CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33687/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6008/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – avverso la sentenza n. 864/2022delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA], depositata il 1°settembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. promosse innanzi il Tribunale di Lucca espropriazione ai sensi dell’art. 543 cod. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 6008/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proc. civ. in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. (debitore esecutato) e della [OSCURATO:SOCIETA]. (terzo pignorato); resa dichiarazione di quantità negativa del terzo, esperito incidente ex art. 549 cod. proc. civ. su istanza del procedente, il giudice della esecuzione, con ordinanza del 19 giugno 2019, accertò l’esistenza del credito pignorato nella misura di euro 510.435,99 e contestualmente assegnò lo stesso alla procedente; avverso detto provvedimento spiegò opposizione agli atti esecutivi la [OSCURATO:SOCIETA].; svolta la controversia secondo la scansione bifasica connotante le opposizioni esecutive, la sentenza in epigrafe indicata, accogliendo la domanda attorea, ha revocato l’ordinanza opposta; ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., affidandosi ad otto motivi; non svolge difese in grado di legittimità la [OSCURATO:SOCIETA]., società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].; parte ricorrente deposita memoria illustrativa: il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che a suffragio dell’impugnazione di legittimità, la ricorrente deduce: (i) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 617 cod. proc. civ. per omessa notifica del ricorso in opposizione agli atti esecutivi nei confronti della debitrice esecutata (primo motivo); (ii) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per error in procedendo dovuto all’omessa notifica del ricorso in opposizione agli atti esecutivi nei confronti della debitrice esecutata (secondo motivo); r.g. n. 6008/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (iii) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 102, 548, 549, 617 e 618 cod. proc. civ. per omessa notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito nei confronti della debitrice esecutata (terzo motivo); (iv) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per error in procedendo dovuto all’omessa notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito nei confronti della debitrice esecutata (quarto motivo); (v) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 72-quater del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, dell’art. 138 della legge 4 agosto 2017, n. 124, degli artt. 1384 e 1526 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., per mancata riduzione ad equità della penale che, in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore, attribuiva al concedente [OSCURATO:SOCIETA]. vantaggi maggiori rispetto a quelli conseguibili dalla regolare esecuzione delcontratto (quinto motivo); (vi) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente (sesto motivo); (vii) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 115, 116, 132 e 195 cod. proc. civ., per aver il giudice territoriale -«stravolgendo» il fatto notorio, pacifico tra le parti, del valore dell’immobile pari ad euro 3.290.000 -disposto sul tema una nuova consulenza tecnica di ufficio, addivenuta, sulla base di valutazioni erronee, incomplete e contrarie a risultanze documentali, ad attribuire al cespite un valore non corretto (settimo motivo); (viii) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dal valore dell’immobile riconosciuto dalle parti (ottavo motivo); r.g. n. 6008/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] i primi quattro motivi -da scrutinare in maniera congiunta, con essi in sostanza prospettandosi un vizio processuale inficiante l’intero sviluppo della controversia oppositiva -sono fondati; come rilevato da parte ricorrente, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi si è svolto, in ambedue le fasi in cui esso si è articolato, in pretermissione di un litisconsorte necessario: e tanto rende invalida la sentenza qui impugnata, che detto giudizio ha definito; per consolidato indirizzo del giudice di nomofilachia, nelle cause di opposizione agli atti esecutivi incidentali all’espropriazione il debitore esecutato è sempre parte necessaria (ex aliis, Cass. 03/09/2024, n. 23631; Cass. 25/07/2022, n. 23123; Cass. 01/12/2021, n. 37847; Cass. 18/05/2021, n. 13533; Cass. 12/05/2021, n. 12685; Cass.31/1/2017, n. 2333; Cass. 30/01/2012, n. 1316); orbene, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza resa a conclusione di espropriazionepresso terzi - non abbia ab initio partecipato il debitore esecutato, [OSCURATO:SOCIETA].; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la gravata sentenza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Lucca, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, r.g. n. 6008/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] affinché esamini nuovamente l’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con il soggetto già illegittimamente pretermesso; il rilievo esime dalla delibazionesugli ulteriori motivi di ricorso, per l’effetto assorbiti; al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; p.q . m . accoglie il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti erinvia al Tribunale di Lucca , quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spe