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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 dicembre 2019

Cassazione n. 38072/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25158-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio nonché in qualità di titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5112/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 25158 sez.

M3 - ud. 21-09-2021 -2- Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell'impresa individuale autotrasporti Gemini di [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della rw ero impresa autotrasporti [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per l'importo di € 7.077,31 concernenti corrispettivi per servizi erogati sulla linea telefonica 3356204740, come da fatture n. 7H00289316 del 14 maggio 2010 e n. 7H00206744 del 14 luglio 2010.

A fondamento della propria pretesa il Russo dedusse, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a favore di quello di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 66 bis d.lgs. 206/05 (codice del consumo), nel merito, l'infondatezza della pretesa attrice essendo intercorso tra le parti un solo contratto stipulato dal Russo quale consumatore per una sola utenza telefonica, le cui fatture erano state regolarmente saldate.

Il Tribunale rigettò l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], ribadendo l'eccezione di incompetenza territoriale e deducendo nel merito l'omessa valutazione delle prove ed in particolare dell'eseguito pagamento delle fatture relative all'utenza telefonica in questione.

2. La Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 5112 del 20 dicembre 2019 ha rigettato il gravame e confermato la sentenza impugnata.

Circa l'eccezione di incompetenza ha osservato che quest'ultima doveva essere determinata in relazione alla domanda e poiché le due fatture erano intestate ad "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", il contratto azionato riguardava un imprenditore e ciò escludeva l'applicazione delle norme sul consumo in favore di quelle ordinarie.

Nel merito, rilevava che il ricorrente non aveva contestato di aver ricevuto ed utilizzato i servizi oggetto di fattura, ma di aver già adempiuto alle sue obbligazioni.

In proposito la Corte d'appello ha osservato che, pur riferendosi le due fatture azionate alla utenza telefonica intestata al [OSCURATO:PERSONA], esse riguardavano servizi diversi da quelli oggetto delle fatture quietanzate prodotte in atti.

Deduceva da ciò la esistenza di due diversi rapporti contrattuali riferiti, rispettivamente, al traffico telefonico ordinario e ad altri servizi

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che:

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta "violazione dell'art. 66 bis D.lgs. 206/2005 in relazione all'art. 360 co. 1 n. 2 ricorrente Q censura la sentenza per non aver accolto l'eccezione di incompetenza territoriale.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d'Appello ha fondato il rigetto dell'eccezione di incompetenza sul fatto che le fatture azionate fossero intestate alla impresa [OSCURATO:PERSONA] con sede in Scandiano, via Radin 1 e pertanto riferite ad un rapporto contrattuale costituito con un imprenditore.

Tale circostanza non è stata contestata con il primo motivo di ricorso il quale si è limitato a riproporre le medesime osservazioni già respinte dal giudice di appello, incentrate sulla esistenza di altre fatture intestate a [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art, 2697 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3' censura la sentenza impugnata per la parte in cui ha ritenuto esistente, fra Telecom e autotrasporti Gemini di [OSCURATO:PERSONA], un contratto diverso da quelle relativo alla utenza telefonica 3356204740, intestata a [OSCURATO:PERSONA] in proprio.

Deduce in proposito che non avendo Telecom prodotto in giudizio detto diverso contratto e gravando su di esso la prova del fatto costitutivo del diritto, la Corte d'Appello avrebbe dovuto accogliere l'opposizione.Il motivo è inammissibile perché il ricorrente richiede una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez.

I, 19/06/2019, n. 16497).

Orbene, la Corte d'appello con motivazione esaustiva e non impugnata nei suoi passaggi logici, ha osservato che il ricorrente non aveva contestato di aver fruito dei servizi recati dalle fatture azionate da [OSCURATO:SOCIETA], non compresi nelle diverse fatture quietanzate versate in atti, e da ciò ha tratto la conclusione della esistenza di un diverso contratto relativo a detti servizi, intestato alla [OSCURATO:PERSONA].

Ciò che il ricorrente tenta di ottenere in questa sede, pertanto, è una valutazione delle prove e degli elementi probatori che rientra nel giudizio autonomo del giudice, e che, non può essere oggetto di critica in questa sede.

