una giustificazione motivazionale meramente apparente. Senza contare che in presenza di “doppia conforme”, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 8. 5. Infine, è utile osservare che la denunzia di violazioni di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente. 9. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 10. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti
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