5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorreye che liquida in complessivi Euro 2300 oltre 200 per esborsi, o e accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25158-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio nonché in qualità di titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5112/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 25158 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell'impresa individuale autotrasporti Gemini di [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della rw ero impresa autotrasporti [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per l'importo di € 7.077,31 concernenti corrispettivi per servizi erogati sulla linea telefonica 3356204740, come da fatture n. 7H00289316 del 14 maggio 2010 e n. 7H00206744 del 14 luglio 2010. A fondamento della propria pretesa il Russo dedusse, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a favore di quello di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 66 bis d.lgs. 206/05 (codice del consumo), nel merito, l'infondatezza della pretesa attrice essendo intercorso tra le parti un solo contratto stipulato dal Russo quale consumatore per una sola utenza telefonica, le cui fatture erano state regolarmente saldate. Il Tribunale rigettò l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo. Avverso tale pronuncia ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], ribadendo l'eccezione di incompetenza territoriale e deducendo nel merito l'omessa valutazione delle prove ed in particolare dell'eseguito pagamento delle fatture relative all'utenza telefonica in questione. 2. La Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 5112 del 20 dicembre 2019 ha rigettato il gravame e confermato la sentenza impugnata. Circa l'eccezione di incompetenza ha osservato che quest'ultima doveva essere determinata in relazione alla domanda e poiché le due fatture erano intestate ad "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", il contratto azionato riguardava un imprenditore e ciò escludeva l'applicazione delle norme sul consumo in favore di quelle ordinarie. Nel merito, rilevava che il ricorrente non aveva contestato di aver ricevuto ed utilizzato i servizi oggetto di fattura, ma di aver già adempiuto alle sue obbligazioni. In proposito la Corte d'appello ha osservato che, pur riferendosi le due fatture azionate alla utenza telefonica intestata al [OSCURATO:PERSONA], esse riguardavano servizi diversi da quelli oggetto delle fatture quietanzate prodotte in atti. Deduceva da ciò la esistenza di due diversi rapporti contrattuali riferiti, rispettivamente, al traffico telefonico ordinario e ad altri servizi 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: 4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta "violazione dell'art. 66 bis D.lgs. 206/2005 in relazione all'art. 360 co. 1 n. 2 ricorrente Q censura la sentenza per non aver accolto l'eccezione di incompetenza territoriale. Il motivo è inammissibile. La Corte d'Appello ha fondato il rigetto dell'eccezione di incompetenza sul fatto che le fatture azionate fossero intestate alla impresa [OSCURATO:PERSONA] con sede in Scandiano, via Radin 1 e pertanto riferite ad un rapporto contrattuale costituito con un imprenditore. Tale circostanza non è stata contestata con il primo motivo di ricorso il quale si è limitato a riproporre le medesime osservazioni già respinte dal giudice di appello, incentrate sulla esistenza di altre fatture intestate a [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art, 2697 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3' censura la sentenza impugnata per la parte in cui ha ritenuto esistente, fra Telecom e autotrasporti Gemini di [OSCURATO:PERSONA], un contratto diverso da quelle relativo alla utenza telefonica 3356204740, intestata a [OSCURATO:PERSONA] in proprio. Deduce in proposito che non avendo Telecom prodotto in giudizio detto diverso contratto e gravando su di esso la prova del fatto costitutivo del diritto, la Corte d'Appello avrebbe dovuto accogliere l'opposizione.Il motivo è inammissibile perché il ricorrente richiede una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497). Orbene, la Corte d'appello con motivazione esaustiva e non impugnata nei suoi passaggi logici, ha osservato che il ricorrente non aveva contestato di aver fruito dei servizi recati dalle fatture azionate da [OSCURATO:SOCIETA], non compresi nelle diverse fatture quietanzate versate in atti, e da ciò ha tratto la conclusione della esistenza di un diverso contratto relativo a detti servizi, intestato alla [OSCURATO:PERSONA]. Ciò che il ricorrente tenta di ottenere in questa sede, pertanto, è una valutazione delle prove e degli elementi probatori che rientra nel giudizio autonomo del giudice, e che, non può essere oggetto di critica in questa sede. 5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Le spese seguono la soccombenza. 6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorreye che liquida in complessivi Euro 2300 oltre 200 per esborsi, o e accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di con
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